FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.456/AA del 20/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NEBBIA ROSI AS SANTA MARIA A MONTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Angela Nicoletta NEBBIA, Leonardo ROSI e della società AS SANTA MARIA A MONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Angela Nicoletta NEBBIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S. Santa Maria a Monte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara A.S. Santa Maria a Monte - San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo “Il Romito Cup”, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte nella quale è indicato al n. 9 il nominativo del calciatore sig. G.B., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione di tale calciatore all’incontro appena citato, mentre in realtà al posto dello stesso ha preso parte alla gara il sig. G.G. nonostante fosse tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D.; Leonardo ROSI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Santa Maria a Monte, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Santa Maria a Monte, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. G.G., sebbene fosse tesserato per la società Pol. Santa Maria A.S.D., prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S. Santa Maria a Monte all’incontro A.S. Santa Maria a Monte - San Prospero Navacchio del 6.6.2024, valevole per la semifinale del Torneo “Il Romito Cup”, utilizzando il nome del calciatore sig. G.B. il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 9;
AS SANTA MARIA A MONTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Leonardo Rosi e Angela Nicoletta Nebbia;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Angela Nicoletta NEBBIA,
Sig. Leonardo ROSI,
Società AS SANTA MARIA A MONTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Leonardo Rosi;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Angela Nicoletta NEBBIA, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo ROSI,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi s.s. 2025/2026 per la società AS SANTA MARIA A MONTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.