FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.461/AA del 22/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SARCHIELLO DELLA NOCE ASD SPARTA NOVARA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino SARCHIELLO, Giovanni DELLA NOCE e della società ASD SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Antonino SARCHIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1, lett. a) e b) delle N.O.I.F., per aver consentito e/o comunque non impedito che la società dallo stesso rappresentata concordasse per le stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025 un compenso economico mensile con il tecnico sig. Fabio Morganti, a fronte di accordi ufficiali con il predetto tecnico, depositati presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, che prevedevano l’espletamento dell’incarico a titolo gratuito;
Giovanni DELLA NOCE, all’epoca dei fatti consigliere con delega di firma tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1, lett. a) e b) delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto e depositato presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta accordi ufficiali che prevedevano che il tecnico sig. Fabio Morganti avrebbe reso per le stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025 prestazioni di natura volontaria, sebbene la società A.S.D. Sparta Novara avesse concordato con il predetto tecnico la corresponsione di un compenso economico mensile;
ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Antonino Sarchiello, Giovanni Della Noce, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, e dal Sig. Fabio Morganti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Antonino SARCHIELLO,
Sig. Giovanni DELLA NOCE,
Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni DELLA NOCE,
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.