F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0214/TFN – SD del 4 Giugno 2025 (motivazioni) – Giuseppe Longo, Nicola D’Andrea e Lucchese 1905 Srl – Reg. Prot. 194-196-197/TFN-SD
Decisione/0214/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2024-2025
Registro procedimenti n. 0196/TFNSD/2024-2025
Registro procedimenti n. 0197/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 maggio 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe, n. 26295 /1080pf24-25/GC/pe e n. 26296 /1081pf24-25/GC/pe, tutti depositati il 2 maggio 2025 nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, nonché nei confronti della società Lucchese1905 Srl, il seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con le note indicate in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
Proc. n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe
1) il sig. LONGO Giuseppe, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00;
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00;
- i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00;
- i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel mese di febbraio 2025;
- i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Giuseppe Longo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 759pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025;
2) il sig. D’ANDREA Nicola, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per r spondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00;
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00;
- i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
- i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00;
- i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel mese di febbraio 2025;
- i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025;
3) la società LUCCHESE 1905 s.r.l., per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, così come descritti nei precedenti capa di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Lucchese 1905 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 759pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025, confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 97/CFA-2024-2025 del 7.4.2025.
Proc. n. 26295/1080pf24-25/GC/pe
1) il sig. LONGO Giuseppe, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonchè alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente, per non aver versato:
- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00;
- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di febbraio 2025;
- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00;
- la rata dell’incentivo all’esodo in scadenza nel mese di febbraio 2025 dovuta ad un tesserato;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Giuseppe Longo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 758pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025;
2) il sig. D’ANDREA Nicola, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) quarto capoverso, delle O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonchè alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente, per non aver versato:
- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00;
- gli emolument dovuti in favor dei tesserati per la mensilità di febbraio 2025;
- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00;
- la rata dell’incentivo all’esodo in scadenza nel mese di febbraio 2025 dovuta ad un tesserato;
3) la società LUCCHESE 1905 s.r.l., per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. V) punto 2) quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Lucchese 1905 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 758pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025, confermata dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 97/CFA-20242025 del 7.4.2025.
Proc. n. 26296/1081pf24-25/GC/pe
1) il sig. LONGO Giuseppe, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) punto 1) lett. d) ed e), par. VII) punto 1), par. VIII) punto 1) e par. IX) punto 1), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il 31.3.2025, al deposito di documentazione relativa alla relazione semestrale al 31.12.2024 e degli indicatori di controllo calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2024.
Segnatamente, per non aver provveduto al deposito:
- del verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo;
- della relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- dell’indicatore di liquidità;
- dell’indicatore d’indebitamento;
- dell’indicatore di costo del lavoro allargato.
2) il sig. D’ANDREA Nicola, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) punto 1) lett. d) ed e), par. VII) punto 1), par. VIII) punto 1) e par. IX) punto 1), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il 31.3.2025, al deposito di documentazione relativa alla relazione semestrale al 31.12.2024 e degli indicatori di controllo calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2024.
Segnatamente per non aver provveduto al deposito:
- del verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo;
- della relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- dell’indicatore di liquidità;
- dell’indicatore d’indebitamento;
- dell’indicatore di costo del lavoro allargato.
3) la società LUCCHESE 1905 s.r.l., per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) punto 1) lett. d) ed e), par. VII) punto 1), par. VIII) punto 1) e par. IX) punto 1), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
Proc. n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe
Con segnalazione del 24 aprile 2025 (prot. n.893/2025), la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Lucchese 1905 Srl non aveva provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025 (scadenza federale del 16.4.2025), nonché alle precedenti mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 (scadenza federale del 17.2.2025).
L’organo di controllo allegava un memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva nel quale veniva evidenziato che, oltre al mancato pagamento degli emolumenti in favore dei dipendenti e delle rate in scadenza per l’incentivo all’esodo di un tesserato, la soc età sportiva, nei periodi di riferimento “febbraio 2025” e “novembre 2024/gennaio 2025”, aveva omesso di versare le relative ritenute Irpef e i contributi Inps, oltre ai contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025.
In particolare:
a) le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00;
b) le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
c) le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00;
d) le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nel mese di febbraio 2025;
e) i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00;
f) i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;
g) i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00;
h) i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel mese di febbraio 2025;
i) i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025.
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 24 aprile 2025 e della Visura camerale della Lucchese 1905 Srl, aggiornata alla data del 24 aprile 2025, si concludeva in data 25 aprile 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico dei sig.ri Longo Giuseppe e D’Andrea Nicola, all'epoca dei fatti amministratori dotati di poteri di rappresentanza della società sportiva, e della stessa società Lucchese 1905 Srl, a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, i soggetti incolpati non facevano pervenire memorie difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva comprovata la responsabilità disciplinare dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini e ne disponeva pertanto il deferimento con atto depositato in data 2 maggio 2025.
Proc. n. 26295/1080pf24-25/GC/pe
Con segnalazione del 24 aprile 2025 (prot. n.892/2025), la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Lucchese 1905 Srl non aveva provveduto, alla data del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonchè alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 (già scadute alla data del 17 febbraio 2025).
L’organo di controllo allegava alla comunicazione il medesimo memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva trasmesso unitamente alla comunicazione che determinava l’apertura del procedimento n.26294 /1079pf24-25/GC/pe, evidenziando quindi che, oltre al mancato pagamento delle ritenute fiscali e contributive in scadenza nel periodo di riferimento, emergeva, per lo stesso periodo, l’inadempienza sostanziale legata al mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e della rata di incentivo all’esodo in favore di un tesserato.
In particolare:
a) gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00;
b) gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di febbraio 2025;
c) le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00;
d) la rata dell’incentivo all’esodo in scadenza nel mese di febbraio 2025 dovuta ad un tesserato.
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 24 aprile 2025 e della Visura camerale della Lucchese 1905 Srl, aggiornata alla data del 24 aprile 2025, si concludeva in data 25 aprile 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico dei sig.ri Longo Giuseppe e D’Andrea Nicola, all'epoca dei fatti amministratori dotati di poteri di rappresentanza della società sportiva e della stessa società Lucchese 1905 Srl, a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, i soggetti incolpati non facevano pervenire memorie difensive.
La Procura Federale, alla luc delle acquisizioni istruttorie, riteneva comprovata la responsabilità disciplinare dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini e ne disponeva pertanto il deferimento con atto depositato in data 2 maggio 2025.
Proc. n. 26296/1081pf24-25/GC/pe
Con segnalazione del 24 aprile 2025 (prot. n.897/2025), la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Lucchese 1905 Srl non aveva provveduto, alla data del 31 marzo 2025, al deposito dell’intera documentazione relativa alla relazione semestrale al 31.12.2024 e degli indicatori di controllo calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2024.
La società Lucchese 1905 s.r.l., in particolare, non provvedeva al deposito:
a) del verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo;
b) della relazione contenente il giudizio della società di revisione;
c) dell’indicatore di liquidità;
d) dell’indicatore d’indebitamento;
e) dell’indicatore di costo del lavoro allargato.
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 24 aprile 2025 e della Visura camerale della Lucchese 1905 Srl, aggiornata alla data del 24 aprile 2025, si concludeva in data 25 aprile 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico dei sig.ri Longo Giuseppe e D’Andrea Nicola, all'epoca dei fatti amministratori dotati di poteri di rappresentanza della società sportiva e della stessa società Lucchese 1905 Srl, a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, i soggetti incolpati non facevano pervenire memorie difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva comprovata la responsabilità disciplinare dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini e ne disponeva pertanto il deferimento con atto depositato in data 2 maggio 2025.
La fase predibattimentale
I giudizi venivano chiamati per l’udienza del 27 maggio 2025.
I sig.ri Longo Giuseppe, D’Andrea Nicola e la società Lucchese 1905 Srl non svolgevano attività difensiva.
Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione risulta portata a conoscenza dei soggetti deferiti con avviso recapitato via “pec” in data 7 maggio 2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 27 maggio 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria. Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti.
In via preliminare il Tribunale ha disposto, per evidente connessione soggettiva, la riunione dei procedimenti.
L’Avv. D'Oria, si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Proc. n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe
- al sig. Longo Giuseppe, mesi 7 (sette) di inibizione;
- al sig. D’Andrea Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Lucchese 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva successiva ed euro 2.500,00 di ammenda per la recidiva.
Proc. n. 26295/1080pf24-25/GC/pe
- al sig. Longo Giuseppe, mesi 7 (sette) di inibizione;
- al sig. D’Andrea Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Lucchese 1905 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva successiva ed euro 2.500,00 di ammenda per la recidiva.
- Proc. n. 26296/1081pf24-25/GC/pe
- al sig. Longo Giuseppe, euro 10.000,00 (diecimila) di ammenda;
- al sig. D’Andrea Nicola, euro 10.000,00 (diecimila) di ammenda;
- alla società Lucchese 1905 Srl, euro 10.000,00 (diecimila) di ammenda;
La decisione
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nelle tre segnalazioni del 24 aprile 2025, è obiettivamente emerso, in assenza di contestazioni da parte della società deferita e dei suoi amministratori, che la Lucchese 1905 Srl non ha provveduto, entro la scadenza federale del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati e la rata dell’incentivo all’esodo in favore di un tesserato per il trimestre novembre 2024/gennaio 2025 e per la mensilità febbraio 2025. In violazione dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F.
La società ha inoltre omesso di versare le ritenute Irpef e i contributi Inps su tali somme (unitamente ai contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025). In violazione dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F.
Infine, non risultano depositati presso la Co.Vi.Soc., entro il 31 marzo 2025, alcuni importanti documenti ed indicatori finanziari a corredo della relazione semestrale al 31 dicembre 2024, segnatamente il verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo e la relazione contenente il giudizio della società di revisione (in violazione dell’art. 85, lett. A, par. II, punto 1, lett. d ed e delle N.O.I.F.), l’indicatore di liquidità (in violazione dell’art. 85, lett. A, par. VII delle N.O.I.F.), l’indicatore di indebitamento (in violazione dell’art. 85, lett. A par. VIII delle N.O.I.F.) e l’indicatore di costo del lavoro allargato (in violazione dell’art.85, lett.A, par. IX delle N.O.I.F.).
I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti, i quali sono stati regolarmente evocati nel presente procedimento disciplinare e non si sono tuttavia costituiti in giudizio.
Conseguentemente il Tribunale accerta:
- con riguardo al mancato pagamento delle somme retributive e della rata di incentivo all’esodo in scadenza il 16 aprile 2025 (Proc. n. 26295/1080pf24-25/GC/pe), l’intervenuta violazione dell’art. 33, comma 3, lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”.
La violazione risulta aggravata dalla recidiva ex art. 18, comma 1, CGS nei confronti del sig. Longo Giuseppe e della società Lucchese 1905 Srl, atteso che questo Tribunale, con la decisione n.161/2024-2025 ha già accertato, nei loro confronti, il mancato pagamento degli emolumenti contrattuali e della rata di incentivo all’esodo per il trimestre novembre 2024/gennaio 2025 entro la scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025 (decisione confermata in grado d’appello con pronunciamento n.97/CFA 20242025).
- con riferimento al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (unitamente ai contributi dovuti al Fondo di fine carriera) in scadenza il 16 aprile 2025 (Proc. n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe), l’intervenuta violazione dell’art. 33, comma 4, lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale “il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”.
Anche questa violazione risulta aggravata dalla recidiva ex art. 18, comma 1, CGS nei confronti del sig. Longo Giuseppe e della società Lucchese 1905 Srl, atteso che questo Tribunale, con la decisione n.161/2024-2025 ha già accertato, nei loro confronti, il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per il trimestre novembre 2024/gennaio 2025 entro la scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025 (decisione confermata in grado d’appello con pronunciamento n.97/CFA 2024-2025).
- con riferimento al mancato deposito della documentazione societaria prevista a corredo della relazione semestrale al 31 dicembre 2024, l’intervenuta violazione dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”.
Secondo consolidata giurisprud nza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU,n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, degli oneri fiscali e contributivi e degli obblighi di allegazione della documentazione societaria presso la Co.Vi.Soc trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, sia al sig. Longo Giuseppe, amministratore unico della società sportiva dal 13 gennaio 2025 (come da Verbale assembleare in pari data versato in atti) sino al 26 marzo 2025, sia al Sig. D’Andrea Nicola, amministratore unico della società a far data dalla nomina in data 26 marzo 2025 (come da Visura camerale aggiornata al 14 aprile 2025 e versata in atti) e sia alla stessa società Lucchese 1905 Srl, anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda sostanziale, fissare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti del sig. Longo Giuseppe in misura pari a 6 mesi di inibizione più 1 mese per la recidiva in relazione sia al mancato pagamento degli emolumenti contrattuali, sia al mancato pagamento delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale, per un totale di mesi 7 x 2 = 14 (quattordici) mesi di inibizione.
Per la violazione dell’art. 31, comma 1, CGS (mancati depositi documentali) la sanzione disciplinare può essere contenuta in un’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila), in linea con la richiesta della Procura Federale.
Nei confronti del sig. D’Andrea Nicola, il Tribunale ritiene di dover valorizzare la circostanza che la sua nomina ad amministratore unico è intervenuta soltanto in data 26 marzo 2025, in prossimità della scadenza del termine per la produzione documentale prevista dall’art. 85, lett. A delle N.O.I.F. (31 marzo 2025) e di quello successivo per la definizione delle prestazioni dovute in ragione dei contratti di lavoro in essere (16 aprile 2025). Se da un lato tale circostanza determina, come invero domandato dalla Procura Federale, l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’accertata recidiva, nondimeno sussistono valide ragioni per limitare il trattamento sanzionatorio, che può essere limitato alle seguenti componenti.
- Mancato pagamento emolumenti contrattuali: mesi 3 (tre) di inibizione;
- Mancato pagamento ritenute fiscali e contributi previdenziali: mesi 3 (tre) di inibizione; - Mancato deposito documentazione societaria: euro 5.000,00 di ammenda.
Con riguardo alla posizione della società Lucchese 1905 Srl, il trattamento sanzionatorio relativo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dall’art.33, comma 3, lett. f (mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e dell’incentivo all’esodo entro il termine federale del 16 aprile 2025) deve essere fissato in misura pari a 2 punti di penalizzazione sia per il mancato pagamento della mensilità febbraio 2025, sia per il persistente accertato mancato pagamento delle mensilità arretrate del trimestre novembre 2024 / gennaio 2025. Per un totale di 4 punti di penalizzazione, ai quali dovrà essere aggiunto un ulteriore punto di penalizzazione per la recidiva ex art.18, comma 1, CGS.
Con riguardo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f (mancato pagamento delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale entro il termine federale del 16 aprile 2025), il trattamento sanzionatorio deve essere fissato in misura pari a 4 punti di penalizzazione sia per il mancato pagamento della mensilità febbraio 2025, sia per il persistente accertato mancato pagamento delle mensilità arretrate del trimestre novembre 2024 / gennaio 2025. Per un totale di 8 punti di penalizzazione, ai quali dovrà essere aggiunto un ulteriore punto di penalizzazione per la recidiva ex art.18, comma 1, CGS.
Con specifico riferimento alla recidiva il Tribunale, in coerenza con quanto già disposto in precedenti pronunciamenti (si vedano TFN n.140/2024-2025; id., n.165/2024-2025), reputa non ammissibile la possibilità di irrogare la sanzione dell’ammenda per la recidiva come richiesto dalla Procura Federale, atteso che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva (art. 18, co. 1, CGS), debba essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto.
Per ciò che concerne infine la responsabilità diretta e propria della società sportiva in conseguenza della violazione dell’art. 31, comma 1, CGS (mancati depositi documentali), la sanzione disciplinare può essere contenuta in un’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila), in linea con la richiesta della Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe Longo, mesi 14 (quattordici) di inibizione ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda;
- per il sig. Nicola D'Andrea, mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
- per la società Lucchese 1905 Srl, penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 maggio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Luca Voglino
Depositato in data 4 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai