FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.475/AA del 26/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIONNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico GIONNI avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico GIONNI, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Ascoli Piceno, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest’ultimo anche dall’art. 6.1, terzo capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., sia in via autonoma che in relazione anche a quanto disposto dall’art. 63, comma 1 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di riportare nel referto di gara dell’incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, il provvedimento disciplinare di espulsione assunto al termine della gara nei confronti del Sig. Manuel Giacobbi, calciatore tesserato per la società A.S.D. Pro Ascoli Calcio 1947, impedendo così al Giudice Sportivo di comminare le relative sanzioni a carico del calciatore sopra indicato; nonché in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. m), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato quest’ultimo anche dall’art. 6.2, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere lo stesso comunicato a terzi il contenuto del referto di gara relativo all’incontro Atletico San Beach – Pro Ascoli Calcio, disputatosi in data 13.12.2024 e valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, attraverso l’invio di due messaggi tramite il social network “whatsapp”;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Sig. Federico GIONNI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Federico GIONNI;

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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