FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.466/AA del 23/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ADDAZIO ALTOBELLI DAVI’ MARTINO SAU

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ernesto ADDAZIO, Daniele ALTOBELLI, Guido DAVI', Pietro MARTINO e Marco SAU avente ad oggetto la seguente condotta:

Ernesto ADDAZIO, responsabile magazzino del Benevento Calcio S.r.l., che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore del Benevento Calcio s.r.l., e Presidente ASD Erga Sport, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: - n. 2161 scommesse, dal 1° gennaio 2021 al 3 ottobre 2021, attraverso il conto giochi n. 0003230746 da lui stesso aperto con il concessionario Goldbet Better Organization Italy S.p.A., aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA); - n. 202 scommesse dal 27 marzo 2021 al 30 novembre 2023, attraverso il conto giochi n. 9449866 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;

Daniele ALTOBELLI, attualmente tesserato per la società A.S.D. Terracina 1925 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: - n. 1 scommessa in data 7 maggio 2022 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 79900169 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy LTD, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A); - n. 104 scommesse dal 22 novembre 2022 al 7 maggio 2023 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 4805051109395027 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;

Guido DAVI', attualmente tesserato per la società A.C. Nardò S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: - n. 72 scommesse dal 6 agosto 2022 al 18 novembre 2023 (quando era tesserato per la U.S. Pistoiese 1921), attraverso il conto giochi n. 74201BH da lui stesso aperto con il concessionario William Hill Malta, aventi ad oggetto risultati relativi anche ad una gara [Caratese – Piacenza del 20 settembre 2023] della competizione (Serie D) in cui militava la sua squadra;

Pietro MARTINO, tesserato per la società Cosenza Calcio S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: - n. 75 scommesse dal 5 febbraio 2022 al 14 ottobre 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 91241335 da lui stesso aperto con il concessionario Rell Italy LTD, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); - n. 68 scommesse dal 25 febbraio 2022 all’8 marzo 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 4898499577526261 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); - n. 783 scommesse dal 3 gennaio 2021 al 13 ottobre 2022 (quando era tesserato per la Union Clodiense Chioggia, Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 178081 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA; - n. 364 scommesse dal 17/12/2021 al 7/6/2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 9340631 da lui stesso aperto con il concessionario E-Play 24 Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA);; × Marco SAU, attualmente non tesserato (svincolato dal 1 luglio 2024) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato: - n. 3 scommesse il 19 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei); - n. 115 scommesse dal 14 agosto 2022 al 2 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A e Serie B), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); - n. 6 scommesse l’11 ottobre 2022 (quando era svincolato), attraverso il conto giochi n. 21939777 da lui stesso aperto con il concessionario Snaitech, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (Champions League); - n. 130 scommesse dal 23 gennaio 2022 al 14 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); - n. 4833 scommesse dal 5 agosto 2022 al 15 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell’ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA); - n. 2 scommesse il 2 marzo 2023 (quando era tesserato per il Feralpi Salò) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei); - n. 7 scommesse il 9 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (competizione UEFA); - n. 29 scommesse dal 7 settembre 2022 al 13 gennaio 2023 (quando era tesserato svincolato) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizione UEFA);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Ernesto ADDAZIO,

Sig. Daniele ALTOBELLI,

Sig. Guido DAVI',

Sig. Pietro MARTINO,

Sig. Marco SAU;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

Ernesto ADDAZIO, Sanzione finale di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda e 22 (ventidue) mesi di squalifica dei quali 11 (unidici) mesi commutati in prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Addazio ad un piano terapeutico di almeno 11 (undici) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Addazio al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Addazio di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 22 (ventidue), nel periodo complessivo di 11 (undici) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Addazio, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,

Daniele ALTOBELLI, Sanzione finale di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica dei quali 5 (cinque) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Altobelli ad un piano terapeutico di almeno 5 (cinque) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Altobelli al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Altobelli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci), nel periodo complessivo di 5 (cinque) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Altobelli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S., Guido DAVI', Sanzione finale di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica di cui: 5 (cinque) mesi commutabili in prescrizioni alternative: obbligo del Sig. Davi' di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Davi', adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,

Pietro MARTINO, Sanzione finale di € 14.750,00 (quattordicimila settecentocinquanta/00) di ammenda e 20 (venti) mesi di squalifica, di cui 2 (due) mesi commutati in € 9.000,00 (novemila) di ammenda (da aggiungersi all'ammenda di € 14.750,00), e 9 (nove) mesi commutabili in prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Martino ad un piano terapeutico di almeno 9 (nove) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Martino al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Martino di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Martino, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,

Marco SAU, Sanzione finale di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda e 1 anno e 6 mesi (18 mesi) di squalifica, dei quali 9 (nove) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Sau ad un piano terapeutico di almeno 9 (nove) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Sau al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Sau di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Sau, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.; ;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti

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