FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.477/AA del 28/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERTINAZZO SONDA BUBACARR STELLA AZZURRA S.ANNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 654 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BERTINAZZO, Simone SONDA, Jassey BUBACARR e della società STELLA AZZURRA S. ANNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Paolo BERTINAZZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Stella Azzurra S. Anna, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Stella Azzurra S. Anna, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Jassey Bubacarr nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Stella Azzurra S. Anna, alla gara Belvedere - Stella Azzurra S. Anna del 24.11.2024, valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
Simone SONDA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Stella Azzurra S. Anna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Belvedere - Stella Azzurra S. Anna del 24.11.2024 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Stella Azzurra S. Anna nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Jassey Bubacarr, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; Jassey BUBACARR, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D Stella Azzurra S. Anna, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Stella Azzurra S. Anna, alla gara Belvedere - Stella Azzurra S. Anna del 24.11.2024, valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
STELLA AZZURRA S. ANNA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Paolo Bertinazzo e Simone Sonda ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Jassey Bubacarr, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Paolo BERTINAZZO, ⋅ Sig. Simone SONDA,
Sig. Jassey BUBACARR,
Società STELLA AZZURRA S. ANNA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BERTINAZZO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BERTINAZZO,
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone SONDA,
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jassey BUBACARR,
€ 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione s.s. 2025/2026 per la società STELLA AZZURRA S. ANNA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.