FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.473/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANCHEZ ECHAGARAY A.S.D. SPORTIVA RENDE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, e della società A.S.D. SPORTIVA RENDE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, all’epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società ASD Sportiva Rende ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 25.12.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Sportiva Rende, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;
A.S.D. SPORTIVA RENDE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse la Sig.ra Sanchez Echagaray Paula Lucia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
Società A.S.D. SPORTIVA RENDE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Aurora CAPITANIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per la Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTIVA RENDE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.