F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0222/TFN – SD del 9 Giugno 2025 (motivazioni) – Vincenzo Tuccillo e Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 205/TFN-SD
Decisione/0222/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0205/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27140/1088pf2425/GC/gb del 12 maggio 2025, depositato il 12 maggio 2025, nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo, nonché nei confronti della società Ecocity Futsal Genzano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 27140/1088pf24-25/GC/gb del 12.5.2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Vincenzo Tuccillo, all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma e rappresentanza della società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, per rispondere della violazione dell’art. 4, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, C.G.S per aver, in data 27.04.25, successivamente alla avvenuta disputa della gara Petrarca vs Active Network disputata in pari data e terminata con il risultato di 1-5 (gara valevole per il Campionato di Serie A Calcio a 5 della corrente stagione sportiva cui partecipa anche la A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, società quest’ultima che, nonostante avesse vinto sul campo la gara contro il Petrarca in calendario alla precedente data del 09.04.2025, si era però vista successivamente revocare tale vittoria e infliggere la punizione sportiva della perdita della stessa per 0-6 giusto accoglimento, ad opera del G.S. presso la Divisione Calcio a Cinque, del tempestivo ricorso proposto dalla società PETRARCA contro l’omologazione del risultato essendo stato riconosciuto - come sostenuto dalla ricorrente - l’avvenuto schieramento in quella gara da parte della ECOCITY di un proprio calciatore in posizione irregolare) espresso giudizi lesivi del prestigio, del buon nome e della onorabilità del Presidente e Amministratore Unico della società PETRARCA CALCIO a CINQUE S.r.l. S.S.D. dott. Paolo MORLINO mediante le seguenti parole da egli postate su di un profilo Facebook dal nick name “Vincenzo Ecocity” ad esso direttamente riconducibile: <Al presidente infame del Petrarca a breve mi riprendo i tre punti e poi tu retrocedi ...il Karma>;
- la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Vincenzo TUCCILLO quale all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma e rappresentanza della Società.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione da parte del Presidente della SSD Petrarca Calcio a Cinque S.R.L della pubblicazione di un post Facebook dal contenuto disciplinarmente rilevante da parte del sig. Vincenzo Tuccillo, tesserato per la società ASD Ecocity Futsal Genzano”, trae origine dalla segnalazione, in data 28.4.2025, ad opera del Presidente della Società PETRARCA CALCIO A CINQUE s.r.l. S.S.D. con la quale veniva segnalato alla Procura Federale un post pubblicato il giorno precedente, sul profilo Facebook “Vincenzo Ecocity”, contenente affermazioni rivolte alla sua persona verosimilmente ad opera del Presidente della A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO e ritenute lesive.
Nel corso delle indagini preliminari veniva acquisita la documentazione di rito relativa alla posizione del tesserato Tuccillo e della società di appartenenza.
Notificata la comunicazione di conclusione indagini, né l’indagato né la Società depositavano memoria o chiedevano di essere sentiti.
Veniva quindi emesso il deferimento.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, nessuno degli incolpati si è costituito.
Il dibattimento
All’udienza del 3.6.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni, la quale riportandosi all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale d’udienza. Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito Tuccillo in ordine alle violazioni allo stesso ascritte.
Ed invero, nel post acquisito in atti, pubblicato sulla pagina Facebook riconducibile all’incolpato, Vice Presidente della A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, è contenuta un’espressione (“infame”) gravemente lesiva della reputazione del Presidente della squadra avversaria del Petrarca: secondo il significato proprio del termine utilizzato, infatti, infame definisce la persona che, per aver compiuto azioni particolarmente turpi e spregevoli, si è resa indegna della pubblica stima.
In nessun caso l’espressione utilizzata può trovare giustificazione nei trascorsi delle due società e nella vicenda relativa all’omologazione della gara del 9.4.2025 dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, risolvendosi piuttosto in un attacco gratuito alla sfera morale e personale altrui.
Del resto, i canoni della continenza, pertinenza e veridicità cui è ancorato il legittimo esercizio del diritto di critica assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (CFA, sez. I, n. 59/2021-2022; n. 14/2021-2022; n. 97/CFA/2021-2022/F; n. 59/CFA/2021-2022/E).
Vale la pena di sottolineare come rispetto al post pubblicato l’incolpato non ha mai disconosciuto la paternità di quanto diffuso, né ha mai preso le distanze o precisato alcunché successivamente ai fatti in contestazione.
Va dunque affermata la responsabilità del Tuccillo per la violazione di cui all’art. 23, C.G.S., essendo certamente il social network utilizzato di per sé idoneo a rendere conoscibile ad una pluralità di persone l’affermazione diffamatoria. Risultano altresì violati i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. come contestati atteso che anche l’eventuale dissenso rispetto alle valutazioni degli Organi di Giustizia non può tradursi in attacchi immotivati e personali nei confronti dell’avversario. Dall’affermazione della responsabilità del deferito discende quella diretta della società di cui egli era Vice Presidente, ai sensi degli artt. art. 6, comma 1 e 23, comma 5, C.G.S..
Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Collegio accoglibile la richiesta formulata in sede di udienza dalla Procura Federale di riconoscere la continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto della decisione/0205/TFNSD-2024-2025 di questo Tribunale.
Ed invero, ricorrono nel caso di specie gli elementi per il riconoscimento di un “medesimo disegno” in capo all’incolpato nella commissione delle violazioni allo stesso contestate nei due procedimenti, volto alla denigrazione dell’avversario: l’omogeneità delle violazioni e del bene violato, la contiguità spazio-temporale, l’unica causale (riconducibile all’omologazione del risultato della gara del 9.4.2025 in favore della PETRARCA CALCIO a CINQUE S.r.l. S.S.D), le modalità della condotta, estrinsecatasi negli stessi termini e con espressioni pressoché identiche.
Rileva tuttavia il Collegio che l’espressione oggetto della violazione contestata, particolarmente grave e già utilizzata in precedenza dal deferito, riveli una particolare intensità dell’animus diffamandi, che impone l’irrogazione, ancorché in continuazione, di una sanzione più elevata rispetto alle richieste della Procura Federale nei confronti del Tuccillo. Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società Ecocity Futsal Genzano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 Giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramelli Carlo Sica
Depositato in data 9 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai