F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0232/TFN – SD del 23 Giugno 2025 (motivazioni) – SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 216/TFN-SD

 

Decisione/0232/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0216/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28574/887pf24-25/GC/gb del 21 maggio 2025, depositato il 27 maggio 2025, nei confronti della società SS Turris Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con gli atti indicati in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

la società S.S. TURRIS CALCIO S.r.l. per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, per i comportamenti ascritti ai sigg.ri Piedepalumbo Antonio e Capriola Ettore (oltre che per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32 comma 5 bis, del C.G.S.), per le seguenti contestazioni:

- sig. Antonio PIEDEPALUMBO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., dal 09/07/2020, per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S.S. Turris Calcio S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Ettore Capriola, in qualità di legale rappresentante e socio della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atti del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità, e nello specifico per aver depositato solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’incardinazione del procedimento di soccorso istruttorio, il richiesto chiarimento relativo al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria pronunciata dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Napoli il 07 luglio 2023, mediante produzione di un suo estratto con attestazione d’irrevocabilità decorrente dal 21 novembre 2023 e il documento di identità in corso di validità, nonché l’autocertificazione di cui al 5° comma, lett. B) e C) dell’art. 20-bis NOIF; b) Ettore Capriola, in qualità di socio unico della Sport and Leisure s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale della S.S. Turris Calcio S.r.l. con atto del 15 luglio 2024, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma, lett. A1), dell’art. 20-bis delle NOIF;

- sig. Ettore CAPRIOLA, n.q. di socio e legale rappresentante della società Sport and Leisure s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’attivazione della procedura di cui al comma 8, dell’art. 20-bis delle NOIF, il proprio documento di identità, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

- sig. Ettore CAPRIOLA, n.q. di socio e legale rappresentate della società Sport and Leisure s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per aver depositato, oltre il termine dei 15 giorni previsto dalla normativa federale e nello specifico solo in data 11 ottobre 2024, a seguito dell’attivazione della procedura di cui al comma 8, dell’art. 20-bis delle NOIF, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. D1) in luogo delle lett. B) e C) dell’art. 20-bis comma 5, delle NOIF, tra l’altro inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalle norme federali;

- sig. Ettore CAPRIOLA, n.q. di socio unico della società acquirente Sport and Leisure s.r.l., per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5- bis e 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Sport and Leisure s.r.l.

La fase istruttoria

Con segnalazione in data 19 marzo 2025 la Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) notiziava la Procura Federale in merito al mancato rispetto della normativa federale in relazione agli adempimenti previsti a seguito dell’acquisizione di partecipazioni societarie della società S.S. Turris Calcio S.r.l..

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.A.P.S. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 20 marzo 2025 e della Visura camerale della S.S. Turris Calcio S.r.l., si concludeva in data 24 aprile 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità disciplinare – a carico sia del sig. Piedepalumbo Antonio, sia del sig. Capriola Ettore, sia della S.S. Turris Calcio S.r.l. - in merito alla mancata completa trasmissione - a seguito del trasferimento integrale delle quote della società sportiva (Luglio 2024) - da parte della società acquirente Sport and Leisure s.r.l.: - della documentazione attestante i requisiti di onorabilità, in particolare l’autocertificazione di cui al 5° comma, lett. B) e C) dell’art. 20-bis NOIF;

- della documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma, lett. A1), dell’art. 20-bis delle NOIF; Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Antonio Piedepalumbo e il sig. Capriola Ettore definivano la propria posizione ex art.126 C.G.S.

La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie e preso atto dell’intervenuta definizione agevolata del procedimento nei confronti sia del sig. Piedepalumbo, sia del sig. Capriola disponeva il deferimento della società sportiva S.S. Turris S.r.l. con atto depositato in data 27 maggio 2025.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 17 giugno 2025.

La società S.S. Turris S.r.l. non svolgeva attività difensiva.

Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione risulta portata a conoscenza della società sportiva deferita con avviso recapitato via “pec” in data 27 maggio 2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 17 marzo 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria. Nessuno è comparso in rappresentanza della società sportiva deferita.

L’Avv. D'Oria, preso atto che con provvedimento del 9.6.2025 (CU n. 320/A del 9.6.2025), il Presidente Federale ha disposto la revoca dell’affiliazione della S.S. Turris Calcio S.r.l., ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

La decisione

In via preliminare, il Tribunale prende atto che la F.I.G.C., con provvedimento del Presidente Federale del 9.6.2025 (CU n.320/A del 9.6.2025), ha deliberato di revocare l’affiliazione alla SS TURRIS CALCIO S.r.l..

Il provvedimento di revoca dell’affiliazione recide in via definitiva il rapporto associativo tra la FIGC e la società incisa da quel provvedimento. Recide anche il vincolo di subordinazione giurisdizionale, venuto meno il quale dopo l’atto di deferimento, deve dichiararsene l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di giurisdizione della giustizia federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 23 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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