F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0213/TFN – SD del 3 Giugno 2025 (motivazioni) – Benjamin Lee Rosenzweig, Sebastiano Stella e US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 195/TFN-SD
Decisione/0213/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0195/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Antonella Arpini – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26291 /1076pf2425/GC/blp del 2 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, nonché nei confronti della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 26291 /1076pf24-25/GC/blp del 2 maggio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i signori ROSENZWEIG Benjamin Lee e STELLA Sebastiano, all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e amministratore delegato e consigliere, entrambi dotati di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., nonché la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l., per rispondere:
1) ROSENZWEIG Benjamin Lee e STELLA Sebastiano, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 500.886,00;
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo sottoscritti con diversi tesserati in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025;
- i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Benjamin Lee Rosenzweig nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7.3.2025; 2) la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l.:
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Con richiesta, per tutti, di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni loro irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisioni del Tribunale Federale Nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7.3.2025 e n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17.3.2025.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché relativi alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”, risulta iscritto nel registro della Procura federale al n. 1076pf24-25.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: segnalazione ed accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota prot. n.896/2025 del 24 aprile 2025; fogli censimento relativi alla stagione sportiva 2024 -2025 e visura camerale della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l..
Ritualmente notificata in data 25.4.2025 la Comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno chiesto di essere ascoltate, né svolto altra attività difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 29.5.2025, gli incolpati, con un’unica memoria a ministero dell’avv. Mattia Grassani, asserita la solidità e consistenza della compagine societaria, come risultante dall’avvenuto deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di una garanzia bancaria dell’importo di € 2.500.000,00#, emessa da Generali S.p.a. a garanzia delle retribuzioni dovute ai tesserati e, ascritta la temporanea e contingente sofferenza finanziaria a fattori esterni, nello specifico individuati nel “perdurante inadempimento, dal mese di febbraio 2025, da parte di uno dei 30 (trenta) investitori, agli impegni contrattuali assunti nei confronti del fondo proprietario della totalità delle quote del club”, hanno chiesto contenersi le sanzioni “nella misura minima ritenuta di giustizia”
Il dibattimento
All’udienza del giorno 29.5.2025, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte il Sostituto Procuratore federale avv. Alessandro D’Oria e, per gli incolpati, l’avv. Mattia Grassani.
L’avv. D’Oria, contestata la valenza probatoria della garanzia bancaria di € 2.500.000,00 e, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 7 (sette) di cui 1 (uno) per la contestata recidiva per Rosenzweig Benjamin Lee;
- inibizione di mesi 7 (sette) di cui 1 (uno) per la contestata recidiva per Stella Sebastiano;
- punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 2.500,00 per la contestata recidiva per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l..
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Nell’odierno procedimento si discute del mancato versamento, entro il termine del 16 aprile 2025 - con riferimento alle mensilità di febbraio 2025 - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti e alle rate degli incentivi all’esodo, dei contributi INPS e dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera, nonché del persistente omesso versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025.
La materia è regolata dal combinato disposto dell’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva ( 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: […] f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità) e dell’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F. (2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: […] entro il 16 aprile l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.)
La norma di cui all’art 85 NOIF è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è poi presidiata dall’art. 33 del C.G.S., il quale sanziona il mancato adempimento con la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti (cfr. Decisione/0012/CFA-2024-2025).
Con la memoria difensiva, i deferiti non hanno contestato il mancato pagamento di quanto indicato nei capi d’incolpazione. Pur tuttavia, l’imputazione della mancata liquidità all’inadempimento contrattuale di uno dei 30 (trenta) investitori, non può assurgere a rango di esimente. Ed invero, non si è qui in presenza di un ostacolo determinato da causa di forza maggiore e/o di un evento non prevedibile e/o non superabile con la normale diligenza, quanto piuttosto di un evento che aveva già determinato il mancato rispetto delle scadenze riferite al trimestre novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025, onde sarebbe stato onere della società attivarsi in tempo utile per non incorrere in ulteriori infrazioni in materia di “ritenute, contributi e Fondo di fine carriera” (art. 33, CGS).
Quanto precede induce a ritenere provata con ragionevole certezza la responsabilità dei signori Rosenzweig Benjamin Lee e Stella Sebastiano, rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato, entrambi dotati di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., sia per l’omesso versamento di quanto previsto in relazione alla mensilità di febbraio 2025, sia per la contestata persistenza dell’inadempimento riferito alle mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 così come dettagliatamente specificato nei capi d’incolpazione.
All’accertata responsabilità dei signori Rosenzweig Benjamin Lee e Stella Sebastiano accede la responsabilità della stessa società, oltre che a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS, anche a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui alle norme violate, posti in modo diretto anche a carico delle società.
In punto sanzioni deve tenersi conto della contestata recidiva nei confronti di tutti i soggetti deferiti, pacificamente già sanzionati nella corrente stagione per fatti della stessa natura (art. 18, co. 1, CGS) con le decisioni di questo Tribunale nn. 159-167/2024-2025, tenuto conto che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva deve essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto (art. 18, co. 1, CGS) (v. TFN-SD, decisione. n. 140/TFNSD/2024-2025 del 28.1.2025)
In adesione alla richiesta dell’organo requirente, pertanto, sanzione congrua nei confronti dei signori Rosenzweig Benjamin Lee e Stella Sebastiano è quella di mesi 7 (sette) di inibizione.
Quanto alla sanzione da comminare nei confronti della società, ove occorra, deve preliminarmente precisarsi che, ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione prevista dalla norma, il perdurante inadempimento riferito al trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché, alla luce dell’ormai consolidato orientamento, l’omesso versamento delle ritenute Irpef e l’omesso versamento dei contributi INPS riferiti alla mensilità di febbraio, costituiscono autonome violazioni del precetto normativo [ex plurimis: dec. n. 0013/CFA/2024-2025/A “I mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024)”], ognuna suscettibile della sanzione minima prevista.
All’applicazione della sanzione minima edittale per ognuna delle violazioni, pertanto, consegue nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 Srl una penalizzazione di punti 6 (sei), incrementata di ulteriori 3 (tre) punti per effetto della contestata recidiva, per un totale di punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a partire da quella 2025/2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, mesi 7 (sette) di inibizione;
- per il sig. Sebastiano Stella, mesi 7 (sette) di inibizione;
- per la società US Triestina Calcio 1918 Srl, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 3 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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