F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0228/TFN – SD del 16 Giugno 2025 (motivazioni) – ASD Villaricca Calcio – Reg. Prot. 213/TFN-SD
Decisione/0228/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0213/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28000/822pf24- 25/GC/PM/fm del 21 maggio 2025, depositato il 23 maggio 2025, nei confronti della società ASD Villaricca Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 21 maggio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Crescenzo Pianese, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villaricca Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla calciatrice sig.ra Patrizia Caccamo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 19 dicembre 2024 e notificato in data 20 dicembre 2024, nell’ambito del procedimento 82/24-25;
2) ASD Villaricca Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Crescenzo Pianese così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Villaricca Calcio delle somme dovute alla calciatrice Patrizia Caccamo nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, veniva avviata a seguito di segnalazione - inoltrata in data10.2.2025 dall’avvocato Anna Piras - del mancato pagamento in favore della calciatrice sig.ra Patrizia Caccamo, da parte della società A.S.D. Villaricca Calcio delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale.
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti documenti:
- segnalazione del 10.2.2025 da parte dell’avvocato Anna Piras, del mancato pagamento in favore della calciatrice sig.ra Patrizia Caccamo, da parte della società A.S.D. Villaricca Calcio delle somme stabilite dal lodo emesso dal Collegio Arbitrale;
- foglio censimento della società A.S.D. Villaricca Calcio per la stagione sportiva 2024-2025;
- lodo arbitrale del 19 dicembre 2024 emesso nell’ambito del proc. n. 82/24-25;
- pec di avvenuta consegna della notifica del lodo arbitrale alla società A.S.D. Villaricca Calcio in data 20 dicembre 2024 da parte del Collegio Arbitrale.
La Procura Federale, concluse le indagini, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Crescenzo Pianese, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villaricca Calcio, e la società A.S.D. Villaricca Calcio per le condotte riportate nel capo di incolpazione.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 10 giugno 2025. Nessuna delle parti depositava memorie.
Il dibattimento
All’udienza 10 giugno 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l’Avv. Francesco Tropepi in rappresentanza della Procura Federale.
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Crescenzo Pianese hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale che, con separata decisione – ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione proposta – ha dichiarato efficace l’accordo.
Con riferimento alla posizione della A.S.D. Villaricca Calcio, nessuno compariva per l'udienza di trattazione.
L’Avv. Francesco Tropepi, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della società deferita, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società deferita.
É circostanza pacifica e non contestata che la società all’ASD Villaricca Calcio non abbia provveduto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, al pagamento in favore della sig.ra Caccamo Patrizia, già calciatrice della società A.S.D. Villaricca Calcio partecipante al campionato di Serie C Femminile nella stagione sportiva 2023-2024, della somma di euro 1.200,00, così come accertato dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con Lodo del 19 dicembre 2024 nell’ambito del procedimento 82/24-25, notificato alle parti in data 20 dicembre 2024.
Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. integra una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 94-ter, comma 5 delle NOIF. secondo il quale: il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 31, co. 6, CGS).
A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Ne consegue la responsabilità dell’ASD Villaricca Calcio che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).
Ai fini sanzionatori, va applicato il principio dell’inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025), Nello specifico, l’art. 31, comma 6, CGS, sia per imperatività (“comporta”), sia per l’esatta quantificazione del minimo edittale della sanzione (“penalizzazione di uno o più punti in classifica”) non consente margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto al minimo previsto.
In coerenza con la giurisprudenza della Corte Federale d’Appello, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società, e con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è consentito al giudice sportivo irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n. 78/20222023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale nei confronti dell’ASD Villaricca Calcio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Villaricca Calcio la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 16 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai