F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0237/CSA pubblicata del 18 Giugno 2025 –ASD Gatteo a Mare – calciatrice Irene Dominici
Decisione/0237/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0335/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Savio Picone – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0335/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Gatteo a Mare in data 28. 05.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC, di cui al Com. Uff. n. 125 del 28.05.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.06.2025, l’Avv. Andrea Galli e udita la calciatrice Irene Dominici; è altresì presente il Sig. Attilio Nicolini Presidente della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Gatteo a Mare ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC (cfr. Com. Uff. n. 125 del 28.05.2025), in relazione alla gara del Campionato di calcio femminile serie C girone B Venezia Calcio 1985/Gatteo a Mare del 25.05.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due gare effettive alla tesserata della società Gatteo a Mare Sig.ra Irene Dominici “Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito una calciatrice avversaria con un calcio.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, evidenziando che il Direttore di Gara non avrebbe percepito direttamente l’episodio, in quanto la decisione disciplinare si fonda unicamente sulla segnalazione dell’Assistente di linea, deducendo, altresì, la sussistenza di condizioni ambientali pregiudizievoli alla serenità della valutazione, in quanto l’Assistente stesso, poco prima dell’episodio contestato, era stato oggetto di aggressione verbale da parte di due atlete della squadra avversaria. La reclamante ha, infine, segnalato la condotta abitualmente corretta della tesserata, la quale ha negato di aver posto in essere nell’occasione qualsivoglia condotta violenta o antisportiva.
La reclamante ha concluso domandando disporsi, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta, e, in subordine, la sua riduzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 giugno 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dal referto dell’Arbitro, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che l’Assistente arbitrale n.2 abbia segnalato l’episodio secondo il quale “Al 45 del s.t. con il pallone in gioco e non a distanza di gioco, la calciatrice n.17 della società Gatteo A Mare, Dominici Irene, tirava un calcio all'altezza del polpaccio contro una calciatrice avversaria. Richiamavo l'attenzione dell'arbitro per adottare il provvedimento di espulsione diretta. La calciatrice colpevole della condotta ottemperava al provvedimento e per la calciatrice colpita non ci furono conseguenze fisiche.”
Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione disciplinarmente rilevante del gesto addebitato alla tesserata, che il Giudice Sportivo ha ritenuto di qualificare, correttamente, come gravemente antisportivo, con la conseguente irrogazione della squalifica per due giornate effettive di gara, non rilevando, ai fini di una eventuale riduzione della sanzione, i motivi di impugnazione argomentati dalla difesa, la quale nulla ha dedotto in ordine all’episodio specifico, essendosi semplicemente limitata a negare condotte violente o antisportive poste in essere dalla tesserata, ricostruzione, tuttavia, smentita direttamente dagli atti ufficiali di gara, che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata dell’ordinamento sportivo.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce