DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1187 del 11.06.2025 – Delibera – GARA DEL 10/06/2025:PIROSSIGENO COSENZA – PETRARCA CALCIO A 5
GARA DEL 10/06/2025:PIROSSIGENO COSENZA – PETRARCA CALCIO A 5
Reclamo proposto da: Petrarca Calcio a 5 Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto nel rispetto delle modalità e dei termini abbreviati di cui al C.U. N.187/A FIGC dalla Società Petrarca Calcio a 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 lett.a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore GOMES PESSOA JEFFERSON in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato due giornate di squalifica residue inflitte col comunicato ufficiale n.802 del 15/03/2023 relativo alla omologazione dell’incontro del 12/03/2023 tra la Todis Lido di Ostia (squadra presso la quale militava all’epoca) e Sporting Sala Consilina, valevole come finale di Coppa Italia Calcio a 5 Serie A2 della stagione sportiva 2022/2023, nonché l’ulteriore squalifica a tempo fino al 28/02/2024 inflitta col comunicato ufficiale n.1149 del 30/05/2023 relativo all’omologazione dell’incontro del 27/05/23 tra la Todis Lido di Ostia e Active Network Futsal, valevole come ritorno semifinale dei Play Off Serie A2 della stagione sportiva 2002/2023. Entrambe le squalifiche, a detta della ricorrente non furono mai scontate prima della gara in esame, in quanto il giocatore in questione avrebbe avuto un periodo di non tesseramento intercorrente dal 01/07/2023 al 12/12/2023 non utile ai fini ai fini dell’espiazione sia della squalifica a tempo che di quella a giornate. Sulla scorta di questa premessa la ricorrente considerava che la residua parte della squalifica a tempo inflitta col C.U. 1149 della durata di nove mesi poteva considerarsi scontata unicamente a decorrere dal 18/09/2024 e dunque terminata di scontare solo in data del 30/10/2024, con la conseguenza che “in coda” a tale squalifica il giocatore Gomes Pessoa avrebbe dovuto ancora scontare le due giornate di squalifica residue di cui al C.U. 802. Sosteneva infine che, in forza di tale assunto, il calciatore Gomes Pessoa Jefferson a partire dal 30/10/2024 avrebbe preso parte a tutte le gare di Serie A della corrente stagione sportiva (fatta eccezione per 3 incontri in cui avrebbe però scontato ulteriori squalifiche rimediate nella corrente stagione) e dunque avrebbe preso parte all’incontro in questione in posizione irregolare. Con le controdeduzioni prodotte alle ore 11:00 della data odierna, e dunque nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. N.187/A FIGC, la convenuta sosteneva quanto alla squalifica a tempo fino al 28/02/2024 che la stessa essendo a data predefinita doveva ritenersi scontata per avvenuto decorso del termine; quanto, invece, alla squalifica delle due gare residue che le stesse, in assenza di ulteriori sanzioni disciplinari comunicate nel Certificato di Transfert dalla Federazione estera di provenienza, erano state regolarmente scontate nelle prime due gare di campionato di Seria A della corrente stagione sportiva disputatesi il giorno 18.10.2024 ed il giorno 26.10.2024. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi. Dagli accertamenti esperiti d’ufficio dallo scrivente Giudice, anche presso l’Ufficio Tesseramento/Anagrafe Federale, è stato possibile ricostruire la posizione del calciatore Gomes Pessoa Jefferson dalla data di pubblicazione della prima sanzione n.802 del 15/03/2023 fino ad oggi. Il suddetto atleta, maturò effettivamente una squalifica per due gare (Com. Uff. n. 802 del 15/03/2023) nella finale di Coppa Italia Serie A2 stagione sportiva 2002/2023 tra la Todis Lido di Ostia (squadra presso la quale militava all’epoca) e la Sporting Sala Consilina. Tali giornate di squalifica, ai sensi dell’art.21 comma 7 del C.G.S., avrebbero dovuto essere scontate nel campionato successivo. Lo stesso, inoltre, con successivo Com. Uff. n.1149 pubblicato il 30/05/2023 veniva squalificato a tempo fino al 28/02/2024. Nella successiva stagione sportiva 2023/2024 il calciatore in questione partecipava al campionato francese organizzato dalla Fédération Française de football association (FFFA), tesserato con la Soc. Sporting Club Paris. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramenti/Anagrafe Federale FIGC risulta che il Certificato internazionale di Transfert verso la Federazione Francese del calciatore Gomes Pessoa Jefferson era accompagnato dalle annotazioni di entrambe le squalifiche residue da scontare presso la nostra Federazione ( sia le due gare di cui al C.U. del 15/03/2023 che la squalifica a tempo determinato di cui al C.U. 1149 del 30/05/2023 ). La presenza, dunque, dell’annotazione delle squalifiche residue allegate nel Certificato di trasferimento internazionale da parte della Federazione di provenienza, comporta che le stesse dovevano essere scontate nella Federazione estera di destinazione, nel caso in esame la Fédération Française de football association (FFFA), nella quale il giocatore in questione è stato tesserato ed ha militato dal 12/12/2023 al 16/09/2024. A ciò si aggiunga che, allorquando il prefato calciatore si è nuovamente trasferito in Italia e si è tesserato in data 18/09/2024 con la Società ASD PIROSSIGENO COSENZA, dal Certificato di trasferimento internazionale rilasciato questa volta dalla Fédération Française de football association (FFFA) non risultava annotata alcuna sanzione disciplinare residua, a riprova che lo stesso aveva scontato tutte le sanzioni a proprio carico ivi comprese quelle residue provenienti della Federazione Italiana. La tesi avanzata dalla ricorrente, poi, circa la sospensione del periodo di esecuzione della squalifica durante il periodo di non tesseramento dell’atleta non è condivisibile, in quanto non trova riscontro all’interno del C.G.S. che disciplina la materia agli artt. 19, comma 3, e art.21, comma 1; in forza di tali disposizioni la sanzione irrogata a tempo determinato impone al calciatore di non svolgere alcuna attività sportiva fino alla data indicata (nel fattispecie in esame fino al 28/02/2024), indipendentemente dal fatto che il calciatore sia tesserato o meno, e dopo tale data la stessa deve considerarsi scontata. Quanto, infine, alle due giornate residue di squalifica rimediate nella finale di Coppa Italia Serie A2 stagione sportiva 2022/2023 col C.U. N.802, le stesse non soltanto risultano essere state già scontate nella stagione successiva 2023/2024 nel campionato estero in cui ha militato il giocatore, ma risulta, altresì, dimostrato che la società convenuta in via prudenziale non ha provveduto ad inserirlo neppure in distinta nella prime due gare di Campionato di Seria A della corrente stagione Sportiva (1° giornata andata gara del 18/10/2024 NAPOLI FUTSAL - ASD PIROSSIGENO COSENZA e 2° giornata andata gara del 26/10/2024 ASD PIROSSIGENO COSENZA – ROMA 1927 FUTSAL ). Tutto ciò premesso si conclude che il predetto calciatore ha partecipato in posizione regolare all’incontro ASD PIROSSIGENO COSENZA - PETRARCA C5 del 10/06/2025.
P.Q.M. decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD PIROSSIGENO COSENZA - PETRARCA C5 6 – 3 ; b) la tassa di reclamo è dovuta.