F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0111/CFA pubblicata il 10 Giugno 2025 (motivazioni) – Brescia Calcio S.p.A./Procura federale

Decisione/0111/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0120/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 120/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Brescia Calcio SpA, dal Sig. Massimo Cellino e dal Sig. Edoardo Cellino avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 con la quale, a seguito del deferimento n. 28218/1178pf24- 25/GC/blp, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - sig. Massimo Cellino inibizione di mesi 6 (sei) per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Sig. Edoardo Cellino inibizione di mesi 6 (sei), per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Società Brescia Calcio Spa, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CGS.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 10/6/2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi gli avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, nonché uditi l’Avv. Giuseppe Febbo per il Frosinone Calcio Srl e gli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la U.C. Sampdoria SpA.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 3.06.2025, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino e il Brescia Calcio SpA hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 meglio richiamata in epigrafe.

Avverso il reclamo ha resistito la Procura federale. Si sono inoltre costituiti il Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA.

In data 10.06.2025, e prima dell’udienza di discussione del ricorso, il Brescia Calcio SpA ha depositato un proprio atto con il quale ha dichiarato “di rinunziare al reclamo proposto nell’interesse di Brescia Calcio S.p.A. in data 03.06.2025, avverso la Decisione/0211/TFNSD-2024-2025 del 29.05.2025 – depositata il 30.05.2025, nonché alla relativa trattazione nell’udienza del 10.06.2025, dando mandato ai propri legali già nominati di formalizzare detta rinuncia agli atti e con potere di ogni conseguente dichiarazione e adempimento”.

A loro volta, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino, con proprio separato atto, hanno parimenti dichiarato di rinunziare formalmente al reclamo proposto in data 03.06.2025, avverso la medesima Decisione del Tribunale Federale n. 0211/TFNSD-20242025 del 29.05.2025.

All’udienza di discussione, i legali avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi hanno richiamato la predetta rinuncia.

La Procura federale e le società intervenute nel reclamo, Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA, per mezzo dei relativi legali, hanno preso atto della predetta rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte federale d’appello prende atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo.

P.Q.M.

prende atto della rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo e dichiara l’estinzione del giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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