F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0110/CFA pubblicata il 09 Giugno 2025 (motivazioni) – U.S. Zinasco + altri/PFI

Decisione/0110/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0111/CFA/2024-2025

Registro procedimenti n. 0112/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

Composta dai Sigg. ri:

Mario Torsello  - Presidente

Daniele Maffeis – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero 0111/CFA/2024-2025 proposto dalla società U.S. Zinasco e dal Sig. Roberto Callegari in data 08.05.2025 e numero 0112/CFA/2024-2025 proposto dai Sig.ri Giorgio Brocchetta e Luana Giorgi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Alessandro Brocchetta; Mustapha Hanich e Fatima Zahra Eddahbi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Ahmed Nour Hanich; Andrea Alessandro Semprevisto e Anna Licco, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Salvatore Semprevisto; Alessandro Arrigoni e Ramona Marozzi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Jacopo Arrigoni; Daniele Marinucci e Marianna Loi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Samuele Marinucci; Pasquale Bennardo e Milena Artuso, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Lorenzo Bennardo; Simone Massa e Manuela Devoti, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Christian Massa; Aristide Di Blasi e Cristina Gandolfi, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Leonardo Di Blasi; in data 08.05.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 20 VB del 30.04.2025;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 05.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Maurizio Vito Sorisi per il reclamo n. 0111/CFA/2024-2025 e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale Interregionale; nessuno è presente per il reclamo n. 0112/CFA/2024-2025;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 24 marzo 2025 - adottato all’esito di una istruttoria avviata a seguito di una segnalazione, formulata dalla Delegazione Provinciale di Pavia, relativa all’utilizzo di giocatori non tesserati da parte della Società U.S. Zinasco nelle competizioni giovanili - la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale i signori:

- Roberto Callegari, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zinasco, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Zinasco, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sig.ri O.K., S.K., G.M., A.N.N., G.B., T.B., K.H., R.R.H., R.K., A.M., L. M., Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Riccardo Burrone, Salvatore Ciancio, Leonardo Di Blasi, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Nicolò Martorana, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Gabriele Settecasi, Edoardo Sturini e Mattia Zamorano, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco, in occasione delle seguenti gare:

1) i calciatori sig.ri O.K., S.K., G.M. ed A.N.N. alle gare U.S. Zinasco – ASD Vigevano del 12.10.2024, Pro Ferrera – U.S. Zinasco– del 19.10.2024, U.S. Zinasco – Groppello San Giorgio del 25.10.2024, Gambolo – U.S. Zinasco del 2.11.2024, U.S. Zinasco – F.C. Garlasco del 9.11.2024 ed U.S. Zinasco – Nuova Olympia Dorno del 23.11.2024, tutte valevoli per il campionato Piccoli Amici;

2) i calciatori sig.ri G.B., T.B., R.R.H., K.H., R.K., A.M. ed L.M. alle gare U.S. Zinasco – Salicevallestaffora del 12.10.2024, U.S. Zinasco – Garlasco del 23.10.2024, U.S. Zinasco – Nuova Olympia Dorno del 26.10.2024; U.S. Zinasco – Nizza Calcio – del 9.11.2024 ed ASD San Martino – U.S. Zinasco del 16.11.2024, tutte valevoli per il campionato Esordienti Misti;

3) i calciatori sig.ri Alessandro Brocchetta, Ahmed Nour Hanich, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati e Salvatore Semprevisto alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

4) i calciatori sig.ri Jacopo Arrigoni e Klevi Hyka alle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

5) i calciatori sig.ri Samuele Marinucci e Kristopher Paganin alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

6) il calciatore sig. Michele Luigi Basso alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

7) il calciatore sig. Raffaele Sante Borriello alle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco Pro Mortara del 3.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

8) il calciatore sig. Anass Gaouti alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

9) il calciatore sig. Lorenzo Bennardo alle gare Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

10) il calciatore sig. Edoardo Sturini alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Pprimo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Siziano Lanterna -U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

11) il calciatore sig. Christian Massa alle gare Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

12) il calciatore sig. Mattia Zamorano alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD R al Pavese de 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

13) il calciatore sig. Leonardo Di Blasi alle gare Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

14) il calciatore sig. Gabriele Settecasi alle gare U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

15) i calciatori sig.ri Riccardo Burrone e Nicolò Martorana alle gare U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

16) il calciatore sig. Salvatore Ciancio alla gara Casorate primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 16;

nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione delle gare U.S. Zinasco – ASD Vigevano del 12.10.2024 e Pro Ferrera – U.S. Zinasco – del 19.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Piccoli Amici, nonché della gara U.S. Zinasco – Salicevallestaffora del 12.10.2024 valevole per il campionato Esordienti misti, nonché ancora delle gare Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024 ed U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, tutte e tre valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri O.K., S.K., G. M., A.N.N., G.B., T.B., R.R.H., K.H., R.K., A.M., L.M., Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Riccardo Burrone, Salvatore Ciancio, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Edoardo Sturini e Mattia Zamorano, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Maria Grazia Scovenna, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione delle gare U.S. Zinasco – Groppello San Giorgio del 25.10.2024, Gambolo – U.S. Zinasco del 2.11.2024, U.S. Zinasco – F.C. Garlasco del 9.11.2024 ed U.S. Zinasco – Nuova Olympia Dorno del 23.11.2024, tutte valevoli per il campionato Piccoli Amici, nonché delle gare U.S. Zinasco – Salicevallestaffora del 12.10.2024, U.S. Zinasco – Garlasco del 23.10.2024, U.S. Zinasco – Nuova Olympia Dorno del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Nizza Calcio – del 9.11.2024 ed ASD San Martino – U.S. Zinasco del 16.11.2024, tutte e cinque valevoli per il campionato Esordienti Misti, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri O.K., S.K., G. M., A.N.N., G.B., T.B., R.R.H., K.H., R.K., A.M. ed L.M., attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Eros Pierfrancesco Sturini, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione delle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024 e Virtus lomellina U.S. Zinasco del 26.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Leonardo Di Blasi, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Edoardo Sturini e Mattia Zamorano, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Roberto Trabati, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione delle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024 e Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, entrambe valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Riccardo Burrone, Leonardo Di Blasi, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Nicolò Martorana, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Gabriele Settecasi, Edoardo Sturini e Mattia Zamorano, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Marco Crepaldi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zinasco nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Leonardo Di Blasi, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Gabriele Settecasi ed Edoardo Sturini, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Stefano Bruneri, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara U.S. Zinasco – Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Zinasco nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Jacopo Arrigoni, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Riccardo Burrone, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Nicolò Martorana, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Gabriele Settecasi, Edoardo Sturini e Mattia Zamorani, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- Jacopo Arrigoni, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Zinasco, alle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Michele Luigi Basso, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Lorenzo Bennardo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Raffaele Sante Borriello, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso part , nelle fila de le squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco –ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Alessandro Brocchetta, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Riccardo Burrone, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Salvatore Ciancio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Zinasco, alla gara Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Leonardo Di Blasi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Anass Gaouti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco – Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Nour Ahmed Hanich, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Klevi Hyka, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Samuele Marinucci, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco – Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Nicolò Martorana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Christian Massa, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024 ed U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Kristopher Paganin, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Lorenzo Pancini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Alli vi Provincia i Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Jacopo Pezzenati, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco – Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Salvatore Semprevisto, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo –U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Virtus Lomellina - U.S. Zinasco del 26.10.2024, U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Gabriele Settecasi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare U.S. Zinasco - Pro Mortara del 3.11.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco - Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Edoardo Sturini, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024, Siziano Lanterna - U.S. Zinasco del 10.11.2024, U.S. Zinasco Academy Calcio Pavia arl del 17.11.2024 ed U.S. Cassolese - U.S. Zinasco del 24.11.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- Mattia Zamorano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Zinasco, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S. Zinasco, alle gare Robbio Libertas - U.S. Zinasco del 9.10.2024, G.S. Superga - U.S. Zinasco del 12.10.2024, Casorate Primo – U.S. Zinasco del 17.10.2024, U.S. Zinasco – ASD Real Pavese del 20.10.2024 e Virtus Lomellina – U.S. Zinasco del 26.10.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Provinciali Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- la società U.S. Zinasco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signorii Roberto Callegari, Maria Grazia Scovenna, Eros Pierfrancesco Sturini, Roberto Trabati, Marco Crepaldi, Stefano Bruneri, Jacopo Arrigoni, Michele Luigi Basso, Lorenzo Bennardo, Raffaele Sante Borriello, Alessandro Brocchetta, Riccardo Burrone, Salvatore Ciancio, Leonardo Di Blasi, Anass Gaouti, Nour Ahmed Hanich, Klevi Hyka, Samuele Marinucci, Nicolò Martorana, Christian Massa, Kristopher Paganin, Lorenzo Pancini, Jacopo Pezzenati, Salvatore Semprevisto, Gabriele Settecasi, Edoardo Sturini e Mattia Zamorano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto fondati gli addebiti contestati e, accogliendo le richieste della Procura federale, ha condannato:

