F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0116/CFA pubblicata il 17 Giugno 2025 (motivazioni) – A.S.D. Urbanitas Apiro
Decisione/0116/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0116/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
Angelo De Zotti - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0116/CFA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro in data 21.05.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 250 del 14 maggio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 13 giugno 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi gli Avv.ti Francesco Serroni e Luca Fioriti per la reclamante, nonché l’Avv. Dario Perugini per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 17 aprile 2025 - adottato all’esito di una istruttoria avviata a seguito di una segnalazione della Delegazione provinciale di Ancona con allegata la decisione del Giudice sportivo territoriale avente ad oggetto la gara Poggio S. Marcello -A.S.D. Urbanitas Apiro del 27 novembre 2024, valevole per il campionato di Terza Categoria - la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale la società A.S.D. Urbanitas Apiro per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Federico Sparapani, Francesco Verna e Daniele Spè così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata:
“sig. Federico Sparapani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro:
violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Urbanitas Apiro, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Daniele Spè nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; sig. Francesco Verna, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Urbanitas Apiro:
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Daniele Spè, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024 ed Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024;
sig. Daniele Spè, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Urbanitas Apiro:
violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Urbanitas Apiro, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Urbanitas Apiro - Junior Jesina Libertas ASD del 5.10.2024, Polverigi Calcio - Urbanitas Apiro del 12.10.2024, Urbanitas Apiro - Junior Osimana del 19.10.2024 e Real Sassoferrato - Urbanitas Apiro del 26.10.2024”.
Il provvedimento dava atto che i signori Federico Sparapani, Francesco Verna e Daniele Spè avevano convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale:
(i) ha accolto la richiesta di proscioglimento, formulata dalla U.S.D. Urbanitas Apiro, in relazione al capo di incolpazione relativo alla contestata violazione dell’art. 43, comma 1 e 6, delle N.O.I.F., in quanto la società deferita, depositando documentazione, aveva provato che il calciatore Spè, in data 16 settembre 2024, aveva ritualmente ottenuto il certificato di idoneità all’attività sportiva;
(ii) quanto al resto, ha ritenuto fondato il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto alla società U.S.D. Urbanitas Apiro le sanzioni della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025, e dell’ammenda di €400,00.
3. Con reclamo del 21 maggio 2025, la società ha interposto appello avverso la decisione di primo grado deducendo l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata e la mancata considerazione, nella determinazione della sanzione, dell’avvenuto proscioglimento dal capo di incolpazione relativo alla contestata violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.
In conclusione, la reclamante ha chiesto, in via principale, la riduzione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica da 4 a 2 e dell’ammenda da € 400 a €100; in via subordinata, stante l’avvenuta conclusione del campionato, l’applicazione della penalizzazione nella prossima stagione agonistica 2025-2026.
4. All’udienza del 13 giugno 2025, svoltasi in videoconferenza, è comparso, costituendosi, anche il rappresentante della Procura federale.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. La U.S.D. Urbanitas Apiro non contesta la materialità del fatto illecito, ma si duole della misura e della decorrenza della sanzione.
In sintesi, la società reclamante sostiene che il primo giudice avrebbe trascurato il carattere dilettantistico dell’attività svolta, l’assenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza - e in particolare del dolo - nella condotta rimproverata, la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta dal Giudice sportivo, assieme alla perdita dell’incontro a tavolino, in relazione alla gara contro il Poggio San Marcello, l’intervenuto proscioglimento dalla contestata violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.
6. Come è ormai noto, il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa, è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella decisione n. 67/2022-2023. Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: Sez. I, n. 54, n. 60, n. 90 e n. 107/2024-2025).
Secondo questa consolidata giurisprudenza, la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e in quella dell’ammenda di € 100,00, salvo correttivi di equità destinati a operare solo quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato il calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5.
7. Il reclamo è infondato, poiché la decisione impugnata ha fatto buon governo dei precedenti consolidati elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, dai quali - come ora di dirà - non vi è ragione per discostarsi.
7.1. In primo luogo, tutti i precedenti di questa Corte riguardano attività di calcio dilettantistico; e, come ha rilevato questa Corte in una vicenda analoga alla presente, “[i]l fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.” (Corte fed. app., Sez. I, n. 7/2022-2023)”. Al contrario, il mondo del calcio professionistico sembra prestare maggiore attenzione alla tematica del regolare tesseramento dei giocatori; e pour cause, vista la dimensione degli interessi economici coinvolti.
7.2. Quanto all’affermato difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito, occorre evitare di confondere piani diversi, e a tal fine è utile richiamare la dominante dottrina penalistica.
Questa distingue: (i) la consapevolezza, espressamente richiesta dalla richiamata decisione n. 67/2022-2023 per la riferibilità del fatto (c.d. suitas), che si identifica con la coscienza e la volontà dell’azione o dell’omissione, vale a dire, nella specie, dell’utilizzazione in campo del calciatore in posizione irregolare; (ii) l’elemento soggettivo dell’illecito (dolo o colpa, secondo i principi generali), che qui certamente è presente, in quanto la società confessa di non avere aggiornato la posizione dell’atleta, ma attribuisce la mancanza a una disattenzione, una svista o una dimenticanza; ammette cioè l’omissione di un comportamento esigibile senza difficoltà, il che è sufficiente a integrare la colpa (mai la Procura federale ha contestato il dolo), per trattarsi di una trascuratezza incompatibile con l’obbligo di osservare le norme federali e cooperare per il regolare svolgimento delle competizioni.
7.3. È poi irrilevante la decisione relativa alla gara avverso il Poggio San Marcello, oggetto di cognizione da parte di altro giudice ed estranea al perimento del deferimento qui in questione.
Nella fattispecie, il Giudice sportivo territoriale ha preso in esame il solo incontro disputato con la società Poggio S. Marcello e, accertata la posizione irregolare del calciatore Spè, ha inflitto alla A.S.D. Urbanitas Apiro la sanzione della perdita della gara per 30; ne è seguita automaticamente la perdita dei 3 punti conseguiti sul campo, che dunque non costituisce una penalizzazione in senso proprio, ma un effetto ex lege della decisione adottata.
Così operando, d’altronde, il Giudice sportivo ha correttamente agito nei limiti della propria competenza, in quanto non sarebbe potuto comunque andare a incidere su questioni di competenza esclusiva del Tribunale federale (la partecipazione a precedenti incontri in mancanza di tesseramento), estranei al thema decidendum oggetto di quel giudizio. Neppure astrattamente, dunque, si può prospettare la questione del rispetto del divieto ne bis in idem (Corte fed. app., Sez. un., n. 101/2019-2020).
In ogni caso tale questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte federale d'appello (decisione n. 31/2024-2025) che hanno così ritenuto: “Il sistema normativo federale prevede la sanzione della penalizzazione nel caso di partecipazione alla gara di un calciatore squalificato. L’art. 8 CGS dopo aver enunciato, al primo comma, il catalogo delle sanzioni irrogabili a carico delle società, da commisurare alla natura e alla gravità delle violazioni alle norme federali, dispone poi al secondo comma che alla società “può inoltre essere inflitta anche la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10”. Ciò sta a significare che in tutte le ipotesi che danno luogo alla sanzione della perdita della gara, previste dall’art. 10 CGS, tra le quali è compresa al comma 6, lett. a), anche quella della società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati”, è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta “a tavolino”, anche la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica prevista dal primo comma lett. g) dell’art. 8. Le suindicate regole normative rendono affatto prevedibile la duplice risposta sanzionatoria, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all’art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di correttezza, come di seguito si preciserà. In proposito, la giurisprudenza endo ed esofederale ha in più occasioni affermato il principio, secondo cui “la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)”. Tale interpretazione non si pone in contrasto con il divieto del bis in idem e con il principio dell’assorbimento di cui all’art. 9 della l. 689 del 1981, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle due sanzioni applicabili nella fattispecie di cui trattasi: la sanzione della perdita della gara non ha carattere “sostanzialmente penale”, ma risponde a finalità ripristinatorie della condizione della squadra avversaria lesa dalla partecipazione alla gara del calciatore avversario squalificato; la penalizzazione riveste invece una funzione più propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società che impiega in gare ufficiali un calciatore squalificato. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione del “ne bis in idem” previsto dall’art. 4, prot. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, in quanto i giudizi preordinati all’irrogazione delle due diverse sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti; inoltre, dal sistema normativo traspare la prevedibilità del doppio giudizio e della duplicazione punitiva, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. Sotto altro profilo, a conferma della tipicità e della determinatezza della pena, può giovare anche il richiamo alla previsione dell’art. 10, ultimo comma, CGS secondo cui per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara si applica la penalizzazione di un punto in classifica in caso di recidiva, con funzione di deterrenza per il protrarsi della condotta illecita. Difatti, il calciatore che deve ancora scontare la squalifica, in base al principio della c.d. “perpetuatio sanzionatoria” viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare alle quali abbia seguitato a partecipare, senza scontare la squalifica stessa. Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l’autonomia delle singole violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile delle violazioni reiterate, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche.”.
7.4. Infine, è del pari irrilevante l’intervenuto proscioglimento dalla incolpazione di omesso preventivo accertamento medico, poiché la Procura federale ha contestato non solo la mancata attestazione dell’idoneità sportiva, ma anche, e in primo luogo, il mancato tesseramento. Ciò basta a rendere irregolare la posizione del giocatore e a integrare, di conseguenza, l’illecito disciplinare addebitato anche in relazione al combinato disposto dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e dell’art. 39, comma 1, N.O.I.F. (Corte fed. app., Sez. I, n. 110/2024-2025).
8. Si aggiunga, a chiusura, che le sanzioni a carico delle società, e segnatamente quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi”, non possono non tener conto dell’immanente conflitto di interessi tra i vari attori della competizione. Proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno per una squadra, in termini di classifica, e, per converso, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali prefissati, come pure di quelli scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata (Corte fed. app., Sez. I, n. 104/2024-2025; sulla scia di Corte fed. app., n. 89/2019-2020).
9. Neppure può essere accolta la richiesta subordinata intesa a far slittare l’applicazione della penalizzazione in classifica alla prossima stagione sportiva.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S., la sanzione della penalizzazione nel punteggio, di norma, è applicata nella stagione sportiva nel cui ambito la violazione è stata commessa e può essere fatta scontare nella stagione successiva solo quando l’applicazione della regola generale ne comprometterebbe l’afflittività.
Questo slittamento richiederebbe una adeguata motivazione, che la reclamante non produce (Corte fed. app., Sez. IV, n. 56/20192020); sarebbe in concreto irragionevole, posto che - come si è detto in udienza - la stagione sportiva 2024-2025 è ancora in corso, dovendosi ancora disputare l’ultima partita dei play-off; per quanto è emerso, finirebbe per essere utilizzato per attenuare le conseguenze negative della sanzione, dunque in evidente contraddizione con la lettera e lo scopo della disposizione (Corte. fed. app., SS.UU., n. 19/2020/2021).
In definitiva, anche la domanda subordinata deve essere rigettata.
10. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce