DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 616 del 13.02.2025 – Delibera – GARA FORTITUDO POMEZIA1957 – ECOCITY FUTSAL GENZANO DEL 11/02/2025
GARA FORTITUDO POMEZIA1957 - ECOCITY FUTSAL GENZANO DEL 11/02/2025
Il Giudice Sportivo Letto il referto arbitrale e gli atti pervenuti dai commissari dai quali si evince che - sostenitori della società Fortitudo Pomezia per tutta la durata del primo tempo e parte del secondo rivolgevano cori offensivi nei confronti degli arbitri e dei calciatori avversari; - al minuto 11:12 del secondo tempo un tifoso della società Fortitudo Pomezia presente in tribuna, nel transitare nel passaggio tra la stessa e il rettangolo di gioco, sferrava un violento pugno al volto del giocatore Zanotto Micheletto Leonardo della società Ecocity Genzano seduto in panchina, il quale cadeva a terra dolorante. - a seguito di tale episodio si creava una rissa tra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre presenti in campo caratterizzata da vicendevoli ingiurie e minacce e qualche spintone, alla quale prendevano parte anche i sostenitori di entrambe le società che dagli spalti facevano indebito ingresso nel rettangolo di gioco. - i disordini proseguivano anche nello spazio antistante gli spogliatoi dove riuscivano ad entrare persone riconducibili ad entrambe le tifoserie e si protraevano per circa 25 minuti fino a quando le forze dell'ordine presenti nell'impianto, con la collaborazione dei Commissari di Campo presenti e di alcuni tesserati di entrambe le squadre, riuscivano ad allontanare dal rettangolo di gioco i predetti sostenitori e ripristinavano l'ordine all'interno dell'impianto. - tra i tesserati delle società coinvolti nella rissa veniva identificato il giocatore Mentasti Giuseppe della Soc. Fortitudo Pomezia che dopo aver afferrato con le mani un avversario al collo lo spintonava. - la gara veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara al 11:12 del secondo tempo poiché il dirigente del Ecocity Genzano consegnava all'arbitro una dichiarazione scritta con la quale dichiarava di non voler proseguire la gara, in quanto erano venute meno le condizioni di serenità e tranquillità psicofisica dei propri calciatori. - al termine dell'incontro il pullman della Società Ecocity Genzano, parcheggiato nell'area prospiciente l'impianto, presentava dei danni ad un portellone dal lato conducente, che non erano presenti prima dell'inizio della gara. Considerato che prima che il dirigente della Società Ecocity Genzano comunicasse all'arbitro la decisione della propria società di non voler proseguire la gara le numerose forze dell'ordine presenti nell'impianto avevano ristabilito le condizioni per la prosecuzione regolare dell'incontro in sicurezza; Ritenuto che ai sensi dell'art.53 delle NOIF le società hanno in ogni caso l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si sono iscritte e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate; Considerato, altresì, che un sostenitore della società Fortitudo Pomezia con un atto di violenza immotivato e temerario ha aggredito un calciatore avversario seduto in panchina, causandogli un trauma ed impedendogli di poter prendere parte alla parte residuale dell'incontro, scatenando così la rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società. Ritenuto, infine, che le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dei comportamenti dei propri sostenitori e dei propri tesserati;
PQM si decide:
- di considerare entrambe le società Ecocity Genzano e Fortitudo Pomezia responsabili per la mancata conclusione dell'incontro e per l'effetto di infliggere ad entrambe la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; - dispone l'obbligo a carico della Fortitudo Pomezia di disputare fino al 31/05/2025 le prossime gare interne a porte chiuse; - di comminare per i fatti sopra descritti l'ammenda di Euro 2.500,00 nei confronti della Fortitudo Pomezia e l'ammenda di Euro 500,00 nei confronti della società Ecocity Genzano; - di squalificare per 2 gare il giocatore Mentasti Giuseppe del Fortitudo Pomezia per i fatti sopra descritti; - Si fa obbligo alla Società Fortitudo Pomezia di risarcire eventuali danni in favore del calciatore Zanotto Micheletto Leonardo e della Società Ecocity Genzano per i danni al pullman se richiesti e documentati