F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0239/CSA pubblicata del 19 Giugno 2025 –ASD Gatteo a Mare – calciatrice Alessia Parnoffi
Decisione/0239/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0333/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Andrea Galli – Componente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0335/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Gatteo a Mare in data 28. 05.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile FIGC, di cui al Com. Uff. n. 125 del 28.05.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.6.2025 il dott. Savio Picone e udita la calciatrice Alessia Parnoffi, è altresì presente il Sig. Attilio Nicolini Presidente della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La ASD Gatteo a Mare ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta a carico dell’atleta Alessia Parnoffi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile (cfr. Com. Uff. n. 125 del 28 maggio 2025), in relazione alla gara Venezia 1985 Femminile/Gatteo A Mare del 25 maggio 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, al termine della gara, dopo essere partita dalla propria porta ed aver effettuato uno scatto di 40 mt, afferrato per la maglia ad altezza collo sotto il mento una calciatrice avversaria, con vigoria. La suddetta, nella circostanza, le rivolgeva espressione irriguardosa”.
La reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica. Nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di lieve spinta nei confronti dell’avversaria Giulia Trevisiol; quest’ultima, al termine della gara, avrebbe provocato una calciatrice del Gatteo a Mare, togliendosi la maglietta ed offrendola all’avversaria in modo irridente; la Parnoffi sarebbe intervenuta per allontanare la Trevisiol, senza arrecarle alcun danno fisico; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; in subordine, dovrebbe farsi applicazione della circostanza attenuante ex art. 13.1.a) C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 5 giugno 2025, è stata ascoltata la calciatrice Alessia Parnoffi ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge nel referto che “Dopo il triplice fischio e ancora sul terreno di gioco, Parnoffi Alessia si rendeva colpevole di condotta violenta. In particolare, partiva dalla propria porta effettuando uno scatto di circa 40 metri e afferrava per la maglia ad altezza collo, sotto il mento, una calciatrice avversaria con vigoria. La stessa, poi, rivolse la seguente frase alla calciatrice: sei una bambina di merda. Da qui si innescò una situazione poco gestibile che coinvolse più tesserati che con animosità confrontarono in maniera poco ortodossa. La situazione rientrò in pochi istanti grazie all’intervento degli stessi ammessi al recinto di gioco, alcuni dei quali portarono via di forza Parnoffi Alessia. In tutto ciò, esibivo il cartellino rosso quando ci trovavamo ancora sul terreno di gioco”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata allo Parnoffi, che ha aggredito l’avversaria con vigoria, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro, cui deve attribuirsi fede privilegiata, si sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S..
Non si ravvisano, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 13.1.a) C.G.S., non essendovi menzione nel referto di gara del comportamento asseritamente provocatorio della calciatrice Trevisiol. Al riguardo, l’arbitro ha dichiarato nel referto che la Parnoffi si è precipitata verso il centro del campo dalla propria porta, appare pertanto improbabile che la stessa abbia potuto percepire parole o atteggiamenti provocatori tenuti dalla Trevisiol nei confronti di altre calciatrici del Gatteo a Mare.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce