FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.468/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 607 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere all'epoca dei fatti dal proprio tesserato Sig. Alessandro Valotti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano VIGANO';
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.