FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.500/AA del 11/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUSSO ASD TIME OUT ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Valentina RUSSO, e della società ASD TIME OUT ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
Valentina RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Time Out Academy, in violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto il giorno 18 settembre 2024 la somma di euro 450,00 dalla madre del calciatore minore sig. F.M.A. per consentire a quest’ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l’acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; b) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa ricevuto la somma complessiva di euro 450,00 (attraverso nr. 3 bonifici datati rispettivamente 12.9.2024, 28.10.2024 e 14.11.2024) dal padre del calciatore minore sig. L.G. per consentire a quest’ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della società dalla stessa rappresentata, nonché per l’acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tempestivo tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; la sig.ra Russo, poi, solo in data 4 novembre 2024 ha provveduto al tesseramento del minore per la società dalla stessa rappresentata, apponendo lei le firme non veridiche riferibili al calciatore ed ai suoi genitori sulla richiesta di tesseramento;
ASD TIME OUT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Valentina Russo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Valentina RUSSO,
Società ASD TIME OUT ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Valentina Russo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Valentina RUSSO,
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD TIME OUT ACADEMY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.