FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.448/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LOVISI DE SIMEIS ASD BISIACA ROMANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 429 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna LOVISI, Francesco DE SIMEIS e della società A.S.D. BISIACA ROMANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anna LOVISI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Bisiaca Romana, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, da inizio settembre 2024 al 26 ottobre 2024, la squadra della propria società di appartenenza della categoria esordienti U13 femminile, al sig. Francesco De Simeis, senza provvedere al suo preventivo tesseramento;

Francesco DE SIMEIS, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico e soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bisiaca Romana: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, da inizio settembre 2024 al 26 ottobre 2024, la conduzione tecnica della squadra della società A.S.D. Bisiaca Romana della categoria esordienti U13 femminile, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso diretto gli allenamenti di almeno sedici calciatrici tesserate per la società A.S.D. Bisiaca Romana, categoria esordienti U13 femminile, nel periodo dal 27 ottobre 2024 al 3 dicembre 2024, presso il campo sportivo del Circolo Ricreativo Fincantieri di Monfalcone (GO), senza averne titolo e senza autorizzazione della società di appartenenza delle predette tesserate e con conseguente assenza di copertura assicurativa a garanzia degli infortuni delle medesime;

A.S.D. BISIACA ROMANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dalla sig.ra Anna Lovisi, e dal sig. Francesco De Simeis;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

 Sig.ra Anna LOVISI, × Sig. Francesco DE SIMEIS,

Società A.S.D. BISIACA ROMANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Anna LOVISI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese e 15 (quindi) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna LOVISI,

3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco DE SIMEIS,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BISIACA ROMANA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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