F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0225/TFN – SD del 12 Giugno 2025 (motivazioni) – Enrico Antonio Ciriaci – Reg. Prot. 159/TFN-SD

Decisione/0225/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0159/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21205/379pf24-25/GC/PM/ep del 5 marzo 2025, depositato il 6 marzo 2025, nei confronti del sig. Enrico Antonio Ciriaci, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 marzo 2025, la Procura Federale ha deferito il sig. Enrico Antonio Ciriaci, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Verona, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. s), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e dell’art. 5 del Codice Etico dell’A.I.A., nonché degli artt. 7, comma 1, lett. a), e 8 del Regolamento Sanitario dell’A.I.A. per avere violato i principi di lealtà, correttezza, terzietà, imparzialità e probità sportiva, per aver caricato sulla piattaforma A.I.A. “Sinfonia4you” un certificato medico agonistico falso nell’attesa di ottenerne uno regolare, al fine di poter essere designato per la direzione di gare.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 379 PF 24- 25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla segnalazione riguardante l'associato AIA sig. Enrico Antonio Ciriaci”.

La Procura ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: segnalazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Verona del 28.10.2024; verbale audizione del 27.12.2024 del sig. Enrico Ciriaci.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato.

In data 6 marzo 2025, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 27 marzo 2025.

In occasione di detta udienza, con ordinanza n. 45 il Tribunale Federale "rilevato che l'avviso di fissazione dell'odierna udienza risulta disponibile al ritiro presso l'ufficio postale in data non compatibile con il termine di comparizione", rinviava la trattazione all'udienza del 13 maggio 2025. Pochi giorni prima dell'udienza del 13 maggio, veniva disposto ulteriore rinvio al 3 giugno 2025.

La fase predibattimentale

Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All’udienza del 3 giugno 2025, è comparsa l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza del deferito.

L’Avv. Bandoni si è riportata integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di sospensione a carico del sig. Ciriaci.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente della sezione AIA di Verona avente ad oggetto la condotta del sig. Enrico Ciriaci, all’epoca dei fatti associato della Sezione segnalante.

Secondo quanto segnalato, il sig. Ciriaci avrebbe caricato sulla piattaforma A.I.A. “Sinfonia4you” un certificato medico falso attestante la propria idoneità sportiva agonistica.

In particolare, l’odierno deferito avrebbe modificato la data di scadenza del certificato medico relativo alla stagione sportiva precedente, nell’attesa di ottenerne uno regolare a seguito dell’effettuazione di visita medica. Ciò al fine di poter essere designato per la direzione di gare.

L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale ha pienamente provato l’illecito contestato al sig. Ciriaci.

Peraltro, in sede di audizione in data 27.12.2024, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, lo stesso incolpato ha ammesso di aver posto in essere la condotta oggetto di deferimento.

Quest’ultima senza dubbio costituisce una violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. s), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e dell’art. 5 del Codice Etico dell’A.I.A., nonché degli artt. 7, comma 1, lett. a), e 8 del Regolamento Sanitario dell’A.I.A. In dettaglio, l’art. 42, co. 3, lett. s) prevede che gli arbitri siano tenuti a consegnare al proprio Organo Tecnico l’originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l’esercizio dell’attività sportiva agonistica.

Del pari gli artt. 7 e 8 del Regolamento Sanitario AIA prevedono la necessità del possesso del certificato di idoneità agonistica prima dello svolgimento di qualsiasi tipo di attività atletica.

Sotto il profilo sanzionatorio, alla luce della condotta collaborativa del sig. Ciriaci che, da subito, ben prima dell’apertura delle indagini, ha ammesso di aver falsificato il certificato oggetto di contestazione e ha, comunque, ottenuto il certificato di idoneità pochi giorni dopo aver prodotto quello falsificato, il Tribunale ritiene congrua una sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Enrico Antonio Ciriaci la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 12 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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