FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.451/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARCA F.C.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 24-25 adottato nei confronti della società MARCA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCA F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Salam Abbas Al Rubaye Mustafa, in occasione del suo tesseramento, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società MARCA F.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cariola;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MARCA F.C.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.