F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/CFA pubblicata il 13 Giugno 2025 (motivazioni) – Sig. Carlo Taverna/PFI
Decisione/0112/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0110/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Marco Lipari – Componente
Antonella Trentini – Componente
Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sull’istanza di riabilitazione numero 0110/CFA/2024-2025 proposta dal Sig. Carlo Taverna in data 02.05.2025;
per la riforma del provvedimento della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA, pubblicato con delibera n. 6 del 22.07.2019;
Vista l’istanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 03.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Gianluca Carducci per delega dell’Avv. Lorenza Macuzzi per il Sig. Carlo Taverna e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale Interregionale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1.Con istanza depositata a mezzo PEC del difensore del 29 aprile 2025, il sig. Carlo Taverna, Osservatore arbitrale della Associazione italiana arbitri – Sezione di Gradisca di Isonzo - chiedeva la riabilitazione, ai sensi dell’art. 42 del C.G.S., con riferimento alla sanzione disciplinare comminata dalla Commissione disciplina nazionale FIGC-AIA (delibera n. 6 del 22 luglio 2019), della sospensione dal 22 luglio 2019 fino al 21 ottobre 2020, per i seguenti motivi:
“violazione dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento dell’A.I.A. per avere inviato senza alcuna autorizzazione ad un sito di notizie sportive denominato “Friuligol” un comunicato, firmandolo falsamente a nome del Presidente della Sezione di Udine, in cui si diffondevano notizie non corrispondenti al vero ed in particolare riguardanti la nomina del Presidente del CRA, utilizzando un indirizzo email non corrispondente a quello del Comitato Regionale ed inducendo in errore i destinatari circa l’autenticità̀ della provenienza. Fatto commesso in data 29 maggio 2017”.
2. L’istante, dopo aver premesso che, essendo trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, ricorrono i presupposti temporali richiesti dall’art. 42 CGS, primo comma, per la presentazione della richiesta di riabilitazione, dichiarava:
- di non aver tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dal fatto che ha originato la sanzione;
- di aver tenuto una ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- che sussistono, altresì, le particolari condizioni che fanno presumere che l’infrazione non sarà ripetuta.
A sostegno dell’istanza, il sig. Taverna ha allegato, tra l’altro, una memoria difensiva corredata da una dichiarazione del Presidente della Sezione AIA di Gradisca d’Isonzo del 29.4.2025 e della Società Schmucker Srl, dello stesso 29.4.2025, società presso cui lo stesso sig. Taverna è impiegato, a mezzo delle quali il richiedente ha inteso documentare di aver mantenuto un comportamento leale e corretto e di aver fornito un valido supporto alle attività tecniche, organizzative e di formazione della sezione arbitrale; motivi in base ai quali poter desumere che l’infrazione non sarà reiterata.
3. In data 29 maggio 2025, la Procura federale ha depositato le proprie controdeduzioni, a mezzo delle quali ha proposto le proprie eccezioni e deduzioni sulla richiesta di riabilitazione presentata in data 2 maggio 2025 dal sig. Taverna.
In particolare, la Procura preliminarmente evidenziava che dinanzi alla Corte federale di appello analoga istanza di riabilitazione era stata presentata dal Taverna il 25.10.2024 e che la stessa era stata respinta con decisione delle Sezioni Unite n. 055/CFA/20242025, non risultando provate le “particolari condizioni” di cui alla lettera C) dell’art. 42 CGS, che facciano presumere che l’infrazione non verrà ripetuta.
Nel merito, la Procura federale chiedeva disporsi il rigetto della istanza di riabilitazione depositata il 29.4.2025, ritenendo, anche in questo caso, che le produzioni nel complesso non avvalorano la tesi che in futuro l’istante non incorrerà in altre infrazioni disciplinari.
Alla camera di consiglio del 3.6.2025, la difesa del sig. Taverna ha insistito per l’accoglimento della istanza di riabilitazione, contestando gli argomenti della Procura, la quale, a sua volta, ha chiesto il rigetto dell’istanza.
RITENUTO IN DIRITTO
4. La presenza dei presupposti di cui alla lettera A) e lettera B) di cui all’art. 42 CGS sono stati già accertati dalla decisione CFA Sez. Unite n. 055/2024-2025 e non sono stati messi in discussione dalla Procura federale nel presente giudizio.
La Corte ritiene, pertanto, di non doversi discostare da quanto già accertato dalla predetta decisione in ordine alla sussistenza nella istanza di riabilitazione dei requisiti di cui alle lettere A) e B) dell’art. 42 CGS, rispettivamente l’assenza di vantaggi economici derivanti per l’interessato (direttamente o indirettamente) dalla condotta sanzionata e l’ininterrotta condotta incensurabile dell’istante sul piano civile, penale e sportivo, comprese le misure di prevenzione.
5. Permangono, invece, le ragioni di insussistenza del requisito di cui alla lettera C) dell’art. 42 CGS, vale a dire le particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non verrà ripetuta.
In linea generale, con riferimento alla circostanza di cui alla lettera C), va considerato che spetta al richiedente l’onere di fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui il Collegio possa fondare il giudizio prognostico che è chiamato ad esprimere.
Così come va ritenuto che l’ambito valutativo concesso alla Corte è delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a considerare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025).
Nel caso di specie le esigenze di cautela sono ancora più stringenti se si considerano le particolari tutele previste dall’ordinamento sportivo per gli arbitri nell’esercizio della loro funzione in cambio della stretta osservanza dei doveri loro richiesti, primi fra tutti quelli indicati nel comma 1 dell’art. 42 del Regolamento dell’AIA: “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”.
Ciò detto, l’esame concreto della documentazione prodotta dal Taverna a sostegno della nuova istanza di riabilitazione continua ad essere carente in ordine alla prognosi di assenza di reiterazione fondata su particolari condizioni.
Ed invero, la dichiarazione del sig. Enrico Schmucher, datore di lavoro del Taverna, risulta essere apprezzabile sul piano della fiducia acquisita verso la società, ma non aiuta a fondare un giudizio in ordine alla possibilità di non reiterazione di un fatto grave come quello accertato a carico del Taverna che, pur ammettendo l’addebito, non ha mai dato spiegazione o motivazione su quanto accaduto.
Del resto, tale rilievo era peraltro contenuto anche nella precedente decisione CFA Sez. Unite n. 55/2024-2025, ma è rimasto del tutto privo di considerazione e positivo riscontro da parte dell’istante.
Al tempo stesso, la dichiarazione del Presidente di Sezione AIA di Gradisca di Isonzo del 29.4.2025 è più ampia rispetto alla precedente, ma si sostanzia nella elencazione di una serie di apprezzamenti sull’impegno del Taverna anche per la dedizione a un percorso formativo sui giovani, ma nulla dice sul perché possa escludersi che in futuro lo stesso Taverna non incorra in comportamenti, come quelli sanzionati, oggettivamente gravi (come quello di aver redatto un comunicato stampa con firma non vera del Presidente Piva e utilizzando una email non riferibile alla Sezione arbitrale di Udine).
Tale argomentazione appare essere assorbente rispetto alle eccezioni proposte dalla Procura, anche quelle relative alla vigenza e completezza dei certificati penali prodotti.
6. In conclusione, con gli elementi messi a disposizione, la Corte non è in grado di poter esprimere un giudizio prognostico positivo, sebbene di natura probabilistica, sulla sussistenza della condizione di cui alla lettera C), art. 42 CGS.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di riabilitazione in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Della Rocca Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce