F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0113/CFA pubblicata il 16 Giugno 2025 (motivazioni) – A.S.D. San Mauro Marchesato-Sig.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo, Giovanbattista Ierardi

Decisione/0113/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0114/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Claudio Tucciarelli - Presidente f.f. (Relatore)

Antonino Anastasi - Componente

Margherita Pittalis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0114/CFA/2024-2025 proposto dalla Società A.S.D. San Mauro Marchesato e dai Sig.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi in data 12 maggio 2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 165 del 6 maggio 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 6 giugno 2025, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Claudio Tucciarelli e uditi l’Avv. Piergiuseppe Ceraso per i reclamanti e l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierno reclamo è volto a ottenere la riforma della decisione con cui il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria ha condannato: a) il Presidente della società A.S.D. San Mauro Marchesato militante nel girone B del campionato di prima categoria, per avere lo stesso omesso di comunicare nelle forme e nei termini prescritti l’esonero dalla funzione di tecnico, dandone al contempo notizia attraverso la pubblicazione di un comunicato postato nel profilo ufficiale della società di un social network; per avere lo stesso, nel periodo dal 12 novembre 2024 al 3 gennaio 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo e i compiti di allenatore della squadra ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico; b) il direttore sportivo tesserato per la medesima società, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata in occasione di una gara, inserendo nella stessa il nominativo dell’allenatore che era stato esonerato; c) un dirigente tesserato per la medesima società per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di una gara, inserendo nella stessa il nominativo dell’allenatore che era stato esonerato; d) la medesima società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per gli atti e i comportamenti descritti.

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

2.1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 28 novembre 2024 del sig. Gianfranco Romano, iscritto nei ruoli del Settore tecnico e tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato dal 26 settembre 2024. Al Signor Romano veniva comunicato dalla società, in data 12 novembre 2024, che veniva esonerato, secondo quanto indicato in comunicazioni intercorse con la società e nel comunicato pubblicato dalla società sempre in data 12 novembre 2024 sulla propria pagina Facebook. La società avrebbe comunicato al Comitato regionale l’esonero del tecnico soltanto in data 3 gennaio 2025. Avrebbe quindi omesso di affidare a un tecnico munito della necessaria abilitazione il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di prima categoria. In occasione delle gare del 17 novembre 2024 e dell’8 dicembre 2024, valevoli per il girone B del campionato di prima categoria, il nome del tecnico risultava tuttavia inserito nella distinta di gara.

2.2. A seguito della segnalazione e delle conseguenti attività di indagine, il Procuratore federale interregionale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria:

- il sig. Giovanni Borda, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- il sig. Giuseppe De Lorenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- il sig. Giovanbattista Ierardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato;

- la società A.S.D. San Mauro Marchesato.

Con l’atto di deferimento il sig. Giovanni Borda veniva chiamato a rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega nazionale dilettanti contenente l’“Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, per avere lo stesso omesso di comunicare nelle forme e nei termini prescritti, all’organo federale competente e al sig. Gianfranco Romano, allenatore della squadra della società A.S.D. San Mauro Marchesato militante nel girone B del campionato di prima categoria, l’esonero dalla funzione di tecnico, dandone al contempo notizia attraverso la pubblicazione in data 12 novembre 2024 di un comunicato postato nel profilo ufficiale della società del social network Facebook;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale del Settore tecnico n. 29 del 17 luglio 2024, per avere lo stesso, nel periodo dal 12 novembre 2024 al 3 gennaio 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di prima categoria a un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico.

In base all’atto di deferimento, il sig. Giuseppe De Lorenzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, era chiamato a rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara Stelle Azzurre Silana - A.S.D. San Mauro Marchesato del 17 novembre 2024, valevole per il girone B del campionato di prima categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell’allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12 novembre 2024.

In base all’atto di deferimento, il sig. Giovanbattista Ierardi, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, era chiamato a rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla A.S.D. San Mauro Marchesato in occasione della gara F.C. San Mango - A.S.D. San Mauro Marchesato dell’8 dicembre 2024, valevole per il girone B del campionato di prima categoria, inserendo nella stessa il nominativo dell’allenatore sig. Gianfranco Romano che era stato esonerato dal 12 novembre 2024.

Infine, in base al medesimo atto di deferimento, la società A.S.D. San Mauro Marchesato era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2.3. Con comunicazione a mezzo pec del 24 aprile 2025, l’avv. Piergiuseppe Ceraso, nell'interesse dei sigg.ri Giovanni Borda, Giovambattista Ierardi e Giuseppe De Lorenzo, ha chiesto un rinvio del procedimento per essere egli impegnato fuori sede nell'espletamento di un incarico di supplenza presso un liceo a Reggio Emilia.

2.4. All’udienza del 5 maggio 2025, nessuno è comparso davanti al Tribunale federale territoriale (TFT) per la Società San Mauro Marchesato e per gli altri soggetti deferiti.

2.5. Il TFT, con la decisione reclamata:

- ha valutato la mancata comparizione dei sigg.ri Giovanni Borda, Giovambattista Ierardi e Giuseppe De Lorenzo, non accogliendo l’istanza di differimento dell’avv. Ceraso. Il TFT ha infatti ritenuto che, a parte ogni considerazione circa la legittimità dell'impedimento - peraltro non documentato - non risultava agli atti che l'avv. Ceraso fosse munito di mandato difensivo a rappresentare gli incolpati;

- ha accolto le imputazioni e, ritenendole congrue, le relative richieste sanzionatorie avanzate dal sostituto Procuratore federale: per Giovanni Borda, la sanzione dell'inibizione per mesi otto; per Giuseppe De Lorenzo, la sanzione dell'inibizione per mesi uno; per Giovanbattista Ierardi, la sanzione dell'inibizione per mesi uno; per la società A.S.D. San Mauro Marchesato, la sanzione dell'ammenda di 1.000.

Il TFT ha infatti ritenuto che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato, atteso che dagli atti del procedimento risulta che:

a) la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha esonerato il tecnico Sig. Gianfranco Romano sin dall'11 novembre 2024, pur avendo comunicato al Comitato regionale l’esonero del tecnico soltanto in data 3 gennaio 2025;

b) dal 12 novembre 2024 (data di pubblicazione sulla pagina Facebook della società del comunicato con cui la stessa società rendeva noto di avere sollevato dall'incarico di allenatore il signor Gianfranco Romano) al 3 gennaio 2025 (data di comunicazione al Comitato regionale dell'esonero del tecnico), la società A.S.D. San Mauro Marchesato ha omesso di affidare a un tecnico munito della necessaria abilitazione il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di prima categoria e in occasione di due gare era stato inserito nella distinta di gara il nome del tecnico, sig. Gianfranco Romano, nonostante lo stesso fosse stato pacificamente esonerato;

c) non presentano alcuna credibilità le tesi difensive del sig. Giovanni Borda, presidente della società, il quale nel corso delle indagini ha confermato il contenuto del comunicato Facebook del 12 novembre 2024 (pur ritenendolo senza efficacia), ha riferito che la telefonata al tecnico del giorno prima riguardasse questioni di tipo organizzativo e non il suo esonero, e ha affermato che l'inserimento nella distinta di ben quattro gare dello stesso tecnico malgrado la sua assenza fosse dovuta alla speranza che lo stesso tecnico si presentasse alle gare predette.

2.6. I signori Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi, insieme alla società, hanno presentato reclamo, affidato ai seguenti motivi:

1) Errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure. In particolare, dopo la comunicazione della rimozione all’interessato e la pubblicazione del comunicato su Facebook, sarebbe sopravvenuto un ripensamento nella società e sarebbe stato comunicato al signor Romano l’intendimento di non procedere più al suo esonero, tanto che nessun modulo di esonero sarebbe stato caricato sul portale F.I.G.C. e nessun documento ufficiale proveniente dalla società sarebbe pervenuto nella disponibilità dell’allenatore. Più volte la società avrebbe cercato di contattare l’allenatore in carica, il quale ingiustificatamente sarebbe mancato agli allenamenti e alle gare. Solamente il 3 gennaio 2025, la comunicazione di esonero avveniva con le modalità stabilite dalle N.O.I.F. e dal settore tecnico. In base all’art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega nazionale dilettanti, l’esonero deve essere comunicato in forma scritta al tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l’organo federale competente attraverso il portale servizi. Il post su Facebook non potrebbe assurgere a valore legale per il settore tecnico e la Federazione. Non sussisterebbe l’omesso tesseramento dell’allenatore, in quanto il sig. Romano non era stato esonerato nelle modalità legali previste dal settore tecnico, avrebbe solamente deciso lui, sua sponte, di non presentarsi agli allenamenti o alle partite. Quanto ai signori Giuseppe De Lorenzo e Giovanbattista Ierardi, cui è contestata la violazione in accordo all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. in quanto sottoscrittori delle distinte di gara nelle partite ufficiali della A.S.D. San Mauro Marchesato nella quale compariva quale allenatore responsabile il Sig. Romano, l’illecito non sussisterebbe in quanto il signor Romano avrebbe continuato a essere l’allenatore responsabile;

2) Lesione del diritto di difesa. L’avvocato dei deferiti avrebbe prodotto le procure alle liti sottoscritte, con cui veniva nominato difensore di fiducia, diversamente da quanto sostenuto nella decisione reclamata, che inoltre aveva dubitato della legittimità dell’impedimento del legale, in quanto non documentato. Il difensore si sarebbe invece reso disponibile a produrre la documentazione necessaria;

3) Mancata risposta della Procura federale in merito alla richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento ex art.127 CGS. La Procura non avrebbe fornito alcuna risposta alla richiesta di applicazione di una sanzione ridotta o commutata ex art. 127 CGS.

I reclamanti riconoscono poi che nell'azione della società A.S.D. San Mauro Marchesato vi sarebbero state delle mancanze, che tuttavia non dovrebbero assurgere a violazioni del Codice di giustizia sportiva o delle norme federali né tantomeno essere sanzionate in modo così duro, come avrebbe deciso invece il TFT.

I reclamanti chiedono quindi: in via principale, l'annullamento o la riforma totale della decisione impugnata; in subordine, che la Corte federale di appello voglia ridurre la sanzione irrogata, in quanto eccessiva e sproporzionata.

3. All’udienza da remoto del 6 giugno 2025, fissata per la discussione del reclamo, sono comparsi l’Avv. Piergiuseppe Ceraso per i reclamanti e l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale, il primo insistendo per l’accoglimento del reclamo, il secondo per la sua reiezione con conseguente conferma della decisione oggetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reclamo, nei termini già precisati, contesta gli argomenti e le conclusioni cui è pervenuta la decisione di primo grado, concernente: le modalità e l’efficacia dell’esonero comunicato il 12 novembre 2024 all’allenatore pro tempore della squadra dell’A.S.D. San Mauro Marchesato; il successivo, omesso affidamento da parte della società a un tecnico munito della necessaria abilitazione del ruolo e dei compiti di allenatore della squadra; l’inserimento nella distinta di gara, in due occasioni, del nome del predetto allenatore, nonostante l’esonero.

5. Con i tre motivi del reclamo, sono dedotte nell’ordine le seguenti censure: l’errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure; la lesione del diritto di difesa; la mancata risposta della Procura federale in merito alla richiesta di applicazione di sanzioni dopo il deferimento ex art.127 CGS.

6. Nel procedere all’esame dei singoli motivi di impugnazione sollevati dal reclamo, per ragioni di antecedenza logica, il Collegio ritiene di dovere affrontare, innanzi tutto, il secondo motivo del reclamo, per poi passare al terzo e infine al primo (in tal senso, v. da ultimo n. 0080/CFA-2022-2023).

7. Il primo motivo investe infatti la correttezza del rito in primo grado, di cui è lamentata la lesione del diritto di difesa.

Tale motivo deve essere respinto.

Per un verso, occorre riconoscere che il mandato difensivo conferito dai soggetti deferiti era presente negli atti di primo grado, come riconosciuto dallo stesso rappresentante della Procura federale nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte.

Per altro verso, tuttavia, il Collegio, condividendo l’ulteriore rilievo svolto dalla Procura federale in udienza, rileva che, con la decisione reclamata, non è stata accolta l’istanza di differimento presentata dal legale dei soggetti deferiti, oltre che per l’assenza del mandato difensivo, anche per l’omessa documentazione relativa alla causa dell’impedimento dichiarato dal legale.

Al riguardo, osserva in via preliminare il Collegio che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CGS, “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie”.

Appare evidente la ratio di tale disposizione: la necessità di garantire certezza e celerità al processo in armonia con i principi generali della giustizia sportiva che prevedono la massima restrizione dei tempi di risoluzione delle controversie in ragione dell'incalzare delle competizioni.

Nonostante il rigore di tale disposizione, com’è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ragionevolmente ammesso il rinvio dell’udienza sempre che la parte richiedente dimostri la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza di cui si chiede il rinvio ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Con la conseguenza che è legittima la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza, proposta della parte adducendo un impedimento, ove il giudice accerti l’insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori (CFA, Sez. I, n. 56/2024-2025).

Nel caso di specie, a nulla vale la dichiarata disponibilità del medesimo legale a documentare gli elementi a supporto della richiesta. Né è stata esposta dal medesimo legale la ragione per la quale non abbia provveduto subito a produrre la documentazione relativa all’impedimento.

Ne consegue che, sebbene possa essere riconosciuto che era stata documentato il mandato difensivo, il primo motivo non è comunque in grado di vincere la prova di resistenza, essendo sufficiente l’altro profilo indicato nella decisione del TFT (l’omessa documentazione della causa di impedimento) a legittimare comunque la reiezione della richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal legale dei deferiti.

8. Anche il terzo motivo, relativo a una fase antecedente all’udienza, è infondato.

L’art. 127 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento, stabilendo, al comma 1, che, successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.

L’accordo è poi rimesso alle valutazioni dell’organo giudicante il quale, nel caso in cui reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione (comma 3).

L’art. 127 non disciplina in alcun modo la procedura – rimessa evidentemente alla libera interazione tra le parti interessate - per la conclusione dell’accordo tra l’incolpato e la Procura federale. Né l’art. 127 prevede alcun obbligo di risposta in capo a quest’ultima a eventuali richieste di applicazione di sanzioni in misura ridotta. E’ certo, al contrario, che l’accordo possa considerarsi concluso esclusivamente se sia stata manifestata una concorde volontà di entrambe le parti. Si tratta di condizione che non è stata soddisfatta nel caso in esame.

I reclamanti presuppongono invece un obbligo di risposta da parte della Procura Federale, che non è dato desumere dalla disposizione citata.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte federale, il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta alla richiesta di patteggiamento né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell’accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell’azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). La scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025)

9. Diversa considerazione deve ricevere il primo dei motivi dedotti, che è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.

Dal contratto (in atti) concluso tra la società e l’allenatore sono espressamente indicate le modalità che debbono essere osservate per la risoluzione anticipata dell’incarico (comunicazione in forma scritta e caricamento sul portale FIGC). Le attività materiali poste in essere dalla società (comunicazione diretta all’interessato per le vie brevi e comunicato pubblicato su Facebook) non perfezionano il procedimento relativo all’esonero e non sono tali da integrare gli effetti giuridici dell’esonero medesimo. Sono invece idonei a ledere la buona fede del tecnico interessato, destinatario del provvedimento di esonero, poi adottato con le modalità prescritte all’inizio del nuovo anno.

Con riguardo alle modalità da seguire per l’esonero, si rammenta infatti che l’art. 14, comma 14.2., del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega nazionale dilettanti contenente l’“Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”, stabilisce quanto segue: “14.2 L’esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l’Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero. In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell’esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell’esonero”.

L’art. 39 del regolamento del settore tecnico, alle lettere Ea) ed Ec) prevede inoltre quanto segue per i Campionati Dilettanti di I e II categoria: Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante; […] Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra”.

L’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. riguarda gli adempimenti preliminari alla gara e stabilisce che: “prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”.

Va ribadito che la comunicazione avvenuta - e incontestata - dell’esonero secondo le modalità indicate nel caso di specie era inidonea a produrre effetti immediati nell’ordinamento federale. Tuttavia non si può negare che le medesime modalità configurino una lesione della buona fede e dell’affidamento che il tecnico riponeva nell’attività dei dirigenti societari e quindi costituiscano una violazione del principio di lealtà, quale principio fondante del medesimo ordinamento.

La comunicazione per le vie brevi, accompagnata dalla pubblicazione di un comunicato relativo all’esonero del tecnico sulla pagina Facebook della società – cui non risulta avere fatto seguito alcun comunicato di segno contrario – assegna all’esonero anche un rilievo esterno che crea un affidamento generalizzato nei confronti delle decisioni assunte dalla società.

Questa Corte non può che ribadire il carattere proprio del dovere di lealtà previsto dall’art. 4 CGS, nei termini anche di recente delineati (cfr. decisione n. 61/CFA/2024-2025/C).

Si tratta di una clausola di “chiusura” del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017). Il principio di lealtà sportiva si riporta alle clausole generali di correttezza e buona fede, con la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge (o le disposizioni dell’ordinamento federale), per analitica che sia (o siano), non può (o possono) prevedere tutte le possibili situazioni; non può (o possono) sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l’una a danno dell’altra. Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione scritta; si realizza così la “chiusura” del sistema, che offre criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita.

Per quanto più specificamente rileva nell’ordinamento sportivo, non si può dubitare che il tratto tipizzante di tale ordinamento è rappresentato dal fatto che lo sportivo autentico (ovverosia tutti i soggetti dell’ordinamento federale) è chiamato al dovere irrinunciabile di porre in essere comportamenti virtuosi o comunque idonei a creare affidamento negli altri soggetti con cui vengono a interagire.

La clausola di cui all’art. 4 CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. La norma contenuta nell’art. 4, comma 1, CGS consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e rende possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. La disposizione, redatta secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice (ex multis: CFA, Sez, I, n. 111/2023-2024).

Ne deriva che nell’ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione dei principi in esame, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (Collegio di Garanzia dello sport, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport n. 152/2024).

Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L’attività sportiva si fonda sul rispetto di tali canoni comportamentali che non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza (CFA, SS.UU. n. 12/20212022); pertanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza può essere rilevante in via autonoma. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022).

Nel caso in esame, va riconosciuto pertanto che non sussistono da parte del presidente e dei dirigenti della società deferiti, le puntuali violazioni riconosciute invece dalla decisione reclamata, dell’art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega Nazionale Dilettanti; di conseguenza, dell’art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 del 17 luglio 2024, dell’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F.

Sussiste invece, da parte dei medesimi, la violazione – ben più rilevante - dell’art. 4, comma 1, CGS, essendo essi venuti meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di probità nei confronti del tecnico e avendo essi leso la buona fede di quest’ultimo, che aveva fatto correttamente affidamento nelle comunicazioni intercorse.

Gli stessi reclamanti, da ultimo nel corso dell’udienza dinanzi a questa Corte federale, hanno riconosciuto che il comportamento posto in essere dalla società non è esente da mancanze.

Ne consegue che la mancata partecipazione del tecnico alle attività della squadra nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione dell’esonero (12 novembre 2025) e la data in cui l’esonero è diventato efficace (3 gennaio 2025) non può configurare alcuna violazione dei suoi doveri nei confronti dei dirigenti e della società.

10. Per le ragioni esposte, il Collegio accoglie in parte il reclamo e riduce le sanzioni irrogate con la decisione reclamata, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giovanni Borda inibizione per mesi 6;

- al sig. Giuseppe De Lorenzo inibizione per giorni 20;

- al sig. Giovanbattista Ierardi inibizione per giorni 20; alla società A.S.D San Mauro Marchesato ammenda di 700,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

          IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                    Claudio Tucciarelli

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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