FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.474/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da Maurizio KELLER Gianluca KELLER USD CERANOVA FOOTBALL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1040 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio KELLER, Gianluca KELLER e della società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio KELLER, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Ceranova Football, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Superga – Ceranova Football disputata in data 13.4.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Pavia, a mezzo di un “post” pubblicato nel profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro e degli arbitri facenti parte della sezione A.I.A. di Lomellina; Gianluca KELLER, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Ceranova Football, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Superga – Ceranova Football disputata in data 13.4.2025 e valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Pavia, a mezzo di un “post” pubblicato nel suo profilo personale del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro;

U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5 del C.G.S., in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Maurizio Keller e Gianluca Keller;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

 Sig. Maurizio KELLER,

Sig. Gianluca KELLER, × Società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco COLLETTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio KELLER,

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca KELLER,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CERANOVA FOOTBALL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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