F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0224/TFN – SD del 11 Giugno 2025 (motivazioni) – Luca Cocca – Reg. Prot. 208/TFN-SD

Decisione/0224/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0208/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27518 /581pf24-25/GC/blp del 15 maggio 2025, depositato il 15 maggio 2025, nei confronti del sig. Luca Cocca, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria.

Il Presidente della Sezione AIA di di Benevento, sig. Domenico Mazzulla, con e.mal del 12 gennaio 2025, inoltrava alla segreteria AIA la comunicazione che aveva appena ricevuto dall’a.e. Luca Cocca, appartenente alla Sua Sezione, con la quale lo stesso gli riferiva di aver patito un’aggressione  durante la gara di terza categoria, girone B, tra ASD Valle Telesina e Azzurra Paupisi, svoltasi il giorno precedente, da un calciatore della squadra ospitante dopo che gli aveva notificato il provvedimento di espulsione, in forza della quale aveva dovuto sospendere temporaneamente la gara a seguito del dolore riportato raggiungendo gli spogliatoi. Aggiungeva che colà giunto riceveva la visita di dirigenti della squadra locale che tentavano di fargli cambiare idea e tra questi tale signor Antonio Masotta che veniva invitato ad uscire dello spogliatoio, al punto di vedersi obbligato a far intervenire le forze dell’ordine sul campo di giuoco, temendo per la sua incolumità e, solo dopo l’arrivo delle stesse, riprendeva la gara e la portava a termine. Asseriva che già durante l’attesa per l’arrivo delle forze dell’ordine gli veniva chiesto più volte quale somma avrebbe voluto per non denunciare il suo aggressore ed in particolare il signor Masotta gli diceva che poteva portargli subito la somma di Euro 500,00=, mentre altri in corridoio gli suggerivano di offrire Euro 1.000,00=, al che rifiutava di prendere in considerazione l’argomento e li invitava a lasciare il suo spogliatoio. Affermava che al termine della gara riceveva la visita di altro dirigente della società ospitante che gli avrebbe detto “Arbitro stasera ti veniamo a prendere dove sei”, al che aveva risposta in maniera ironica “Bene, se vuoi sono nel ristorante Sapori di Corte a BN ti offro una birra”. Informava che il soggetto se ne usciva all’arrivo di due agenti di Polizia che provvedevano alla sua identificazione ed a quella del calciatore che l’aveva aggredito, così che poteva scrivere il rapporto, fare la doccia ed allontanarsi dal campo e raggiungere Benevento. Narrava che alle ore 21.30, mentre giungeva al ristorante citato si trovava davanti il signor Raffaele Di Meola, allenatore della squadra locale, unitamente al calciatore dal quale era stato aggredito, e che invitava il primo ad entrare nel ristorante  per non stare fuori sotto la pioggia e una volta entrati lo stesso gli chiedeva di non denunciare il ragazzo, cosa che avrebbe già escluso di fare quando aveva ripreso la gara e che poi tentava di mettergli del denaro nel giubbino senza la sua volontà, riuscendo solo dopo alcuni tentativi ad infilargli due banconote di Euro 50,00= nei pantaloni. Segnalava infine che, prima di essersi reso conto di tale manovra, veniva fermato dai poliziotti che lo invitavano a seguirli in Questura, gli sequestravano le due banconote, risultando così indagato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p.

Ricevuta la predetta comunicazione il Presidente dell’AIA emetteva in data 13 gennaio 2025 il provvedimento di sospensione cautelativa ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. i) Reg. AIA a carico dell’a.e. Luca Cocca.

La Procura Federale, prontamente informata, iscriveva la comunicazione nel registro dei procedimenti in data 15 gennaio 2025 al n. 581pf24-25, con oggetto “Segnalazione dell’AIA e del C.R. Campania in ordine ad un presunto comportamento gravemente antidisciplinare dell’associato Luca Cocca in occasione dell’arbitraggio della gara Valle Telesina- Azzurra Paupisi dell’11 gennaio 2025”.

Nel corso dell’indagine la Procura acquisiva la denuncia del signor Antonio Masotta, un articolo di stampa tramite e.mail del Comitato Regionale Campania, le richieste di atti alla Questura di Benevento ed alla Procura della Repubblica, i fogli di censimento della ASD Valle Telesina, il referto di gara, i verbali di audizione del Presidente di Sezione, del calciatore Agostino Matarazzo, del dirigente Antonio Masotta, del dirigente Valerio Vallone, del calciatore Giuseppe Caporaso, dell’allenatore Raffaele Di Meola, dell’arbitro Luca Cocca, lo stralcio del C.U. n. 23 del 16 gennaio 2025, la relazione di indagine e gli atti inviati dalla Procura della Repubblica di Benevento.

Sulla base di quanto acquisito, il Procuratore Federale ha elevato la Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 3 aprile 2025 n. 23874/581pf24-25/GC/gb a carico del signor Luca Cocca, indicandogli le facoltà difensive.

Il deferimento.

Nel silenzio dell’indagato, il Procuratore Federale ha poi provveduto all’emissione dell’atto di deferimento citato nelle premesse, con il quale ha addebitato all’a.e. Luca Cocca, “la violazione dell’art. 42, commi 1 e 2 e 3, lettere a) e c) del Regolamento AIA nonché degli artt. 3, comma 2 e 3, 5, 6.1. 6.5 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere, al termine della gara Valle Telesina-Azzurra Paupisi Next Gen, disputata l’11 gennaio 2025 a Telese (Bn) e valevole per la decima giornata del girone B del Campionato di terza categoria, tenuto una condotta gravemente antidisciplinare consistita nel richiedere al signor Antonio Masotta, soggetto che svolge attività rilevante nell’interesse della ASD Valle Telesina, la somma di Euro 3.000,00=, poi portati a Euro 1.000,00= per omettere di denunciare il calciatore Matarazzo Agostino, il quale, dopo il provvedimento di espulsione al 30’ circa del secondo tempo, aveva tenuto una condotta violenta nei suoi confronti- senza alcuna conseguenza-, comunicando, inoltre, luogo ed ora del ristorante nel quale si sarebbe recato a cena ed ove avrebbe potuto ricevere la predetta somma, e per aver accettato poi, in quella sede, dall’allenatore della Telesina che lo aveva raggiunto, sig. Di Meola Raffaele, la minor somma di Euro 100,00= a chiusura dell’accordo”.

La fase predibattimentale.

Ricevuta la convocazione per l’odierna udienza, il legale presso il quale il signor Luca Cocca aveva eletto domicilio ai fini delle future comunicazioni nel corso dell’audizione del 5.2.2025 avanti i delegati della Procura Federale, ha inviato una lettera pec, non caricata nel processo informatico, con richiesta di un rinvio che non ha potuto essere presa in considerazione atteso che lo stesso non ha mai depositato alcuna procura che lo legittimasse alla difesa e non era costituito nel procedimento e che comunque l’istanza era sprovvista dalla documentazione a riprova dell’asserito impedimento.

Il dibattimento.

All’odierna udienza è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e per l’effetto l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dall’AIA. Il deferito non è comparso, per quanto regolarmente convocato.

I motivi della decisione.

1. E’ notorio che lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece previsto nell’ordinamento penale. Il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se non inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia Coni, SS.UU. Decisione n. 34 del 2.8.2016). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l’organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU. n. 95-2019-2020).

2. Applicando questo standard probatorio deve ritenersi che l’addebito di cui al deferimento risulti comprovato e con esso la gravissima responsabilità disciplinare ascritta dal deferito che, peraltro, neppure ha ritenuto di difendersi, palesando disinteresse per le sorti del procedimento.

2.1 L’intera vicenda diparte dalla reazione tenuta dal calciatore della squadra ospitante signor Agostino Matarazzo che, circa al 30’ del secondo tempo, dopo essere stato espulso dal direttore di gara, gli si avvicinava e lo colpiva con un violento schiaffo procurandogli dolore (come risulta dal referto di gara, sulla cui base il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore, pur ritenendo il gesto privo di conseguenze sul piano fisico), al punto da indurlo a sospendere temporaneamente la gara.

Ed è appunto dopo il rientro nel suo spogliatoio che le versioni dei fatti iniziano a divergere.

Infatti nell’attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, condizione posta dall’arbitro per la ripresa del giuoco, avrebbero avuto inizio i fatti contestati. Da un lato la tesi dei dirigenti della società ospitante è quella per la quale il signor Luca Cocca avrebbe chiesto del denaro per non sporgere denunzia nei confronti del calciatore che l’aveva colpito, partendo dalla somma di Euro 3.000,00= per poi ridurla a Euro 1.000,00=, cui seguiva la segnalazione del dirigente alle forze dell’ordine dopo la fine della gara e poi, dopo la consegna di parte della somma al ristorante, l’intervento delle stesse e la perquisizione sulla persona del direttore di gara ed il ritrovamento delle due banconote; e dall’altra quella dell’arbitro per la quale sarebbero stati i dirigenti ad offrirgli del denaro a tale fine, che non avrebbe accettato già durante la sospensione della gara. Ripresa la stessa con l’arrivo della forza pubblica, le richieste sarebbero state reiterate a fine gara, sempre nello spogliatoio dell’arbitro con altre modalità, dettagliatamente descritte da tutti i tesserati di ADS Valle Telesina (audizioni dei signori Antonio Masotta, Raffaele Di Meola, Valerio Vallone, Giuseppe Caporaso).

2.2 La versione fattuale declinata dai tesserati del sodalizio è anche suffragata dalla puntuale segnalazione del tentativo di illecito alle forze dell’ordine, compresa l’ora ed il luogo dell’appuntamento con l’arbitro a Benevento per la dazione del denaro nella stessa serata al fine di consentire loro di intervenire per sorprenderlo in flagranza, come emerge anche dagli atti penali acquisiti.

2.3 Al contrario, la versione dei fatti offerta del signor Luca Cocca non appare credibile in sé ed è affetta da contraddizioni sospette. Anzitutto è incomprensibile la ragione per la quale, nonostante lo stesso abbia fatto due telefonate al suo Presidente di Sezione, la prima durante la sospensione della gara e la seconda dopo la fine della stessa, gli abbia taciuto di essere stato vittima di ben due tentativi di corruzione atti ad indurlo, con la dazione di denaro, ad astenersi del denunciare penalmente il suo aggressore (audizione signor Daniele Mazzulla). L’aveva chiamato per ottenere un aiuto a risolvere una problematica tecnica relativa alla prosecuzione della gara e, pur sapendo di essere solo nel suo spogliatoio, non gli ha riferito cosa stava accadendo né gli ha chiesto aiuto per una situazione certamente più complessa e difficile da gestire.

Del pari inspiegabile è il silenzio che ha serbato sul punto nel referto di gara in cui non riferisce alcunché dei due presunti tentativi di corruzione patiti, che segnala al Suo Presidente di Sezione solo a notte fonda dopo il suo fermo ad opera della Polizia con addosso le due banconote da Euro 50,00=, precedentemente fotografate dalla società e dopo la comunicazione che era indagato. E che dire della contraddittoria versione offerta dal direttore di gara in ordine alla circostanza del luogo in cui si sarebbe recato a cena la stessa sera. Infatti, nella segnalazione al Presidente di Sezione di cui alla e.mail del 12 gennaio 2025 asserisce di aver rivelato lui stesso “ironicamente” ad un dirigente della squadra ospitante che lo stava minacciando il nome del ristorante, mentre in sede di audizione del 5.2.2025 afferma che prima della disputa della gara avrebbe riferito ad alcuni calciatori delle due squadre, non sapendoli indicare, il luogo in cui sarebbe andato a cena la stessa sera con la sua fidanzata. Aldilà della palese contraddizione risulta alquanto inusuale e sospetto che un direttore di gara riferisca a soggetti interessati alla gara da disputare dove sarebbe andato a cena non essendo affatto un argomento di intrattenimento né prima né durante né dopo una gara, a maggior ragione quando si sono verificati episodi a suo danno. Tale indicazione non dovuta lascia logicamente presumere che era il luogo in cui ha dato appuntamento ad un interlocutore.

Appare altresì sospetta la condotta del direttore di gara anche all’atto in cui ha incontrato l’allenatore Di Meola (in luogo del signor Antonio Masotta, con il quale si era accordato sulla somma e sul luogo del pagamento) in quanto, incontratolo fuori della porta del ristorante, al posto di entrarvi con la sua fidanzata ignorandolo, lo avrebbe invitato ad entrare, con l’effetto che lo stesso avrebbe ricominciato ad offrigli somme di denaro a fronte della sua rinuncia alla denunzia nei confronti del suo aggressore,  nonostante gli dicesse che non aveva intenzione di farlo e poi si faceva sospingere verso il bagno, per non essere visti, nel qual luogo il De Meola avrebbe cercato di fargli accettare del denaro mettendogli delle banconote nel giubbotto e nelle tasche, provocando il suo apparente rifiuto. Senonché appena uscito dal bagno veniva fermato dai poliziotti, già allertati da tempo dalla società, che lo perquisivano trovando nelle sue tasche dei pantaloni due banconote di Euro 50,00= precedentemente fotografate, come emerge dal rapporto dei verbalizzanti.

Ben avrebbe potuto il deferito sottrarsi ad ogni colloquio restando in compagnia della fidanzata, senza invitare l’altro a seguirlo nel locale ed appartandosi in bagno. Nessuno ha mai segnalato che il signor Cocca sia stato seguito dal signor Di Meola contro la sua volontà e che lo abbia sospinto a forza in bagno per obbligarlo ad accettare del denaro a sua insaputa.

Per l’insieme di queste sintetiche ragioni il direttore di gara deve ritenersi colpevole delle condotte ascrittegli e pertanto della conseguente violazione degli stringenti obblighi degli arbitri che, per essere credibili nel ruolo di garanzia loro affidato, devono svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, indipendenza, dignità della funzione nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità, rispettando tutte le disposizioni federali oltre che quelle interne, a difesa dell’immagine dell’AIA e del ruolo arbitrale (art. 42 Reg. AIA). Peraltro, tali condotte collidono con i valori fondanti l’Associazione riassunti nel Codice Etico sulla correttezza e sulla lealtà nella vita sportiva come in quella sociale, sul rifiuto dell’inganno e delle astuzie finalizzate al perseguimento di vantaggi e/o profitti, mirando al raggiungimento del c.d. principio di qualità inteso come rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, senza sollecitare né accettare regalie, utilità e benefici sotto qualsiasi forma.

L’assoluta contrarietà della condotta contestata ai valori fondanti dell’AIA rende incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e come deve essere sanzionata con il provvedimento espulsivo di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), del Regolamento AIA e così con l’esclusione dall’AIA stessa, non essendovi spazio per alcuna sanzione conservativa del rapporto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luca Cocca la sanzione dell'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 11 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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