FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.452/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMANO A.S.D. LICATA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 943 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe ROMANO, e della società A.S.D. LICATA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giuseppe ROMANO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA A” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. LICATA CALCIO, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LICATA vs SIRACUSA disputata in data 30 marzo 2025 e valevole per la 29^ giornata del Campionato Nazionale Serie D Gruppo I della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
A.S.D. LICATA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig Giuseppe Romano;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig. Giuseppe ROMANO,
Società A.S.D. LICATA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Nicola Le Mura;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe ROMANO,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LICATA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.