FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.447/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRAVI CAPPELLO MONTALTI PAOLO ASD AZZURRA ROMAGNA ACD FRATTA TERME ACD GODO PORTO FUORI CALCIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Aurelio BRAVI, Daniel CAPPELLO, Raffaele MONTALTI, Roberto PAOLO e delle società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA, A.C.D. FRATTA TERME, A.C.D. GODO e PORTO FUORI CALCIO A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

Aurelio BRAVI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Azzurra Romagna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 - 2023 e 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati esordienti 2011 ed esordienti 2013 ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 dell’1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 del 7.7.2023 del del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 - 2023 e 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013 al Sig. Cappello Daniel, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 dell’1.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n.1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, negli ultimi quattro mesi della stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013 al Sig. Paolo Roberto, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Daniel CAPPELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Fratta Terme, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022-2023 e 2023- 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Azzurra Romagna militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Raffaele MONTALTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Porto Fuori Calcio ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel Settore Giovanile e Scolastico al Sig. Paolo Roberto, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Roberto PAOLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Godo fino al 30.06.2024, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse delle società A.S.D. Azzurra Romagna e Porto Fuori Calcio ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, negli ultimi quattro mesi della stagione sportiva 2023-2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. Azzurra Romagna militanti nel campionato esordienti 2011 ed esordienti 2013, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre del Settore Giovanile e Scolastico della società Porto Fuori Calcio ASD pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. AZZURRA ROMAGNA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Aurelio Bravi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; A.C.D. FRATTA TERME, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Cappello Daniel all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; A.C.D. GODO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Paolo Roberto all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

PORTO FUORI CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale era tesserato il sig. Montalti Raffaele all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Aurelio BRAVI,

Sig. Daniel CAPPELLO,

Sig. Raffaele MONTALTI,

Sig. Roberto PAOLO,

Società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA,rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aurelio Bravi,

Società A.C.D. FRATTA TERME, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Fiumi,

Società A.C.D. GODO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Trincossi,

Società PORTO FUORI CALCIO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Montalti,

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Aurelio BRAVI,

4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniel CAPPELLO,

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MONTALTI,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto PAOLO,

€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AZZURRA ROMAGNA,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. FRATTA TERME,

€ 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.C.D. GODO,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società PORTO FUORI CALCIO A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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