DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 410 del 31.12.2024 – Delibera – GARA DEL 12/11/2024: ASD ROMA 1927 FUTSAL – ASD SPORTING SALA CONSILLINA
GARA DEL 12/11/2024: ASD ROMA 1927 FUTSAL – ASD SPORTING SALA CONSILLINA
Reclamo proposto da: ASD Roma 1927 Futsal Il giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a) del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Fiuza Luan Felipe (nato il 02/08/1998), che non aveva titolo a partecipare all’incontro in quanto in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la reclamante, infatti, che il suddetto atleta alla data di disputa della gara veniva inserito nella distinta presentata all’arbitro come giocatore dilettante proveniente da Federazione Estera formato in Italia, ma che lo stesso in realtà non aveva titolo a godere di tale status in quanto in epoca antecedente l’incontro gli era stata revocata la cittadinanza italiana ed era tornato ad essere un cittadino extracomunitario, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. Aggiunge la reclamante, inoltre, che il predetto calciatore in quanto privo di valido certificato di residenza non avrebbe potuto essere tesserato dalla ASD Sporting Sala Consilina, ed in ogni caso lo stesso non avrebbe potuto prendere parte all’incontro in questione per violazione dei limiti di partecipazione dei calciatori non formati previsti per il Campionato di Serie A. A tal fine la società produceva documentazione proveniente dal Comune di Brusciano in forza della quale al predetto calciatore risultava revocata la cittadinanza italiana con efficacia retroattiva e con conseguente cancellazione dall’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente del predetto Comune. Con memorie depositate nei termini la società resistente deduceva la perfetta regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Luan Felipe Fiuza, precisando che lo stesso era cittadino italiano jure sanguinis a seguito di riconoscimento giudiziale pronunciato dal Tribunale di Venezia, che con sentenza n.1450/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, lo aveva dichiarato cittadino italiano dalla nascita, aggiungendo che lo stesso alla data di tesseramento era regolarmente residente in Italia. Considerato che ai fini della verifica circa la posizione irregolare del predetto calciatore e del suo status di formato, lo scrivente con ordinanza n.277 del 22/11/2024, sospendeva il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., e rimetteva la questione al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, in virtù della competenza funzionale da parte di quest’ultima in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori. Rilevato che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con la decisione n 6/TFN del 17.12.2024 - ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Fiuza Luan Felipe in favore della società ASD Sporting Sala Consilina, disattendendo le deduzioni ed argomentazioni sollevate dalla ricorrente circa la presunta irregolarità di tesseramento e la conseguente posizione irregolare del giocatore in questione. Si ritiene, pertanto, che in conseguenza di tale pronuncia il tesserato in questione abbia preso parte all’incontro in epigrafe in posizione regolare.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 277 del 22/11/2024 decide: di respingere il ricorso e di omologare l’incontro col risultato ROMA 1927 FUTSAL - ASD SPORTING SALA CONSILINA 0 – 4; di addebitare la tassa di reclamo alla ricorrente;