F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0215/TFN – SD del 4 Giugno 2025 (motivazioni) – Valerio Antonini, Vito Giacalone e FC Trapani 1905 Srl – Reg. Prot. 209/TFN-SD
Decisione/0215/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0209/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Roberto Proietti - Vice Presidente
Giuseppe Rotondo - Vice Presidente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28152 /1177pf2425/GC/blp del 22 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone, nonché nei confronti della società FC Trapani 1905 Srl, la seguente
DECISIONE
La fase istruttoria
La Co.Vi.So.C. trasmetteva in data 17 maggio 2025, alla Procura Federale, apposita segnalazione nella quale informava che la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., ai fini dell’assolvimento degli adempimenti relativi alla scadenza federale del 17 febbraio 2025 di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle NOIF, aveva depositato quietanze dei modelli F24 relativamente all’estinzione dei debiti fiscali e previdenziali, corrispondenti alle ritenute Irpef ed a quota parte dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a Euro 370.123,00=, impiegando dei crediti di imposta in compensazione c.d. orizzontale, allegando le relative quietanze.
Aggiungeva che siccome i crediti di imposta utilizzati dalla Società ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 facevano riferimento prima facie a crediti di imposta maturati da soggetti terzi, aveva chiesto chiarimenti alla Società ottenendo da quest’ultima la risposta per la quale in data 17 febbraio 2025 aveva sottoscritto un contratto di acquisto crediti di imposta con una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, denominata Gruppo Alfieri SPV s.r.l., formalmente autorizzata all’acquisto ed all’alienazione dei crediti di imposta.
In particolare, dalla documentazione emergeva che per il versamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi al citato trimestre la Società sportiva si era avvalsa della compensazione di crediti d’imposta asseritamente riconducibili al contribuente Studio Paghe 2000 s.r.l.s.
Avvalendosi del protocollo di intesa tra FIGC ed Agenzia delle Entrate, venivano richiesti chiarimenti da Co.Vi.So.C. con lettera del 28 febbraio 2025, alla luce delle potenziali implicazioni nella prospettiva dell’ordinamento sportivo. In data 23 aprile 2025 la Direzione Provinciale delle Entrate di Trapani comunicava che alla luce dell’istruttoria esperita “si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti”, informando di aver avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamenti utilizzati. Nell’occasione la medesima Direzione segnalava che anche per il versamento delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi al mese di febbraio 2025, per l’importo di Euro 241.950,00=, erano stati impiegati in compensazione orizzontale crediti, sempre alienati dal Gruppo Alfieri SPV s.r.l., stavolta riconducibili al contribuente N.G. Costruzioni s.r.l., come accertato dalla stessa Co.Vi.So.C. dopo la scadenza federale del 16 aprile 2025.
Successivamente, a seguito di formale richiesta, la Direzione Provinciale delle Entrate trasmetteva in data 28 aprile 2025 lo schema d’atto n. TY9CR35S000073/2025 notificato alla Società sportiva in cui era prefigurato l’utilizzo indebito dei crediti di imposta portati in compensazione dei debiti relativi alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps dovuti per le mensilità suindicate. Al che la Co.Vi.So.C. inoltrava una comunicazione, in data 5 maggio 2025, al sodalizio sportivo informandolo dello schema d’atto ricevuto in cui erano ipotizzate gravi violazioni e segnatamente il carattere inesistente di taluni crediti impiegati in compensazione ex art. 17 D. lgs. n. 241/1997, chiedendo l’inoltro di “puntuali elementi informativi”, cui faceva seguito la email del 7 corrente, a firma del Presidente dott. Antonini, nella quale si sostiene che nelle more dello schema di atto previsto dall’art. 6-bis L. n. 121/2000 era in corso un contraddittorio preventivo con il Fisco in cui il contribuente poteva formulare deduzioni difensive entro 60 giorni, così che la pretesa erariale non poteva ritenersi consolidata e che in ogni caso erano avviate interlocuzioni per far emergere la buona fede della Società sportiva. Inoltre, rendeva edotta la Commissione di altre interlocuzioni in corso con la società cedente per definire bonariamente la vicenda fiscale sempre alla luce della buona fede emergente dal contratto di cessione dell’11.2.2025 in cui erano garantite esistenza, realità e disponibilità di crediti da usare in compensazione.
La Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini con lettera pec Prot. n. 27743/1177pf24-25/GC/pe del 18 maggio 2025, dando atto di aver acquisito oltre agli accertamenti istruttori di Co.Vi.So.C. di cui alla nota prot. n. 991 del 17 maggio 2025, i fogli di censimento della Società sportiva nella stagione 2024/2025 e la visura camerale del sodalizio sportivo, indicando le risultanze emerse ed evidenziando le condotte di rilevanza disciplinare in capo alle due persone fisiche ed alla Società, declinando le facoltà difensive.
Quest’ultima formulava istanza di acceso agli atti cui era dato seguito e concordava tramite legale la data di audizione salvo poi rinunciarvi, senza presentare memoria difensiva.
Il deferimento
Con il già citato atto prot. n. 28152/1177pf24-25/GC/blp del 22 maggio 2025, il Procuratore Federale deferiva:
a) i signori Valerio Antonino, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e Vito Giacalone, all’epoca dei fatti procuratore dotato dei poteri di rappresentanza della medesima società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1 e 33, comma 4, lett. d) ed f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) terzo e quarto capoverso NOIF, per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento
- entro il 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00=;
- entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241.950,00=;
eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per aver estinto i suddetti debiti con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta che, l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22.4.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo ed in ogni caso per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali a mezzo di compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, con l’utilizzo di indebiti crediti di imposta maturati da soggetti terzi;
b) la Società F.C. Trapani 1905 s.r.l.
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Valerio Antonini e Vito Giacalone, entrambi tesserati con poteri di rappresentanza;
- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31, commi 1, 33, comma 4 lett. d) ed f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A, par. VI, punto 2) terzo e quarto capoverso NOIF, che pongono gli obblighi in esame a carico anche della società in modo diretto.
La fase predibattimentale
Ricevuto l’atto di deferimento notificato alle parti interessate, il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 29 maggio 2025, ore 12.30, con abbreviazione dei termini a comparire a giorni sei liberi, autorizzando le parti al deposito di memorie, istanze, documenti utili ai fini del procedimento entro il 27 maggio 2025, ore 17.00.
Entro il suddetto termine è pervenuta la memoria difensiva nell’interesse di tutti e tre i deferiti con il conferimento di mandato agli avv.ti Paolo Rodella e Valentina Guzzanti, corredata da 14 documenti, dei quali 10 già agli atti, nella quale si chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento disciplinare e, in via di primo subordine, il rigetto di tutti gli addebiti di cui all’atto di deferimento con conseguente proscioglimento dei deferiti dalle rispettive incolpazioni e, in ultimo subordine, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio nella misura minima afflittiva che sarà ritenuta di giustizia, con richiesta di audizione personale.
Il dibattimento
All’odierna udienza risultano presenti per collegamento da remoto l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Paolo Rodella e Valentina Guzzanti in rappresentanza dei tre deferiti.
L’avv. D’Oria, richiamato l’atto di deferimento, ha eccepito l’infondatezza dell’avversa memoria difensiva sia per l’eccezione preliminare che per quelle di merito ed ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione a carico dei signori Valerio Antonini e Vito Giacalone e la penalizzazione di 8 punti in classifica a carico di F.C. Trapani 1905 s.r.l., da scontare nella prossima stagione sportiva 2025/2026, onde renderla afflittiva.
L’avv. Rodella, richiamata la memoria difensiva, ha ribadito che il rilascio delle quietanze attestanti il pagamento per compensazione dei modelli F24 dopo che erano state validamente processate dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate costituirebbe la prova dell’intervenuto pagamento dei tributi e dei contributi alle scadenza, superabile solo con la prova della falsità d ta i quietanze. A maggior ragione, non avendo l’Agenzia delle Entrate sospeso l’efficacia di tali versamenti, questi si sarebbero definitivizzati alla data della loro effettuazione, con il conseguente venir meno dell’addebito. Eccepiva che il sodalizio sportivo sarebbe stato vittima di una truffa, senza aver preso parte all’iniziativa fraudolenta, avendo fatto affidamento sui consigli dei suoi consulenti. Lamentava la tardività delle iniziative di Co.Vi.So.C. e dell’Agenzia delle Entrate che, non preavvertendola, non aveva consentito di evitare lo strumento della compensazione dei crediti acquisiti con le scadenze di tributi e contributi del 16 aprile 2025.
Rinnovava le conclusioni di cui alla citata memoria.
L’avv. Guzzanti eccepiva che lo schema di atto non costituiva prova del credito, per di più in assenza di un accertamento sull’atto genetico del credito stesso. Professava la buona fede della Società sportiva, anche perché le quietanze erano generate dal sistema in assenza di profili di rischio.
I motivi della decisione
1. I fatti oggetto del deferimento risultano pacificamente provati a livello documentale, anche se diversamente interpretati ai fini della loro rilevanza disciplinare.
1.2 Dalla nota della Co.Vi.So.C. da cui è dipartito il presente procedimento e dai suoi allegati, con particolare riferimento allo schema di atto dell’Agenzia delle Entrate di Trapani, emerge che la Società F.C. Trapani 1905 s.r.l., nell’anno 2025, ha effettuato compensazioni in data 13 febbraio e 9 aprile utilizzando asseriti crediti Iva vantati da terze società (per la prima scadenza di Euro 356.224,56= di tale Studio Paghe 2000 s.r.l.s. e per la seconda scadenza di Euro 243.530,35= di tale N. G. Costruzioni s.r.l., soggetti che risultano come coobbligati nelle quietanze dei modelli F24 depositate dalla Società ed acquisite da Co.Vi.So.C.) nei confronti dell’Erario per il complessivo importo di Euro 599.755,35=.
Tali asseriti crediti sono stati utilizzati dal sodalizio sportivo in compensazione c.d. orizzontale per estinguere i debiti fiscali e previdenziali corrispondenti alle ritenute Irpef relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 e di quota parte dei contributi relativi alla mensilità di gennaio 2025 nonché per estinguere i debiti fiscali e previdenziali corrispondenti alle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025.
F.C. Trapani 1905 s.r.l. aveva acquistato tali presunti crediti mediante contratto di cessione stipulato in data 11 febbraio 2025 con una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999 denominata “Gruppo Alfieri SPV s.r.l.” che si è dichiarata autorizzata all’acquisto ed alla cessione di crediti di imposta in origine maturati da altri soggetti. Tale contratto, redatto come scrittura privata, non risultava registrato ed i crediti Iva ceduti non erano stati chiesti prima a rimborso.
1.3 A parere dell’Agenzia delle Entrate i crediti Iva portati in compensazione sarebbero stati costituiti in maniera fraudolenta dai tre soggetti coinvolti, avendo rilevato nello schema di atto redatto ai sensi dell’art. 6-bis, commi 1 e 3, L. n. 212/2000, che:
- il Gruppo Alfieri SPV s.r.l., società neocostituita il 9.10.2024 con un capitale sociale di Euro 25.000,00=, partecipata da un solo socio che svolge anche il ruolo di amministratore unico, priva di dipendenti, pur dichiarando di svolgere attività di società veicolo non risulta iscritta nell’elenco gestito dalla Banca d’Italia seppur previsto per le limitate finalità di cui al provvedimento della Banca d’Italia del 12.12.2023 relativamente alle società coinvolte in operazioni di cartolarizzazione;
- lo Studio Paghe 2000 s.r.l.s., società di elaborazione elettronica di dati contabili, il cui legale rappresentante non presenta dichiarazioni fiscali e con l’ultimo bilancio depositato al 31.12.2022, ha presentato la dichiarazione Iva dell’anno 2023 che evidenziava un credito di imposta di Euro 1.759.120,00=, ma dalla consultazione della banca dati “fatture e corrispettivi” risulterebbero emesse fatture di acquisto per un valore ben superiore a quello inserito nel quadro VF 13 con l’effetto di manifestare la natura fraudolenta con cui il credito sarebbe stato creato;
- la N.G. Costruzioni s.r.l., con oggetto la costruzione di edifici residenziali e non, il cui legale rappresentante non presenta dichiarazioni fiscali dall’anno 2018, ha presentato la dichiarazione ai fini Iva per l’anno d’imposta 2024 evidenziando un’imposta a credito di Euro 1.989.077,00=, ma dai controlli incrociati risulterebbero emesse fatture di acquisto per un importo ben inferiore, tali da rendere evidente l’inesistenza dell’asserito credito Iva.
Per le suddette ragioni l’Agenzia delle Entrate ritiene ragionevolmente inesistenti i crediti ceduti.
1.4 Nello stesso schema di atto la medesima Agenzia sostiene che i predetti crediti, oltre che inesistenti, non potrebbero comunque essere portati in compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, essendo lecita per la citata norma la sola compensazione verticale tra i medesimi soggetti ed essendo possibile il pagamento di debiti tributari tramite compensazione di crediti nei confronti dell’erario solo se i crediti sono nella titolarità dell’obbligato, richiamando svariate sentenze della S.C. (ad esempio Cass. Sent. 3.7.2018 n. 2018; Cass. 18.1.2018 n. 1999; Cass. 20.1.2017 n. 1538; Cass, ord. 30.5.2018 n. 13638). In sostanza “in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendosi derogare al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge”. Così come anche statuito da alcune sentenze emesse in ambito penale (Cass. Pen., 18.12.12017 n. 6945, Cass. Pen. 30.11.2017 n. 55794). Ne consegue che non risultando legittima la suddetta compensazione, non si sarebbe comunque verificata l’estinzione del debito, essendo l’ufficio legittimato a chiederne il pagamento al debitore originario.
1.5 Inoltre per l’Agenzia delle Entrate non potrebbe neppure invocarsi l’eventuale accollo del debito sia per l’inesistenza del credito dell’accollante sia perché l’art. 1 D. Lgs. n. 124/2019 esclude l’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante, sanzionando i versamenti come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, applicando le sanzioni di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997.
1.6 Infine la medesima Agenzia esclude di essere a fronte di una valida cessione di credito perché per quelli tributari si applicherebbero le regole di cui all’art. 1 D.M. n. 384/1997, palesemente violate nel caso in esame in quanto:
- sarebbe possibile cedere i soli crediti richiesti a rimborso;
- le cessioni andrebbero stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 69, comma 3, R.D. n. 2440/1923 e l’atto di cessione, per essere efficace, andrebbe notificato sia all’Agenzia delle Entrate presso la quale è presentata la dichiarazione dei redditi del cedente che al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale del cedente. In conclusione, per l’Agenzia il meccanismo fraudolento posto in essere dagli attori della vicenda creando in capo a soggetti terzi dei fittizi crediti iva ed usufruendo della c.d. società veicolo, avrebbe consentito di usufruire in compensazione di crediti inesistenti integrando il reato di cui all’art. 10-quater. c. 2, D. Lgs. n. 74/2000, incorrendo nelle sanzioni di legge come modificate dal D. Lgs. n. 87/2024.
2. I deferiti contestano le risultanze del deferimento, che recepiscono anche il contenuto del suddetto schema di atto (nei cui confronti, come si legge dall’allegato 13 alla memoria difensiva, corrispondente alla perizia dott. Fadda del 26.5.2025, sarebbero state presentate apposite memorie il 26 maggio 2025 (non allegate) “per la riduzione delle sanzioni, per non essere mai stata la società parte attiva nell’utilizzo dei crediti di imposta e per concordare il riversamento dei crediti utilizzati, per il cui recupero agirà nei confronti dei soggetti cedenti e degli intermediari che hanno inviato le deleghe” ed a tal proposito formulano svariate eccezioni che saranno di seguito vagliate.
2.1 Il fatto ricostruito nella memoria difensiva in esame differisce in minima parte e per aspetti non significativi rispetto a quelli accertati dalla Procura Federale. Si conferma la cessione di crediti tributari tramite contratto con una società veicolo di cartolarizzazione in data 11.2.2025, producendosi il contratto (identico a quello in atti e quindi redatto per scrittura privata e non registrato e senza la prova della richiesta di rimborso antecedente) e l’utilizzo degli stessi per pagare le scadenze del 17.2.2025 e del 16.4.2025 relative ai debiti fiscali ed ai contributi Inps tramite compensazione c.d. orizzontale. Si aggiunge come elemento di novità che l’operazione avrebbe avuto il parere favorevole di terzi (commercialista di fiducia e società incaricata della consulenza, producendo il relativo contratto). Si precisa di aver inviato al Gruppo Alfieri SPV s.r.l. i modelli F24 per le ritenute ed i contributi del trimestre novembre 24-gennaio 2025 da usare per la compensazione e di aver poi ricevuto le regolari quietanze attestanti il pagamento in data 13.2.2025, processate dall’Agenzia delle Entrate e tutt’ora nel cassetto fiscale del sodalizio sportivo, cui aveva fatto seguito il versamento del corrispettivo alla società veicolo (pari al 75% del crediti ceduto) ed a quella di consulenza (5%), al punto che, nel silenzio, riteneva di replicare l’operazione anche in relazione ai versamento in scadenza il 16.4.2025. Dalla presenza nel cassetto fiscale deduce peraltro “la prova inconfutabile dell’avvenuto regolare pagamento delle imposte e dei contributi”, non potendosi neppure immaginare cosa sarebbe poi accaduto.
Peraltro, per sua stessa ammissione F.C. Trapani 1905 s.r.l. aveva avuto piena contezza del contenuto dei modelli F24 in data antecedente alla scadenza federale, come riferito nel verbale di ricezione di denuncia/querela (allegato 12 alla memoria difensiva).
2.2 Dopo questa sintetica ricostruzione fattuale, la memoria espone altro paragrafo denominato “antefatto processuale” nel quale elenca le varie date emerse dai documenti acquisiti dal suo accesso agli atti ed in particolare la nota Co.Vi.So.C. del 28.2.2025 con la quale si chiedono chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in relazione alla c.d. compensazione orizzontale operata, verificando anche la maturazione dei crediti di imposta impiegati e la legittima compensabilità degli stessi, lo schema di atto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in data 22.4.2025, la prima richiesta di informazioni inoltrata dalla Co.Vi.So.C. il 5.5.2925, la risposta di due giorni dopo, la segnalazione di Co.Vi.So.C. alla Procura Federale del 17.5.2025, la comunicazione di chiusura delle indagini del giorno successivo, la denuncia al Nucleo di Polizia della Guardia di Finanza di Trapani del 19 maggio nei riguardi di vari soggetti, due dei quali corrispondenti al legali rappresentanti del Gruppo Alfieri SPV s.r.l. e della consulente Compagnia del Risparmio s.r.l., per l’ipotetica commissione dei reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 640 c.p. (truffa) e la ricezione dell’atto di deferimento del 22.5.2025.
2.3 I deferiti, passando alle difese in diritto, eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del procedimento disciplinare per asserita violazione dell’art. 80, comma 4, NOIF per il quale Co.Vi.So.C., in caso di mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all’esodo e di mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del fondo fine carriera, deve farne segnalazione alla Procura Federale entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 85, lett. B), par. III e IV e lett. C, par. V e VI e lett. D), par. II e III. Nella fattispecie la segnalazione sul presunto mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi da novembre 2024 al febbraio 2025 sarebbe avvenuta solo in data 17.5.2025, ben fuori dai termini.
L’eccezione è priva di pregio.
Il termine di cui al citato art. 80, comma 4, NOIF non può qualificarsi perentorio non rientrando tra quelli processuali declinati dall’art. 44, ult. cpv, CGS. Inoltre i deferiti pretendono di parificare nel paradigma del mancato versamento, dato di immediata rilevanza, quello dell’avvenuto versamento nei termini di tributi e contributi, con l’utilizzo della c.d. compensazione orizzontale, non destinato ad emergere automaticamente. Quest’ultima fattispecie non può certo soggiacere al termine di 10 giorni per l’ovvia esigenza della necessità di controlli estranei alle funzioni di Co.Vi.So.C. e necessariamente da delegare all’Agenzia delle Entrate, i cui termini per i controlli e la comunicazione degli esiti non sono certo ascrivibili a Co.Vi.So.C.
Quest’ultima non appena ha avuto piena contezza dei mancati versamenti per l’effetto dell’illegittima compensazione ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 80, comma 4, NOIF con l’effetto che la segnalazione è tempestiva e che, anche se fosse r te uta tradiva per fatto non imputabile, la stessa non incide sulla validità e la regolarità del procedimento disciplinare nel quale la Procura Federale ha rispettato le disposizioni del CGS.
2.4 Nel merito i deferiti asseriscono di aver provveduto all’esatto e regolare versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, non essendo incorsi nell’omesso versamento. Infatti, dagli atti di causa emergerebbe che i debiti contestati alla Società sportiva risultano regolarmente assolti, come suffragato dalle quietanze di pagamento dei modelli F24 generati dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, dalla relazione peritale della dott.ssa Fadda e dal Durc che si allegano. In sostanza dal raffronto tra lo Schema di atto, le quietanze di pagamento ed il Durc rilasciato ai fini contributivi ed in corso di validità, emergerebbe la riconciliazione dei pagamenti eseguiti dal sodalizio, così che non risulterebbe alterata la regolarità dello svolgimento della competizione sportiva. Aggiungono che l’Agenzia delle Entrate avrebbe qualificato i crediti ceduti come inesistenti, assai tardivamente, consentendo di ripetere l’operazione di compensazione orizzontale anche alla scadenza del 16.4.2025, senza alcuna istruttoria sull’operazione da cui è nato il credito contestato ed avrebbe erroneamente ritenuto l’operazione fraudolenta come orchestrata dalla società sportiva, in assenza di prova. Inoltre asseriscono che il sodalizio sportivo sarebbe anche vittima dell’inerzia erariale che, dopo l’introduzione ex lege dell’obbligo di versamento esclusivamente tramite i servizi telematici, non avrebbe provveduto al controllo dei crediti in compensazione al fine di eventualmente generarne lo scarto della delega oppure la sospensione ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, D. L. n. 223/2006, con l’effetto che alla Società deferita nulla potrebbe contestarsi, con rigetto dell’atto di deferimento in quanto in questo quadro l’Agenzia delle Entrate non potrebbe che, tramite atto impositivo, recuperare il credito e lo stesso potrebbe fare l’Inps in via autonoma.
2.5 Le suddette argomentazioni non sono in grado di scalfire i fatti addebitati né quanto risultante dallo schema di atto sui quali si fondano e che apporta precise motivazioni, già derivate dalle verifiche eseguite con semplici incroci di dati relativi alle dichiarazioni delle società apparentemente portatrici dei presunti crediti di imposta Iva nonché dell’illegittimo ricorso alla compensazione orizzontale quale modo di estinguere le due obbligazioni.
Infatti l’operazione di compensazione orizzontale deve ritenersi illegittima.
E’ pur vero che nel sistema tributario è ammesso l’istituto della compensazione che consente al contribuente di estinguere i propri debiti tributari e previdenziali mediante l’utilizzo di un contro credito risultante dalle dichiarazioni annuali.
La legge riconosce due tipologie di compensazione, quella verticale, che deve avvenire tra imposte della medesima natura, e quella orizzontale, che ha per oggetto imposte e contributi di natura diversa.
Tuttavia tale compensazione incontra dei limiti.
L’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 stabilisce che “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto, i contribuenti possono avvalersi dell’istituto della compensazione c.d. orizzontale solo allorquando i debiti ed i contrapposti crediti, siano nella titolarità del medesimo soggetto.
In mancanza di questa omogeneità la compensazione deve ritenersi illegittima, atteso che, come affermato da costante giurisprudenza ordinaria e federale, in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (da ultimo Cass. n. 31309/2023; CFA, SS.UU., dec. n. 98 2024-2025).
Orbene, F.C. Trapani 1905 s.r.l., come riferito: (i) ha acquistato crediti dal Gruppo Alfieri SPV s.r.l. che ha utilizzato per compensare debiti di natura diversa, ossia le ritenute Irpef ed i contributi Inps, oggetto del presente procedimento; (ii) ha preso visione dei modelli F24 in data 13 febbraio 2025 (tre giorni prima della scadenza federale ove con evidenza, in compensazione orizzontale, veniva utilizzato il codice 6099 (corrispondente all’Iva annuale).
Detta compensazione, in disparte di ogni altra questione attinente agli aspetti di forma del contratto di cessione di crediti in atti, deve ritenersi illegittima, come espressamente sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nello schema di atto notificato alla società deferita nel quale si preannuncia l’emissione di un atto impositivo per il recupero dei crediti compensati, salvo altra forma di adesione al recupero dei crediti.
A ciò va aggiunto che dagli atti emergono anche indizi gravi e concordanti che inducono a dubitare seriamente della stessa esistenza dei crediti portati in compensazione dai deferiti.
Basti in proposito leggere quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nel citato schema di atto laddove nel verificare l’affidabilità dei crediti ceduti a F.C. Trapani 1905 s.r.l., con riferimento alle società Studio Paghe s.r.l.s. e N.G. Costruzioni s.r.l., analizzando le due dichiarazioni iva dalle quali insorgerebbero i presunti crediti e con il semplice incrocio con i dati di acquisto e senza procedere ad un accertamento approfondito, ha già rilevato clamorose e sospette incongruenze relative alla voce acquisti che ne lasciano intendere l’inesistenza.
Sul punto i deferiti non hanno né provato né mai sostenuto che i crediti ceduti dal Gruppo Alfieri SPV s.r.l. e portati in compensazione orizzontale fossero veri ed esistenti.
In definitiva, le compensazioni operate dai deferiti devono ritenersi illegittime, con la conseguenza, già riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nello schema di atto notificato, che l’estinzione del debito relativo ai contributi Inps ed alle ritenute Irpef per i mesi da novembre 2024 a febbraio 2025 non si è verificata.
La tesi dei deferiti per i quali il sistema informatico a fronte delle compensazioni orizzontali avrebbe generato delle quietanze di pagamento, presenti nel cassetto fiscale, con l’effetto che i crediti per ritenute fiscali e contributi Inps si sarebbero estinti, residuando il solo diritto dell’Agenzia delle Entrate di recuperare il credito illegittimamente compensato, non è condivisibile. Infatti l’esposizione con il Fisco permane, anche se la si vuole chiamare recupero e soprattutto è rimasta invariata nel suo ammontare originario (fatti salvi sanzioni ed interessi).
Inoltre le risultanze (formali e non sostanziali) del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate non possono certo imporsi sull’ordinamento settoriale sportivo e sul disposto dell’art. 85 NOIF in forza del quale la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’Inps entro determinati termini è essenziale a tutela della par condicio tra le società sportive. Ed invero le operazioni poste in essere dai deferiti non hanno in alcun modo definito i suddetti rapporti proprio perché, aldilà del titolo, i debiti sono tutt’ora in essere così come la conseguente inadempienza e l’Agenzia delle Entrate è legittimata a pretenderne il pagamento.
D’altronde, diversamente opinando, si finirebbe per legittimare il fatto che l’estinzione di un debito possa avvenire a seguito del possesso di un modello di quietanza da parte del sistema informatico, in attesa di verifica, a prescindere dall’esistenza di un pagamento effettivo, avallando ogni forma di elusione.
Lo stesso dicasi per il Durc, prodotto in atti, che certo attesta la (provvisoria) regolarità contributiva per un determinato lasso temporale, ma che è destinato ad essere revocato non appena ultimato il controllo effettivo sui versamenti contributivi del sodalizio sportivo.
Da ultimo, in relazione alle norme dell’ordinamento autonomo sportivo, i mancati versamenti alle scadenze degli istituti previsti dall’art. 85 NOIF, come pure i ritardi, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di un facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, il cui il mancato adempimento è elemento costitutivo della fattispecie di illecito, reclamando l'ordinamento sportivo l'assoluta regolarità dei versamenti ai fini di dimostrare l'affidabilità della società iscritta ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi limiti di scadenza ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo, sanzionandone con severità la violazione.
Non a caso la giurisprudenza sportiva (ex multis, CFA, SS.UU. dec. n. 63 2022-2023) afferma che la ratio del sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche tramite un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili principi di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l'arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso. Il rispetto di tali regole, prima fra tutte la prevalenza della sostanza sulla forma e la trasparenza informativa, ha quindi un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello sport, SS. UU. dec. n. 45/2022).
2.6. Sotto il profilo soggettivo i deferiti lamentano che, non solo non sarebbero gli artifici del disegno fraudolento contestato, ma neppure ne avrebbero responsabilità alcuna, asserendo di essere state vittime di una vera e propria truffa ordita ai loro danni, al punto di aver presentato apposta denuncia allegata alla memoria difensiva.
Sul punto, senza travalicare dalle proprie competenze, il Collegio osserva che, anche qualora l’iniziativa di cercare di estinguere i debiti fiscali e contributivi con lo strumento dell’acquisto di crediti da portare in compensazione fosse ascrivibile ai suggerimenti del commercialista e della società di consulenza, il sodalizio non potrebbe invocare la propria buona fede atteso che la suddetta operazione è stata possibile con il suo concorso sotto svariati profili commissivi e soprattutto omissivi, in spregio agli obblighi di diligenza e vigilanza, rilevanti anche ai sensi dell’art. 4 CGS.
Ed invero:
- ha infatti responsabilità per la scelta dei professionisti anche solo sotto il profilo della culpa in eligendo ed in vigilando;
- ha acquistato crediti con modalità formali difformi da quelle previste dalle norme di legge;
- li ha acquistati da una società veicolo neocostituita (il 9.10.2024), che non ha mai depositato bilanci, ha un capitale sociale assai modesto (Euro 25.000,00=), non ha dipendenti e l’amministratore unico ha 25 anni, dati che sarebbero facilmente emersi da una banale visura camerale, tali da indurre a più di un sospetto sull’affidabilità del contraente;
- non ha verificato che la società cedente, per quanto il suo oggetto sociale ricomprendesse lo svolgimento di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999, mediante l’acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all’emissione dei titoli di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) L. n. 130/1999, risultasse compresa nell’elenco pubblico delle società veicolo di cartolarizzazione autorizzate dalla Banca d’Italia ad operazioni di cartolarizzazione di crediti;
- ha consentito che dei presunti crediti iva (neppure risultanti dai codici tributi dalle premesse dell’atto di cessione) venissero utilizzati tramite compensazione orizzontale vietata dalle legge;
- non ha messo in atto alcun controllo, neppure generico, sull’esistenza e sulla veridicità dei crediti iva portati in illegittima compensazione;
- è ricorsa consapevolmente a tale operazione al fine di trarne un vantaggio economico avendo pagato i crediti risparmiando il 25% del loro valore nominale.
La giurisprudenza concorde della giustizia sportiva ritiene, difatti, non idoneo, ai fini dell’esclusione della responsabilità d sci linare della società e dei suoi vertici, il fatto che un’attività rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 c.c., “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera svolta di terzi, risponde anche dei fatto dolosi o colposi di costoro” e, analogamente, ai sensi dell’art. 2409 c.c. “i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro … commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (CFA, Dec. n. 65 2024-2025).
Alla stregua dei suddetti principi, deve riconoscersi la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte contestate
3. In particolare la responsabilità degli addebiti di cui al deferimento va ascritta in proprio sia all’Amministratore Unico della Società, signor Valerio Antonini sia, in misura paritaria, anche al procuratore dotato dei poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo ed abilitato anche ai versamenti omessi signor Vito Giacalone e agli stessi, anche alla luce dei precedenti, va irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi sei che risulta congrua e proporzionata al disvalore delle loro condotte in relazione alla violazione degli obblighi di condotta (certamente comprensivi anche di quelli di natura contabile ed amministrativa) di cui all’art. 4, comma 1, CGS, del divieto di assumere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica di cui all’art. 31, comma 1, CGS e degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi alle due scadenze di cui dell’art. 33, comma 4, lett. d) e f) CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF.
4. A sua volta F.C. Trapani 1905 s.r.l. risponde dei comportamenti ascritti ai soggetti che ne hanno la rappresentanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS nonché a titolo di responsabilità propria essendo direttamente punibile ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 33, comma 4, lett. d) e f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo e quarto capoverso NOIF. Orbene, per pacifica giurisprudenza, consolidata da plurime decisioni della CFA a Sezioni Unite, senza alcun intervento demolitorio del Collegio di Garanzia, ciascuna delle condotte contestate relativamente al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per ogni scadenza federale, da ritenersi autonome (CFA, SS.UU, dec. n. 132 2023-2024), è sanzionabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) “a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, limite edittale dichiarato invalicabile verso il basso, attesa la funzione stessa della sanzione conseguente all’infrazione di cui si è resa responsabile la società sportiva. Ciò è desumibile non solo dal tenore letterale “a partire da almeno…”, ma anche dalla natura e funzione retributiva della sanzione e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Ed in effetti la sanzione della penalizzazione in classifica va ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere avvantaggiati dall’handicap posto a carico del trasgressore. “E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra, e conseguentemente in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta l’insormontabilità dei limiti edittali” (ex multis, CFA., SS.UU., Dec. n. 89 2019-2020, richiamata dai deferiti; CFA, SS.UU., dec. n. 21 2024-2025).
Ne consegue che il sodalizio sportivo va sanzionato con la penalizzazione di otto punti in classifica (quattro per le due scadenze di febbraio - riferite a novembre/gennaio) per ritenute Irpef e contributi Inps e quattro per le due medesime scadenze di aprile 2025 – riferite a febbraio).
Giusta applicazione del disposto di cui all’art. 33, comma 4, lett. f) ed in ossequio al principio generale di cui all’art. 8, lett. g), CGS secondo il quale “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, atteso che una sanzione a carico di F.C. Trapani 1905 s.r.l. per gli omessi versamenti delle scadenze di febbraio 2025 nella corrente stagione sportiva sarebbe priva di effetti, tale penalizzazione dovrà scontarsi integralmente nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, in uno a quella riferita agli omessi versamenti di febbraio 2025, come da previsione regolamentare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società FC Trapani 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Carlo Purificato
Luca Voglino
Depositato in data 4 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai