F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0223/TFN – SD del 10 Giugno 2025 (motivazioni) – Crescenzo Pianese – Reg. Prot. 213/TFN-SD

Decisione/0223/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0213/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28000/822pf24-25/GC/PM/fm del 21 maggio 2025, depositato il 23 maggio 2025, nei confronti del sig. Crescenzo Pianese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28000/822pf24-25/GC/PM/fm del 21 maggio 2025, depositato il 23 maggio 2025, nei confronti di:

1) Crescenzo Pianese, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villaricca Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla calciatrice sig.ra Patrizia Caccamo la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 19 dicembre 2024 e notificato in data 20 dicembre 2024, nell’ambito del procedimento 82/24-25;

2) ASD Villaricca Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Crescenzo Pianese così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Crescenzo Pianese hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Francesco Tropepi in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Crescenzo Pianese la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 10 giugno 2025.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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