FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.470/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PETRILLO OLUDAYO EDIHAE ASD FOXES S.S.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso PETRILLO, Godstime OLUDAYO, Godspower EDIHAE e della società A.S.D. FOXES S.S., avente ad oggetto la seguente condotta:

 Tommaso PETRILLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Foxes S.S., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per aver lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai calciatori sigg.ri Edihae Godspower e Oludayo Godstime, entrambi tesserati per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, di svolgere nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025 attività di allenamento con i calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società per la quale gli stessi erano tesserati;

Godstime OLUDAYO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025, svolto attività di allenamento con calciatori tesserati per la società Foxes S.S. in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo;

Godspower EDIHAE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025, svolto attività di allenamento con calciatori tesserati per la società Foxes S.S. in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo;

A.S.D. FOXES S.S., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tommaso Petrillo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Tommaso PETRILLO,

Sig. Godstime OLUDAYO, × Sig. Godspower EDIHAE, × Società A.S.D. FOXES S.S., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tommaso PETRILLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Tommaso PETRILLO,

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Godstime OLUDAYO,

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Godspower EDIHAE,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FOXES S.S.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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