FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.491/AA del 06/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PANOZZO SANDONA’ VALENTE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 645 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Dimitri PANOZZO, Patrick SANDONA' e Daniele VALENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Dimitri PANOZZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Tresche Conca A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Daniele Valente nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D. agli incontri Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
Patrick SANDONA', all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D. in occasione degli incontri Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del Sig. Daniele Valente attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
Daniele VALENTE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. Tresche Conca A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.C. Tresche Conca A.S.D, alle gare Tresche Conca A.S.D. - Roxus del 14.9.2024 e Tresche Conca A.S.D. - Quadrifoglio del 28.9.2024, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Dimitri PANOZZO,
Sig. Patrick SANDONA',
Sig. Daniele VALENTE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dimitri PANOZZO,
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Patrick SANDONA',
2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Daniele VALENTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.