F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0241/CSA pubblicata del 23 Giugno 2025 –calciatore Miranda Gonzalez Juan
Decisione/0241/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0330/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0330/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Miranda Gonzalez Juan in data 03.06.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 238 del 19.05.2025;
visto il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.06.2025, l'Avv. Lorenzo Attolico e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il calciatore Miranda Gonzalez Juan;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Juan Gonzales Miranda proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gare, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 238 del 19.05.2025), in relazione alla gara Fiorentina/Bologna del 18 maggio 2025, valevole quale penultima giornata del campionato di serie A stagione 2024/2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria".
Il reclamante chiedeva, in via principale, la riduzione della sanzione della squalifica da due giornate ad una giornata di gara e, in via subordinata, la riduzione della squalifica irrogata al reclamante da due ad una giornata effettiva di gara, con commutazione della seconda giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda, il reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’episodio si sarebbe svolto durante un’azione di gioco e che il giocatore avversario non riportava alcuna lesione, circostanze, ad avviso della sua difesa, evidentemente bastevoli per l'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 giugno 2025 compariva, per la parte reclamante, l'Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità. Era presente anche il reclamante.
Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In primo luogo, la Corte, pacifico l’episodio, perché non contestato dalla difesa del reclamante, osserva che, per costante indirizzo giurisprudenziale, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n.161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.
Orbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che il Giudice Sportivo, benchè nel suo referto il Direttore di Gara non abbia chiarito se l’evento si sia svolto o meno nell’ambito di un’azione di gioco, ha comunque considerato la condotta del reclamante gravemente antisportiva, comminando infatti la sanzione di due giornate di squalifica.
E’ evidente, peraltro, che, come appena ricordato, colpire un avversario con una manata al collo, in mancanza di volontarietà ed intenzionalità, deve essere considerata condotta per definizione antisportiva, perché eccedente il normale agonismo sportivo anche nell’ambito di un’azione di gioco.
Alla luce di quanto sopra, correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto trovasse applicazione nel caso in esame quanto previsto dal menzionato art. 39 C.G.S., che prevede per i calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara.
Anche, invero, a voler accogliere la ricostruzione prospettata dalla difesa del reclamante, secondo cui il comportamento di quest'ultimo sarebbe avvenuto nel corso di un'azione di gioco, bene avrebbe comunque fatto il Giudice Sportivo ad infliggere la sanzione di due giornate di squalifica.
Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione contenuta nel reclamo secondo cui la sanzione dovrebbe essere ridotta per assenza di conseguenze dannose a carico del giocatore colpito.
Sul punto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose, vi sono numerose pronunce che invece comportano sia l'esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi, sia l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio2020). A giudizio di questa Corte, la valutazione della gravità della condotta nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete.
Quindi, questa Corte ritiene che nemmeno l’esame della circostanza appena citata possa consentire l’applicazione di alcuna attenuante. Il che va ritenuto anche con riguardo al comportamento pregresso del reclamante, che nella specie non assume rilevanza.
Per tali motivi la Corte ritiene che la sanzione da applicarsi sia quella minima prevista dall’art. 39 CGS, e, cioè, due giornate effettive di squalifica, con l’effetto di respingere il reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce