FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.498/AA del 11/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIGERNA ASD COSTANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 724 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco BIGERNA, e della società A.S.D. COSTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco BIGERNA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Costano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2 febbraio 2025 dopo la conclusione della gara A.S.D. San Luca Calcio – A.S.D. Costano valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria, inviato tramite il sistema di messaggistica whatsapp al prof. Valerio Branda, collaboratore del Comitato Regionale Umbria, messaggi offensivi rivolti all’arbitro dell’incontro ed ai componenti del Comitato Regionale appena citato, oltre che ai componenti del Comitato Regionale Arbitri dell’Umbria;

A.S.D. COSTANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco Bigerna;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco BIGERNA,

Società A.S.D. COSTANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Bigerna; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco BIGERNA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. COSTANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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