Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca PELLEGRINI avente ad oggetto la seguente condotta: Luca PELLEGRINI, calciatore della S.S. Lazio s.p.a., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante l’incontro (al minuto 50,29 e ss.) del Campionato di Serie A, Genoa – Lazio del 23 aprile 2025, pronunciato espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: Sig. Luca PELLEGRINI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Luca PELLEGRINI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 887 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO avente ad oggetto la seguente condotta:
Antonio PIEDEPALUMBO, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., dal 09/07/2020, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Ettore Capriola in qualità di legale rappresentante e socio della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atti del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, e nello specifico per aver depositato solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’incardinazione del procedimento di soccorso istruttorio, il richiesto chiarimento relativo al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria pronunciata dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Napoli il 07 luglio 2023, mediante produzione di un suo estratto con attestazione d’irrevocabilità decorrente dal 21 novembre 2023 e il documento di identità in corso di validità, nonché l’autocertificazione di cui al 5° comma, lett. B) e C) dell’art. 20-bis N.O.I.F.; b) Ettore Capriola in qualità di socio unico della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atto del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma, lett. A1), dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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