FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.467/AA del 23/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da A. FALZONE F.FALZONE SAMMARCO DI PIAZZA EFFE CLUB CALCIO A.S.D.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FALZONE, Franco FALZONE, Francesco SAMMARCO, Francesco Nazareno DI PIAZZA e della società EFFE CLUB CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FALZONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Francesco Nazareno Di Piazza nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Effe Club Calcio A.S.D. alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B: A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024, Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024 ed A.S.D. Animosa Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024, nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Franco Falzone nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Effe Club Calcio A.S.D. in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D.– Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B;

Franco FALZONE, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierata dalla società Effe Club Calcio A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Nazareno Di Piazza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Effe Club Calcio A.S.D. pur non essendo tesserato per tale società;

Francesco SAMMARCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Animosa Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024 valevole per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Effe Club Calcio A.S.D. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Nazareno Di Piazza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; Francesco Nazareno DI PIAZZA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla Effe Club Calcio A.S.D., alle seguenti gare valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B: A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024, Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024 ed A.S.D. Animosa Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

EFFE CLUB CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Falzone e Francesco Sammarco ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Franco Falzone e Francesco Nazareno Di Piazza hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alessandro FALZONE,

Sig. Franco FALZONE,

Sig. Francesco SAMMARCO,

Sig. Francesco Nazareno DI PIAZZA,

Società EFFE CLUB CALCIO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro FALZONE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FALZONE,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FALZONE,

1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco SAMMARCO,

2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco Nazareno DI PIAZZA,

€ 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Calcio a 5, Serie D, s.s. 2024/2025 per la società EFFE CLUB CALCIO A.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it