FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.471/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRAMUCCI MONTERVINO DI ROCCO ASD CITTA DI FALCONARA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BRAMUCCI, Simone MONTERVINO, Massimo DI ROCCO e della società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco BRAMUCCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città Di Falconara, omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Massimo Di Rocco nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Simone MONTERVINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione della gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Città Di Falconara nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Massimo Di Rocco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; Massimo DI ROCCO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città Di Falconara, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1,e 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Città Di Falconara, alla gara Città Di Falconara - Olimpia Juventu Falconara del 7.12.2024 valevole per il girone C del campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Marco Bramucci e Montervino Simone, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Massimo Di Rocco ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco BRAMUCCI,

Sig. Simone MONTERVINO,

Sig. Massimo DI ROCCO,

Società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco BRAMUCCI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco BRAMUCCI,

2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone MONTERVINO,

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nelle gare ufficiali per il Sig. Massimo DI ROCCO,

€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. CITTA' DI FALCONARA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it