F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0238/CSA pubblicata del 18 Giugno 2025 –Orvietana Calcio S.r.l.
Decisione/0238/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0331/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0331/CSA/2024-2025 proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 26.05.205,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 146 del 20 maggio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 5 giugno 2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Andrea Solini Colalè per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Orvietana Calcio srl ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 146 del 20 maggio 2025) con cui le è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nel settore loro riservato. Inoltre, alcuni di essi, si posizionavano sulla rete di recinzione e nonostante l’avviso dello speeker vi permanevano. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine (R. cdc)”; ciò, in relazione alla gara Seravezza Pozzi Calcio – Orvietana Calcio srl del 18 maggio 2025 del Campionato di Serie D, girone E.
Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce l’eccessiva gravosità della sanzione rispetto ai fatti verificatesi, per non avere l’evento causato “sospensione o interruzione della gara; né danni a persone o cose; né violazioni di norme di ordine pubblico”.
In relazione alla condotta dei tifosi consistita nel posizionarsi sulla rete di recinzione, la reclamante sostiene di avere prontamente invitato i propri tifosi, “dopo i richiami al pubblico mediante impianto di diffusione, a scendere dalla rete” e di aver “coadiuvato immediatamente le forze dell’ordine che non sono intervenute perché tutti i tifosi si erano sistemati regolarmente nei posti dello stadio prima del loro intervento”.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede la riduzione della sanzione pecuniaria e l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13, C.G.S. o, in subordine, la conversione della sanzione in una meno afflittiva.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 giugno 2025, è comparso, per la reclamante, l'Avv. Andrea Solini Colalè il quale si è riportato al reclamo che, all’esito della discussione, è stato, quindi, ritenuto in decisione
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La condotta sanzionata a carico della società è così descritta nel rapporto del commissario di campo: “Circa 10 sostenitori ospiti nel settore loro assegnato (fronte tribuna) si posizionavano a cavalcioni alla rete di recinzione col rischio di cadere ed anche di entrare in campo. Facevo avvisare con altoparlante di scendere, ma alcuni rimanevano nella loro posizione e allora chiedevo l’intervento dei Carabinieri che li facevano desistere”.
Lo stesso rapporto dà conto, inoltre, dell’utilizzo di n. 6 fumogeni da parte dei tifosi della Orvietana “ nel proprio settore”, “ripetute volte nel corso della gara” (cioè, non in un tempo circoscritto e ben delimitato).
Alla luce di tale rapporto, provvisto di fede privilegiata in ordine ai fatti rilevati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., nella specie è ben dato ravvisare i presupposti per l’integrazione della fattispecie dei “Fatti violenti dei sostenitori” ex art. 26, comma 1, C.G.S. ai sensi del quale “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”, considerato che in effetti il comportamento tenuto dai tifosi della Orvietana -che nonostante l’avviso dello speeker permanevano sulla rete di recinzione -assumeva una connotazione di violenza.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte Sportiva, da un lato, “è da escludere che la norma [di cui all’art. 26 C.G.S.] si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità […]”; dall’altro, “In ambito sportivo […] l’intento del legislatore è […] quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo”(CSA, I, 28 novembre 2022, n. 49).
Parimenti, si ravvisano nella specie i presupposti dell’illecito di cui all’art. 25, comma 3, C.G.S., di per sé derivante dall’introduzione e utilizzo di materiale pirotecnico, nella specie consistente in 6 fumogeni.
Nondimeno, la condotta tenuta dalla Società - che si è prontamente attivata invitando i tifosi a scendere dalla recinzione e ha collaborato con le forze dell’ordine - e il limitato portato lesivo (ferma la chiara riprovevolezza e rimproverabilità) degli episodi, sono da ritenersi tali da rendere congrua un’ammenda di € 750,00, che meglio si confà al livello di disvalore espresso dai fatti occorsi.
In conclusione, per le su esposte ragioni, il reclamo va accolto, con riduzione dell’ammenda all’importo di € 750,00.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 750,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce