FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.453/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRUCCI ASD AMOROSI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele FERRUCCI, e della società A.S.D. AMOROSI, avente ad oggetto la seguente condotta:
Gabriele FERRUCCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Amorosi, in violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inoltrato all’account Instagram dell’arbitro della gara Mugnano del Cardinale – Amorosi del 7.12.2024, valevole per il girone D del campionato di Prima Categoria, un messaggio dal contenuto violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità;
A.S.D. AMOROSI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gabriele Ferrucci; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: × Sig. Gabriele FERRUCCI,
Società A.S.D. AMOROSI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele ACETO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gabriele FERRUCCI, × € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AMOROSI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.