F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0235/CSA pubblicata del 10 Giugno 2025 –Savoia 1908 Football Club S.S.D. A R.L.
Decisione/0235/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0326/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero n. 0326/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Savoia 1908 Football Club S.S.D. A R.L. in data 26.05.32025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 137 del 13.05.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.05.2025, il Prof. Andre Galli e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per la reclamante; è presente altresì il dott. Nazario Matachione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Savoia 1908 Football Club S.S.D. A R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 137 del 13.05.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Gelbison – Savoia del 11.05.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e dell’obbligo di disputare 4 gare a porte chiuse “Per avere propri sostenitori: - introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 12 fumogeni ) nel settore loro riservato; - lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. colpendolo, nel corso del primo tempo, ad una mano e, durante il secondo tempo alla testa, alle guance, alle braccia e alla schiena, per circa 15 volte; - lanciato allo stesso Ufficiale di gara acqua e birra che lo attingevano alla testa e alla schiena per circa 10 volte; - lanciato sul terreno di gioco 6 bottigliette d'acqua semipiene, di cui 4 all'indirizzo del Direttore di gara e 2 all'indirizzo del medico sociale e del massaggiatore ivi presenti per prestare le cure ad un calciatore avversario; - rivolto reiterate grida, cori offensivi, irriguardosi e minacciosi all'indirizzo di un A.A. per ampia parte del secondo tempo; - lanciato all'indirizzo del medesimo A.A. una bottiglietta vuota che lo colpiva alla testa e una bottiglietta di acqua piena che lo colpiva al polpaccio sinistro. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU 44 e 128 e della pausa estiva con conseguente interruzione dell'attività agonistica. ( R AA - R CdC).”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti verificatisi nelle circostanze per cui è causa. In particolare, secondo la società Savoia nessuna responsabilità può esserle ascritta per i fatti di causa ed in ogni caso il Giudice Sportivo avrebbe errato nella mancata applicazione delle esimenti e attenuanti di cui all’art 29, lett. a), b), c), del CGS. Al riguardo la reclamante ha evidenziato di aver preso le distanze dagli accadimenti, condannando quanto avvenuto, essendole derivati, anzi, ingenti danni di natura economica di cui la stessa non sarebbe responsabile, nonché ribadendo di aver formulato richiesta di Forza Pubblica e di controllo, evidenziando, proprio in virtù dei precedenti occorsi, di aver richiesto un intervento preventivo e di vigilanza al fine di monitorare i “tifosi” che sarebbero andati in trasferta sul campo della Gelbison.
Inoltre ha sottolineato essersi trattata di gara giocata in trasferta, in cui i poteri di intervento del club sono pressoché nulli, tanto che i precedenti richiamati dal Giudice Sportivo riguardavano solo e sempre fatti avvenuti in trasferta e mai in casa. La società Savoia, inoltre, ha segnalato di aver sporto atto di denuncia/querela presso la Questura di Napoli, chiedendo che venga fatta piena luce sui responsabili dei fatti. In ordine alle due recidive contestate, infine, il Savoia ha evidenziato di non aver proposto alcun reclamo proprio per dare un segnale ai tifosi. Ancora, secondo la reclamante dagli atti ufficiali di gara non sarebbe evincibile l’episodio dei dodici fumogeni introdotti dai propri tifosi nel settore loro riservato. Allo stesso modo dagli atti ufficiali di gara non risulterebbe il lancio sul terreno di gioco di 6 bottigliette d’acqua semipiene. Infine l’Assistente arbitrale non riporta le espressioni testuali che lui stesso ha definito come offese e minacce di morte che gli sarebbero state rivolte.
La reclamante, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, annullare la sanzione dell’ammenda di €5.000,00 e della disputa di 4 gare a porte chiuse;
- IN VIA SUBORDINATA: in riforma della gravata squalifica, annullare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse, con conferma della sola ammenda di €5.000,00, anche nella maggiore misura ritenuta equa e di giustizia;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: annullare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse e disporre la chiusura della Curva per 4 gare effettive;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: annullare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse, consentendo l’ingresso solo agli abbonati;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 1 giornata o a 2 giornate a porte chiuse, con annullamento dell’ammenda di €5.000,00;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 2 giornate a porte chiuse, con conferma dell’ammenda di €5.000,00, anche nella maggiore somma ritenuta equa e di giustizia;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: rideterminare la sanzione della disputa di 4 gare a porte chiuse a 2 gare a porte chiuse, commutando le ulteriori 2 in chiusura della sola Curva;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: ridurre la gravata sanzione a 3 gare a porte chiuse con annullamento dell’ammenda di €5.000,00, o rideterminazione della stessa nella diversa maggiore o minore misura ritenuta equa e di giustizia;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: ridurre in congruamente e drasticamente la gravata decisione in maniera ritenuta equa e di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 28 maggio 2025 sono comparsi, per la reclamante, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, nonché il dott. Nazario Matachione, i quali, dopo aver preso cognizione delle due pagine del rapporto del Commissario di campo inizialmente mancanti e successivamente caricate sul portale, hanno rinunciato a proporre eccezioni di tardività o a richiedere termini per memorie integrative, esponendo oralmente i motivi di gravame e concludendo in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: FRANCESCO FOGLIETTA – “Al 43esimo del primo tempo, in occasione della rete 1-0 del Gelbison, alcuni tifosi della società Savoia mi sputavano colpendomi ad una mano. Per tutta la durata del secondo tempo venivo preso di mira sempre dalla tifoseria ospite ed ero oggetto di ripetuti sputi, per tutta la lunghezza della mia fascia di competenza, venendo colpito alla testa, alla guancia, alle braccia e alla schiena circa una quindicina di volte. Inoltre mi venivano lanciate anche acqua e birra, circa una decina di volte, colpendomi sulla testa e sulla schiena. Dal 20esimo del secondo tempo e, a più riprese fino al termine della gara, mi facevano cori offensivi dicendo la bandierina mettila nel culo e urlavano offese e minacce di morte. In due occasioni, sempre durante il secondo tempo, venivo colpito alla testa da una bottiglietta vuota accartocciata e al polpaccio sinistro da una bottiglietta d'acqua piena, senza causarmi dolore. COMMISSARIO DI CAMPO: 12 fumogeni nel settore Savoia (7 prima della gara, 2 1t, 2 2t e 1 fine gara, nel proprio settore), 6 bottigliette semipiene. 2 Verso medico e massaggiatore che assistevano un infortunato, 4 bottigliette verso l'arbitro”
Dalla disamina dei fatti e delle condotte contestate, risulta ferma l’assoluta censurabilità e gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della società Savoia, di cui la stessa è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. In primo luogo nessun dubbio può sussistere in ordine alla condotta consistita nella introduzione di 12 fumogeni nel settore dei sostenitori del Savoia e nel lancio sul terreno di gioco di 6 bottigliette d’acqua semipiene (di cui 4 all’indirizzo del Direttore di gara e 2 all’indirizzo del medico sociale e del massaggiatore ivi presente per prestare le cure ad un calciatore avversario), in quanto trattasi di episodi riferiti espressamente dal Commissario di campo e rinvenibili nelle due pagine del rapporto inizialmente mancanti e di cui la difesa della reclamante ha potuto prendere cognizione. Questa Corte ritiene, tuttavia, di dover valorizzare in termini di rimodulazione delle sanzioni inflitte, anche con applicazione delle attenuanti invocate dalla reclamante, la determinante circostanza secondo cui nessuna sanzione di tal genere sia stata irrogata al Savoia nella corrente stagione sportiva nelle gare disputate in casa e che i poteri di intervento del club nelle gare disputate in trasferta sono pressoché nulli. Proprio a quest’ultimo riguardo va evidenziato che il comportamento della società è stato efficacemente proattivo sia prima che dopo la gara, avendo formulato richiesta di Forza Pubblica e di controllo, in cui ha segnalato la delicatezza e pericolosità della situazione, proprio in virtù dei precedenti accaduti, richiedendo un efficace intervento preventivo e di vigilanza al fine di monitorare i sostenitori che si sarebbero recati in trasferta sul campo della Gelbison. La società, inoltre, ha dimostrato di aver preso le distanze dai fatti, condannando e censurando in maniera ferma e categorica quanto avvenuto, tanto da aver sporto apposita denuncia/querela presso la Questura di Napoli, volta alla individuazione dei responsabili dei fatti. Infine, l’Assistente arbitrale non ha riportato testualmente le offese e minacce di morte che gli sarebbero state rivolte.
Alla luce di tali considerazioni, il reclamo deve essere accolto parzialmente con riformulazione delle sanzioni nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce come segue le sanzioni:
- ammenda a € 2.500,00;
- obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce