FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.499/AA del 11/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRASSO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. A. GRASSO avente ad oggetto la seguente condotta:
A. GRASSO, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Bari all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. a) e i) del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma che in riferimento agli artt. 5, comma 6, e 6.1, punto 3, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere lo stesso riportato in maniera non veridica sul proprio referto di gara, relativo all'incontro Pellegrino Sport - Intesa Sport Club Bari del 17.11.2024, valevole per il campionato Under 17 provinciali, la seguente circostanza: "tutti i tesserati presenti sul terreno di gioco, di entrambe le compagini, abbandonavano lo stesso per proseguire la rissa sugli spalti"; b) dell’art. 42, comma 1 e 3, lett. a) e f) del vigente Regolamento A.I.A., per avere lo stesso, in occasione dell'udienza del 19.12.2024 avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Puglia, confermato quanto dichiarato nel referto di gara relativo all'incontro Pellegrino Sport - Intesa Sport Club Bari del 17.11.2024, valevole per il campionato Under 17 provinciali, nonostante la non veridicità dei fatti ivi riportati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Sig. A. GRASSO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
2 (due) mesi di sospensione per il Sig. A. GRASSO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.