FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.495/AA del 09/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MASELLI APD SAN MAURIZIO C.SE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 761 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Daniele MASELLI, e della società A.P.D. SAN MAURIZIO C.SE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Daniele MASELLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.P.D. San Maurizio C.se, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara San Maurizio C.se – Sportiva Nolese del 26.1.2025 valevole per girone C del campionato di Prima Categoria, scendendo le scale della tribuna dell’impianto sportivo dove si trovava e dirigendosi verso la rete di divisione dal recinto di gioco, rivolto nei confronti del direttore di gara espressione dal tono minaccioso;
A.P.D. SAN MAURIZIO C.SE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Daniele Maselli così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Daniele MASELLI,
Società A.P.D. SAN MAURIZIO C.SE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele Maselli;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele MASELLI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.P.D. SAN MAURIZIO C.SE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.