FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.457/AA del 21/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD CAPO DI LEUCA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD CAPO DI LEUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CAPO DI LEUCA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Cristian Andres Cordoba Mena, in occasione della richiesta di tesseramento, sottoscriveva la dichiarazione riportando in maniera non veridica di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società ASD CAPO DI LEUCA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pierluigi Caputo;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CAPO DI LEUCA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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