FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.488/AA del 05/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCORRANO NEGRO FRISULLO SANTORO ARAMINI SANTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 515 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco SCORRANO, Boemio NEGRO, Rocco FRISULLO, Giuseppe SANTORO ARAMINI e Antonio SANTO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco SCORRANO, Calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Supersano, con iscrizione in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali;

Boemio NEGRO, Tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e persona che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Supersano all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 quantomeno fino al 10.1.2025, attività di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 Provinciali della società A.S.D. Supersano pur non essendo tesserato per tale società; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso modificato le distinte di gara delle squadre della società A.S.D. Supersano relative agli incontri A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, inserendovi il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo indicando per lo stesso la data di nascita non veridica del 14.9.2010; nonché per avere lo stesso scansionato e modificato la tessera provvisoria del calciatore Sig. Rocco Frisullo modificando la data di nascita dello stesso ed apponendovi la fotografia del calciatore Sig. Marco Scorrano;

Rocco FRISULLO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano all’epoca dei fatti, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2, punto 2.1, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Supersano, iscritto in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché tale competizione era riservata ai calciatori nati negli anni 2010 e 2011;

Giuseppe SANTORO ARAMINI, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra della società A.S.D. Supersano nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del sig. Rocco Frisullo non veridica;

Antonio SANTO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Supersano la distinta di gara consegnata all’arbitro nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del Sig. Rocco Frisullo non veridica;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco SCORRANO,

Sig. Boemio NEGRO,

Sig. Rocco FRISULLO,

Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,

Sig. Antonio SANTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco SCORRANO,

6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Boemio NEGRO,

4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Rocco FRISULLO,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio SANTO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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