- Roberto Callegari a mesi 20 di inibizione;

- Maria Grazia Scovenna a mesi 10 di inibizione;

- Eros Pierfrancesco Sturini a mesi 4 di inibizione;

- Roberto Trabati a mesi 4 di inibizione;

- Marco Crepaldi a mesi 3 di inibizione;

- Stefano Bruneri a mesi 3 di inibizione;

- Jacopo Arrigoni a 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Michele Luigi Basso a 9 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Lorenzo Bennardo a 9 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Raffaele Sante Borriello a 9 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Alessandro Brocchetta a 11 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Riccardo Burrone a 5 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Salvatore Ciancio a 3 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Leonardo Di Blasi a 6 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Anass Gaouti a 9 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Nour Ahmed Hanich a 11 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Klevi Hyka a 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Samuele Marinucci a 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

-  Nicolò Martorana a 5 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Christian Massa a 8 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Kristopher Paganin a 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Lorenzo Pancini a 11 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Jacopo Pezzenati a 11 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Salvatore Semprevisto a 11 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Gabriele Settecasi a 6 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Edoardo Sturini a 9 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- Mattia Zamorano a 8 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;

- la società U.S. Zinasco al pagamento di Euro 2.000,00 di ammenda e a punti 9 di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato allievi provinciali.

Con separati reclami, hanno impugnato la decisione di primo grado la società U.S. Zinasco, con il presidente e la vice presidente (reclamo n. 111), e i genitori di alcuni calciatori minorenni, nel nome e nell’interesse dei propri figli (reclamo n. 112).

In data 29 maggio, i proponenti il reclamo n. 112 hanno depositato una memoria conclusionale, con la quale hanno specificato le richieste finali formulate per ciascuno di essi: assoluzione piena o radicale riduzione della squalifica comminata, essendo la responsabilità dell’accaduto totalmente imputabile alla società U.S. Zinasco.

Lo stesso ha fatto, in data 1° giugno, la società U.S. Zinasco.

3. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, è comparso, costituendosi, il rappresentante della Procura federale.

Le parti hanno discusso, dopo di che i reclami sono stati trattenuti in decisone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I reclami in epigrafe sono rivolti avverso la medesima decisione. Vanno perciò riuniti a norma dell’art. 103, comma 3, C.G.S.

6. Con il reclamo n. 111, che peraltro si autoqualifica impropriamente come “ricorso”, la società U.S. Zinasco contesta che i calciatori coinvolti nella vicenda fossero privi del certificato di idoneità all’attività calcistica, a sostegno dell’assunto depositando la documentazione in atti; sostiene inoltre che essi non fossero responsabili del tesseramento; si riserva di spiegare verbalmente in udienza le ragioni del gravame.

6.1. In via preliminare, il Collegio osserva che il reclamo reca la data del 6 maggio scorso, mentre la procura alla lite risale al giorno successivo.

Poiché, peraltro, entrambi i documenti sono stati depositati il giorno 8 maggio, non appare in termini quella giurisprudenza che nega efficacia sanante del reclamo alla procura rilasciata in data successiva (Corte fed. app., sez. I, n. 24/2024-2025; ivi riferimenti ulteriori) e può essere considerato soddisfatto l’onere di assistenza tecnica prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 100, comma 2, C.G.S. per il procedimento innanzi alla Corte federale d’appello.

6.2. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva che il reclamo dichiara di essere proposto “avverso quanto deliberato ai calciatori coinvolti”, cosicché se ne impone una preliminare valutazione di ammissibilità alla luce del disposto degli artt. 47 e 49, comma 1, C.G.S. e in relazione al tendenziale divieto di sostituzione processuale sancito dall’art. 81 cod. proc. civ., qui applicabile in virtù del rinvio ai principi del giusto processo operato dall’art. 44, comma 1, C.G.S.

A questo proposito, occorre dare atto dell’evoluzione della giurisprudenza federale che, dopo aver affermato in un primo tempo il difetto della legitimatio ad causam nel ricorso o nel reclamo esperito da una società, anche nell’interesse dei propri tesserati, nella materia delle sanzioni dell’inibizione o della squalifica dei tesserati medesimi (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2019-2020), è giunta, a Sezioni unite, a enunciare il principio di diritto secondo cui, nella fattispecie, la società ha un interesse diretto a proporre ricorso o reclamo i cui effetti, ove favorevoli, si estenderanno ai tesserati interessati, e dunque è legittimata ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, C.G.S. (Corte fed. app., SS.UU., n. 85/2019-2020; indi Corte fed. app., Sez. IV, n. 114/2022-2023).

Le Sezioni unite hanno sottolineato che in tali casi - ferma, in linea generale, l’applicabilità al processo sportivo dell’art. 81 cod. proc. civ. - la società agisce in giudizio anche a tutela di un interesse suo proprio, rivolto a rimuovere la sanzione inflitta ai propri tesserati, e che questo interesse che si distingue dall’interesse della società a chiedere l’annullamento della sanzione comminata direttamente nei propri confronti. E ciò, in quanto la sanzione dell’inibizione o della squalifica del tesserato incide direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva, nella misura in cui ogni società ha interesse diretto che tutti i propri tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo. Questa conclusione - si è aggiunto - è valida per ogni settore e livello calcistico, ma risulta ancor più evidente nel settore dilettantistico o in quello del settore giovanile, nei quali le ridotte capacità finanziarie o il numero limitato di calciatori rendono più evidente il danno che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori inibitori che colpiscono i propri tesserati, con conseguente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in sede di giustizia sportiva con un ricorso o un reclamo il cui eventuale accoglimento produrrebbe effetti riflessi favorevoli anche per i singoli interessati.

6.3. Il reclamo della società, pertanto, può essere scrutinato nel merito prendendo in esame - in applicazione dell’art. 115, comma 3, C.G.S. - i soli argomenti sviluppati nel mezzo di impugnazione e non anche quelli riservati alla discussione orale ed esposti successivamente, ancor prima, anche nella memoria del 1° giugno (Corte fed. app., Sez. IV, n. 53/2019-2020), nella quale peraltro la U.S. Zinasco ammette la tardività del completamento delle procedure di tesseramento e la sussistenza di irregolarità amministrative, pur sottolineando la propria buona fede.

6.4. Peraltro, il contenuto del reclamo coincide, almeno in parte, con quello del reclamo n. 112, sicché il merito di entrambi deve essere esaminato congiuntamente.

7. Con il reclamo n. 112, alcuni calciatori minorenni, per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, contestano la pronuncia di primo grado sostenendo di aver fatto affidamento nella corretta gestione dell’iter del tesseramento da parte della società, di essersi sottoposti ai prescritti accertamenti medici, come attestato dalle certificazioni depositate in atti, di non essere mai stati informati, né dalla società stessa, né dagli organi federali competenti, del procedimento disciplinare a loro carico a partire dalla fase delle indagini della Procura federale. Dolendosi della lesione del proprio diritto di difesa, che ne sarebbe derivata, essi chiedono la riforma della decisione impugnata con proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, una radicale revisione delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro.

7.1. Quanto a tale ultimo profilo di censura, occorre premettere che, nella fase preliminare del procedimento disciplinare, il solo obbligo che grava sulla Procura federale è quello - sancito dall’art. 119 C.G.S. - della tempestiva iscrizione nell’apposito registro degli atti o dei fatti disciplinarmente rilevanti. In altri termini, a diritto vigente, la Procura non è tenuta a comunicare agli interessati un avviso di avvio del procedimento e neppure ad ascoltare gli indagati nel corso dell’istruttoria, dal momento che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi, favorevoli alla propria tesi, che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria ovvero prospettare in sede di discussione nel giudizio (Corte fed. app., Sez. III, n. 14/20162017; Corte fed. app., Sez. UU., n. 17/2019-2020).

L’unico obbligo informativo è quello posto dall’art. 123, comma 1, C.G.S., che prescrive alla Procura federale, quando non ritenga di formulare richiesta di archiviazione, di notificare agli interessati l’avviso di conclusione delle indagini assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per richiedere di essere sentiti o per presentare una memoria.

Nell’intento del legislatore federale, questo meccanismo serve a contemperare l’istanza di celerità, propria del processo sportivo in ragione dell’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento delle competizioni, e la tutela del diritto di difesa dei soggetti sottoposti a procedimento.

7.2. Nel caso di specie, la comunicazione di conclusione delle indagini e quella del deferimento risultano essere state fatte, rispettivamente, con P.E.C. del 31 gennaio e del 24 marzo 2025, indirizzate agli interessati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società, con l’unica eccezione del signor Salvatore Ciancio, peraltro non reclamante, cui le notifiche sono state fatte mediante raccomandata A.R. presso l’esercente la responsabilità genitoriale.

In tal modo, la Procura federale si è bene attenuta al combinato disposto dell’art. 53, comma 4 e comma 5, lett. a), n. 1, C.G.S. Pare corretto, ai fini delle notifiche, equiparare al tesserato in senso proprio il tesserando (soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale - ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S. - all’interno e nell’interesse della società deferita), perché sarebbe del tutto incongruo, e anzi lesivo del diritto di difesa, notificare presso la società di ultimo tesseramento, come si dovrebbe in eventuale applicazione del n. 2 della stessa lett. a).

Come appare dal richiamato comma 5, lett. a), n. 1, la società notificataria ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato o equiparato. Questa però è norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall’art. 8 C.G.S. e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall’ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea.

In definitiva, in applicazione del criterio dell’alternatività per le comunicazioni, sancito dall’art. 53, comma 5, C.G.S., il ricorso o il reclamo possono essere notificati legittimamente presso l’indirizzo P.E.C. della società ai sensi della lett. a), n. 1, del citato comma 5 (Corte fed. app., SS.UU., n. 43/2024-2025).

7.3. Nel merito, d’altronde, non si vede quali ulteriori argomentazioni avrebbero potuto spendere a propria difesa gli attuali reclamanti, posto che l’illecito disciplinare loro rimproverato risulta documentalmente provato e sostanzialmente ammesso.

Essi ribadiscono di essersi regolarmente iscritti per la stagione sportiva 2024/2025, versando le somme dovute, e di essersi sottoposti, a tempo debito, agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, come provato dalle singole documentazioni depositate in atti.

A questo riguardo, tenuto conto del materiale prodotto dai reclamanti e di quanto è concordemente emerso in sede di discussione orale, va rilevato che (solo) in questo grado di appello sono state depositate le prescritte certificazioni mediche, di cui il deferimento contestava l’assenza. Di conseguenza, cade il deferimento nella parte in cui rimprovera ai giovani calciatori la partecipazione a gare ufficiali senza la indispensabile attestazione medica di idoneità sportiva.

7.4. La circostanza non è però sufficiente a escludere la responsabilità disciplinare dei singoli deferiti, in quanto la Procura federale ha contestato non solo la mancata attestazione dell’idoneità sportiva agonistica, ma anche, e in primo luogo, il mancato tesseramento, vale a dire un addebito che il presidente della U.S. Zinasco ha ammesso in istruttoria e che i reclamanti non revocano in dubbio in questa sede, pur addebitandolo alla società.

Ciò basta a rendere irregolare la posizione di ciascun giocatore e a integrare, di conseguenza, l’illecito disciplinare addebitato anche in relazione al combinato disposto dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e dell’art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Infatti, per giurisprudenza costante di questa Corte federale d’appello, è onere del tesserando (o, se minore, degli esercenti la potestà genitoriale) verificare, presso la società di riferimento, l’esistenza e l’effettivo buon esito delle procedure di tesseramento che lo riguardano. In sostanza, un tesserando non può disinteressarsi delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo, ma ha l’onere di sollecitare - anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile - la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione.

In particolare, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione (da ultimo: Corte fed. app., Sez. I, n. 107/2024-2025, ivi riferimenti ulteriori; e, in particolare, Corte fed. app., SS.UU., n. 67/2022-2023).

7.5. Dalle considerazioni che precedono discende che  i reclami n. 111 e n. 112, riuniti, sono infondati e vanno perciò respinti, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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