CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13 del 04/03/2024 – A.S.D. Sampaolese Calcio / A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l. / FIGC / LND / CR Marche
Decisione n. 13
Anno 2024
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca – Presidente
Piero Floreani - Relatore
Marcello de Luca Tamajo
Angelo Maietta
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2024, presentato, in data 5 gennaio 2024, dalla A.S.D. Sampaolese Calcio, in persona del presidente pro tempore, sig. Romolo Marchegiani, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Fioriti e Francesco Serroni,
contro
la A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l., in persona del presidente pro tempore, sig. Mirco Concettoni, non costituitasi in giudizio,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, non costituitasi in giudizio,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del presidente pro tempore, dott. Giancarlo Abete, non costituitasi in giudizio,
e
il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, in persona del presidente pro tempore, dott. Ivo Panichi, non costituitosi in giudizio,
avverso e per l’annullamento
della decisione n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla
A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023, con cui, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 – Sampaolese Calcio, disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato deciso “di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 – Sampaolese Calcio 3” - ripristinando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1).
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 31 gennaio 2024, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Sampaolese Calcio - avv. Luca Fioriti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Piero Floreani.
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 5 gennaio 2024, la A.S.D. Sampaolese Calcio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della FIGC (Comitato Regionale Marche FIGC - LND) n. 19-2023/2024, pubblicata su C.U. n. 114 del 6 dicembre 2023, a mezzo della quale è stato accolto il reclamo presentato dalla A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 10 novembre 2023. La decisione aveva definito il ricorso proposto dalla Sampaolese Calcio e, con riferimento alla gara tra le due società, ha deciso di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919: 0 – Sampaolese Calcio: 3.
Risulta dagli atti che il 21 ottobre 2023 è stato disputato l’incontro di calcio Falconarese 1919 - Sampaolese Calcio, valevole per il Campionato di Prima Categoria Marche, Girone B, terminato con il risultato di 2 a 1 in favore della Falconarese.
Riferisce la ricorrente che, nei giorni precedenti la gara, aveva avanzato richiesta di spostamento del campo di gioco, tuttavia disattesa dai competenti organi del Comitato Regionale. In occasione dell’inizio della gara, l’arbitro aveva proceduto all’identificazione dei calciatori e dei dirigenti ai sensi dall’art. 61, c. 1, delle NOIF, e, con riferimento alla società Falconarese, era stata effettuata non attraverso l’elenco originale dei calciatori e dirigenti intenti ad entrare nel terreno di gioco, bensì attraverso un brogliaccio privo delle informazioni sui tesserati abilitati al campo di calcio. La Sampaolese aveva adito il Giudice Sportivo Territoriale competente, sostenendo la violazione della norma in materia di consegna dell’elenco di gara alla squadra avversaria prima dell’inizio della gara stessa, nonché della norma in materia di spostamento delle gare, chiedendo conseguentemente che alla società A.S.D. Falconarese 1919 venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.
Il Giudice Sportivo, con decisione del 31 ottobre 2023, in accoglimento del reclamo, si è pronunciato nei seguenti termini: «Esperiti i dovuti accertamenti e sentito l'arbitro, il quale riferisce di non aver ricevuto ad inizio gara il summenzionato elenco in formato originale, bensì un "brogliaccio" che non conteneva le informazioni sui tesserati così come previsto dall'art. 61 NOIF. Lo stesso direttore di gara afferma di aver ricevuto solamente a fine gara l'elenco originale dei calciatori e di averlo consegnato pertanto solamente in questo frangente alla società richiedente. Essendo diritto di ciascuna società di ottenere dall'arbitro prima dell'inizio della gara la consegna dell'elenco nominativo dei calciatori, nel caso in esame tale omissione ha privato la società Sampaolese Calcio, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, della possibilità di verificare la regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico. Alla luce di quanto sopra, risultando tale omissione dipesa non già da un errore dell'arbitro, bensì da un'inadempienza della società Falconarese 1919, si decide: Di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo - Di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 - Sampaolese Calcio 3».
