F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0236/CSA pubblicata del 10 Giugno 2025 –Sig. Bellazzini Tommaso
Decisione/0236/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0324/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0324/CSA/2024-2025, proposto dal Sig. Bellazzini Tommaso in data 16.05.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 137 del 13.05.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.05.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l'Avv. Fabio Giotti per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 16.5.2025 il sig. Bellazzini Tommaso, allenatore responsabile della prima squadra della società Ghiviborgo VDS A.S.D., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 137 del 13.5.2025, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica per 6 gare effettive, “per avere rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale nonché nei confronti del Commissario di Campo”.
Tali violazioni disciplinari sarebbero state commesse in occasione dell’incontro Serravezza Pozzi – Ghiviborgo, disputatosi a Serravezza (LU) l’11.5.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone E, secondo quanto riportato dal Quarto Ufficiale e dal Commissario di Campo nei rispettivi referti. In particolare: “al 16 del 2t ho fatto espellere l’allenatore del Ghiviborgo (Bellazzini Tommaso), perché usciva dall’area tecnica urlandoci: Ma che cazzo fate!!! Tutti a noi ce li mandano! Avete rotto il cazzo! Rovinate tutto!” (Quarto Ufficiale); “l’allenatore Bellazzini dopo l’espulsione si intratteneva sulle scalette del sottopassaggio; da me sollecitato ad uscire mi mandava letteralmente a “fanculo” e diceva stai zitto dilettante” (Commissario di Campo).
La reclamante si intrattiene, preliminarmente, sui compiti e sulle funzioni del Commissario di Campo che, nel caso di specie, sarebbero stati travisati, nella misura in cui non competerebbe a quest’ultimo intervenire su questioni di carattere disciplinare, quali le modalità e le conseguenze dell’espulsione dal campo di tesserati, in quanto rimesse alla esclusiva competenza degli ufficiali di gara. In particolare, il Commissario non avrebbe potuto impartire disposizioni all’allenatore espulso, tanto più che costui, trovandosi sulle scale dello spogliatoio, si era regolarmente posto al di fuori dal terreno di gioco.
In ogni caso, la reclamante sostiene che il Commissario di Campo non si era qualificato come tale (come sarebbe stato suo dovere nell’esercizio delle sue funzioni), così provocando la reazione del Bellazzini, il quale si era ritenuto apostrofato da un dirigente della società ospitante.
Negava, poi, la portata offensiva delle espressioni pronunciate. Analoga portata offensiva la reclamante negava per le frasi pronunciate all’indirizzo della terna arbitrale, ritenute essenzialmente una protesta vibrata ed al più maleducata, non integranti pertanto alcuna violazione disciplinare grave.
La reclamante concludeva pertanto per la riduzione della squalifica a tre giornate di gara o comunque alla diversa sanzione ritenuta di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è solo in parte fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Al di là dei dubbi sulla legittimità dell’intervento del Commissario di Campo nel dare esecuzione, sostanzialmente, ad una decisione tecnica assunta dall’Arbitro (l’allontanamento di un tesserato dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione), dalla scarno referto di quest’ultimo non è dato evincere se lo stesso Commissario si fosse o meno qualificato al Bellazzini, prima di impartirgli la disposizione di allontanarsi ulteriormente: obbligo che senz’altro gli incombeva ai sensi dell’art. 68, comma 4, C.G.S., opportunamente richiamato dalla reclamante, secondo cui “salvo il caso in cui rilevino l’esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi”. Intervento diretto che, nel caso di specie, certamente vi è stato.
Pertanto, in mancanza di alcun elemento di segno contrario, può accedersi alla tesi della reclamante, circa l’omessa identificazione con il Commissario di campo, da parte del Bellazzini, del soggetto che gli ingiungeva di allontanarsi, con conseguente irrilevanza, sul piano disciplinare, delle espressioni da lui pronunciate in reazione.
Quanto alle espressioni indirizzate agli ufficiali di gara, se è vero che le stesse risultano prive di connotazione offensiva, non può tuttavia negarsene la portata irriguardosa, ben al di là di una colorita protesta così come sostenuto dalla reclamante: il Bellazzini, difatti, si è rivolto direttamente agli ufficiali di gara, censurandone l’operato con frasi pacificamente volgari, con ciò integrando la violazione disciplinare prevista e punita dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., con la sanzione minima della squalifica per quattro giornate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce