FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.460/AA del 22/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGI VIS PESARO DAL 1898

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Indio Arturo MAGI, e della società VIS PESARO DAL 1898 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Indio Arturo MAGI, all’epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la società Vis Pesaro Dal 1898 e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 4.10.2023, in occasione della prima richiesta di tesseramento per la società Vis Pesaro Dal 1898, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

VIS PESARO DAL 1898 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti imputabili al Sig. Indio Arturo Magi come descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Indio Arturo MAGI,

Società VIS PESARO DAL 1898 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Feroce;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Indio Arturo MAGI,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società VIS PESARO DAL 1898 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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