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definendo il gravame interposto dalla Falconarese con decisione 4 dicembre 2023, n. 19, lo ha accolto, omologando il risultato conseguito sul campo. La A.S.D. Sampaolese Calcio ha proposto ricorso in confronto della A.S.D. Falconarese 1919, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Marche, deducendo i seguenti motivi:
1) Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omissione della motivazione sul capitolo afferente all’irregolare spostamento della gara dallo stadio Roccheggiani al campo sportivo Amadio. Omessa valutazione degli atti e dei documenti acquisiti al giudizio.
Ad avviso della ricorrente, la Corte non avrebbe disposto sul punto dell’irregolare spostamento del campo di gara, fatto non di poco conto, considerato che la gara, anziché essere giocata su un impianto sportivo di ampie dimensioni ed in erba naturale - com’è lo stadio Roccheggiani, originariamente indicato e per il quale la ricorrente aveva impostato tutta la preparazione settimanale -, si è svolta sul campo sportivo Amadio, di ben più piccole dimensioni e con fondo in erba sintetica, come ampiamente prospettato da essa ricorrente innanzi al Giudice Sportivo Territoriale e ribadito nel proprio atto di controdeduzioni innanzi alla Corte;
2) Violazione di norme di diritto. Errata applicazione dell’art. 61 NOIF, dell’art. 10, comma 5, C.G.S. FIGC. Violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. F.I.G.C..
La Corte Sportiva d’Appello avrebbe violato le richiamate disposizioni laddove non ha ravvisato, dalla valutazione delle prove documentali in atti, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della A.S.D. Falconarese 1919, come disposto dal giudice di prima istanza, secondo la lettura della norma di cui all’art. 61, primo comma, delle NOIF, che obbliga ogni squadra a consegnare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori.
La ricorrente conclude, chiedendo l’annullamento della decisione di secondo grado, con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ovvero, in subordine, l’annullamento e l’adozione di un provvedimento preordinato alla ripetizione della gara.
Nessuno degli organismi evocati, né l’associazione avversaria si cono costituiti in giudizio.
All’udienza del 31 gennaio 2024, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha riformato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, accogliendo il ricorso della A.S.D. Sampaolese Calcio, aveva irrogato in confronto della squadra avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Falconarese 1919 0 - Sampaolese Calcio 3 e disposto, pertanto, l’omologazione del risultato conseguito sul campo. L’A.S.D. Sampaolese Calcio, con il primo motivo, si duole che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla questione, dedotta col ricorso dinanzi al Giudice Sportivo, inerente all’irregolare spostamento della gara dallo stadio Roccheggiani al campo sportivo Amadio.
Il motivo è inammissibile.
Va, al riguardo, rilevato che la decisione di accoglimento del Giudice Sportivo era fondata esclusivamente sulla violazione dell’art. 61 delle NOIF, laddove la distinta questione, sottesa al primo motivo di ricorso dinanzi a quel giudice, non era stata trattata. Ne discende che, in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il primo motivo è stato ritenuto assorbito.
La riproposizione della questione davanti alla Corte d’Appello è stata effettuata dall’attuale ricorrente soltanto con l’atto di controdeduzioni al gravame dell’A.S.D. Falconarese 1919 in data 8 novembre 2023, mentre, in applicazione del principio espresso dall’art. 343 c.p.c., qualora avesse ritenuto di far valere il motivo di illegittimità che si considera, avrebbe avuto l’onere di proporre apposita impugnazione incidentale, ancorché tardiva, atteso che l’interesse a proporla era sorto per effetto dell’appello proposto dalla società avversaria (appello incidentale condizionato).
Il secondo motivo è infondato.
L’associazione sportiva deduce l’errata applicazione dell’art. 61 delle NOIF, oltre che degli artt. 10, quinto comma, e 4, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
L’art. 61 delle norme organizzative interne della FIGC prevede che:
«1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati
tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi».
Nella fattispecie, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe violato la ricordata disposizione, la quale - a suo avviso - obbliga ogni squadra a consegnare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, laddove non ha ravvisato, attraverso la valutazione delle prove documentali in atti, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della sanzione della perdita della gara.
L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte Sportiva d’Appello ha consentito di appurare che l’arbitro aveva effettuato il riconoscimento dei calciatori della Falconarese, ammettendoli alla gara, e che la copia della distinta originale, ancorché al termine della gara, era stata consegnata alla Sampaolese Calcio, la quale aveva avuto modo di verificare quali giocatori vi avessero preso parte e, quindi, di poter proporre un eventuale ricorso in caso di partecipazione irregolare. È risultato, inoltre, che alla fine della gara la Sampaolese aveva presentato una generica riserva scritta senza indicare in alcun modo di aver espressamente e tempestivamente richiesto la consegna della copia della distinta e che l’arbitro si era rifiutato di consegnarla, riserva scritta che avrebbe potuto redigere e consegnare immediatamente al direttore di gara nel momento del prospettato suo rifiuto alla richiesta di consegnare la copia della distinta. Risulta provato, altresì, attraverso apposita dichiarazione del direttore di gara, che la società Falconarese gli aveva consegnato prima della partita delle distinte non originali, che egli, a sua volta, aveva consegnato alla società Sampaolese alla fine del primo tempo perché le erano state richieste. A fine gara è stato rettificato l’errore di confusione e alla società Sampaolese l’arbitro aveva consegnato le distinte originali.
L’irregolarità della consegna dell’elenco nominativo di cui al primo comma dell’art. 61, siccome avvenuta nella fattispecie, sfugge alla possibilità di uno specifico reclamo alla stregua del disposto di cui al secondo comma della disposizione, la quale, riguardata come norma imperfetta, espressamente prevede un effetto sanante anche in relazione al mancato adempimento - e non solo all’irregolarità - dell’obbligo della consegna dell’elenco e, conseguentemente, esclude un’eventuale sanzione, salvo il caso in cui l’arbitro, espressamente e tempestivamente sollecitato al riguardo, abbia omesso di provvedervi. In altri termini, la norma pone a carico del soggetto interessato l’onere di far valere con immediatezza l’inadempimento dell’obbligo o l’irregolarità dinanzi all’arbitro ed abilita al reclamo nel solo caso in cui il direttore di gara non abbia provveduto in merito.
In disparte le modalità particolari della redazione dell’elenco, sotto forma di distinte non originali o di un brogliaccio - tuttavia consegnato alla squadra avversaria (Sampaolese Calcio) -, infatti, risulta provato in atti, come più sopra esposto, che la squadra interessata non aveva richiesto all’arbitro la consegna di copia dell’elenco e che non vi era stato alcun rifiuto dell’arbitro di provvedere a detta consegna.
La società ricorrente prospetta una violazione di norme di diritto, poiché assume che la Corte d’Appello avrebbe valutato il corredo probatorio agli atti secondo paradigmi soggettivi, nel senso di non aver, senza un’adeguata motivazione, tenuto conto della dichiarazione resa dall’arbitro al giudice sportivo. La ricorrente si riferisce al fatto che ‘il direttore di gara avrebbe riferito di non aver ricevuto ad inizio gara il summenzionato elenco in formato originale, bensì “un brogliaccio” che non conteneva le informazioni sui tesserati di cui all’art. 61 NOIF. Lo stesso direttore di gara afferma di aver ricevuto solamente a fine gara l’elenco originale dei calciatori e di averlo consegnato soltanto in questo frangente alla società richiedente’.
Ma in tale modo, l’A.S.D. Sampaolese Calcio non deduce alcun errore di diritto, né alcun travisamento del fatto da parte del giudice dell’appello, ma pone a fondamento della doglianza un fatto pacifico e già vagliato, trascurando di considerare come la statuizione di accoglimento dell’appello attiene alla mancata richiesta diretta all’arbitro circa la consegna della copia dell’elenco di cui all’art. 61 delle NOIF. Per tale ragione, non emerge alcun vizio della motivazione posto che l’impugnazione verte su una questione del tutto diversa e non fornisce alcuna smentita circa il fatto decisivo che è, invece, costituito dalla richiesta diretta all’arbitro di provvedere in ordine alla consegna dell’elenco. In coerenza deve disporsi il rigetto del secondo motivo di impugnazione.
Nulla per le spese, non essendosi costituita alcuna altra parte.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 31 gennaio 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Piero Floreani
Depositato in Roma, in data 4 marzo 2024.
Il Segretario
F.to Alvio La Face