F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/CFA pubblicata il 25 Giugno 2025 (motivazioni) – S.S.D. Riozzese a r.l.
Decisione/0119/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0127/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0127/CFA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Riozzese a r.l. in data 10.06.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 32 VB del 5 giugno 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 23 giugno 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Sandro Bartucciotto per la reclamante; nessuno è intervenuto per le controparti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso in data 16 maggio 2025, la società S.S.D. Riozzese a r.l. (d’ora in poi: Riozzese) ha impugnato la delibera relativa alla classifica finale del Campionato di Eccellenza femminile della Lombardia, pubblicata con il C.U. n. 26 VB del 15 maggio 2025 del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti, che vede la ricorrente collocata al 14° posto in graduatoria, nonché “ogni altra delibera e/o provvedimento collegato e conseguente, ancorché non conosciuto, di mancata disputa dei play-out con la conseguente immediata retrocessione della Riozzese alla categoria inferiore”.
La ricorrente ha sostenuto che tale classifica risulterebbe inficiata da una grave irregolarità data da ciò, che diverse partite rilevanti per la classifica medesima e per la definizione delle squadre che avevano diritto di accedere ai play-out di categoria sarebbero state disputate senza rispettare l’obbligo di contemporaneità di data e orario previsto per le ultime due giornate di campionato per le gare aventi rilievo per la classifica finale, nonostante tale regola fosse stabilita, “al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati”, dal C.U. n. 1 LND della stagione sportiva 2024/2025, e confermata dal C.U. n. 15 del 5 settembre 2024, dal C.U. n. 8 VB del 1° aprile 2025 e dal C.U. n. 19 VB del 24 aprile 2025.
La Riozzese ha esposto dettagliatamente l’articolato meccanismo regolatore delle retrocessioni e dei play-out e le conseguenze che il mancato rispetto, appunto, dell’obbligo di contemporaneità delle gare avrebbe prodotto sull’andamento delle ultime due giornate e sull’esito conclusivo del campionato. In particolare, il distacco tra la 13° classificata, Pol. Circolo Giovanile Bresso, e la 14° classificata, la ricorrente Riozzese, si sarebbe dilatato oltre i 6 punti previsti dalla c.d. forbice per dar luogo a retrocessione diretta senza play-out proprio in virtù dei risultati delle ultime due giornate, segnate dall’asserita violazione dell’obbligo di disputa in contemporanea delle gare aventi effetto per la classifica finale.
Ciò premesso, la società ha chiesto l’annullamento della classifica finale, così come pubblicata, e, per l’effetto, in primo luogo il riconoscimento del diritto a mantenere la categoria Eccellenza anche per la prossima stagione mediante un ripescaggio ovvero, in alternativa, mediante un allargamento del numero delle partecipanti; in subordine, la programmazione della disputa delle gare di play-out tra 13° e 14° classificata nelle date previste dal calendario del campionato.
2. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto il ricorso “infondato e in parte inammissibile”; in conclusione, lo ha respinto.
Il primo giudice ha rilevato che la società ricorrente avrebbe trascurato di impugnare l’atto presupposto del provvedimento impugnato, vale a dire la delibera di variazione al programma delle gare pubblicata sul C.U. n. 15 VB del 17 aprile 2025 (pag. 65/15 VB). La classifica finale andrebbe esente da qualsiasi censura, per essere stata determinata sulla scorta dei risultati conseguiti sul campo e in corretta applicazione del criterio c.d. della forbice.
3. Con reclamo in data 10 giugno 2025, la Riozzese ha interposto appello avverso la decisione di primo grado censurandone, in tesi, il difetto e l’illogicità della motivazione. La società ha ribadito le conclusioni già formulate in primo grado rinnovando la richiesta di misure cautelari.
Come in primo grado, i controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.
4. Con decreto presidenziale n. 20/2024-2025, la richiesta di misure cautelari è stata accolta nel senso di disporre la sollecita definizione del giudizio nel merito con abbreviazione dei termini di rito.
5. All’udienza del 23 giugno 2025, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del difensore della Riozzese, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Con il primo motivo del reclamo, la Riozzese censura la decisione di primo grado per non avere indicato la “parte ammissibile” del ricorso e non averla esaminata nel merito. Da ciò discenderebbe il denunciato vizio della motivazione, dalla quale non sarebbe possibile ricostruire il percorso logico seguito dal Tribunale territoriale.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice, al di là della formulazione letterale delle espressioni adoperate, ha correttamente distinto tra valutazione di ammissibilità e valutazione di merito rilevando come, a seguito della mancata impugnazione dell’atto presupposto, la classifica finale del Campionato fosse da ritenersi del tutto legittima.
Non sussiste dunque il denunciato vizio di motivazione.
7. Con il secondo motivo del reclamo, la Riozzese sostiene che, indiscusso il principio generale dell’obbligo di impugnare non solo il provvedimento finale, ma anche gli atti e le delibere presupposti, questo sarebbe stato malamente applicato al caso concreto.
L’atto presupposto (C.U. n. 15 VB del 17 aprile 2025) avrebbe fatto ingresso nel processo in virtù della motivazione della decisione impugnata, cosicché, alla luce della sostanziale unità del processo sportivo, pur articolato in due gradi, sarebbe di fatto superata l’eccezione del T.F.T.
Inoltre, sarebbero mancati i tempi tecnici per ricorrere avverso l’atto presupposto nel brevissimo lasso intercorrente fra la pubblicazione del C.U. (tardo pomeriggio del 17 aprile) e lo svolgimento della gara in discussione (18 aprile).
Né sarebbe stata possibile una impugnazione successiva per carenza di interesse, posto che il danno si sarebbe verificato con la mancata contemporaneità delle partite e, a seguire, con la pubblicazione della classifica finale, oggetto appunto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Neppure questo motivo può essere accolto.
La tesi (“il TFT ha, come si usa dire in questi casi, aperto la porta, e la reclamante intende ora infilarcisi dentro) è che proprio il tenore della decisione impugnata la rimetterebbe in termini per impugnare espressamente la delibera pubblicata sul C.U. n. 15 VB del 17 aprile 2025, atto presupposto dell’unico provvedimento censurato in primo grado.
La tesi è originale, ma non condivisibile.
Al contrario, la domanda caducatoria dell’atto presupposto, formulata solo in sede di reclamo, si pone in evidente contrasto con il divieto di domande nuove in appello, sancito a pena di inammissibilità dall’art. 101, comma 3, C.G.S.
Lungi dall’essere inammissibile per una supposta carenza di interesse, l’impugnazione della delibera ricordata, insieme con la classifica finale del campionato, era un onere cui la reclamante avrebbe dovuto a tempo debito assolvere per evitare quella declaratoria di inammissibilità che il T.F.N. ha correttamente pronunciato.
Per altro verso, la reclamante non può contestare - né, in effetti, contesta - la giurisprudenza endo-federale (Corte fed. app., SS.UU., n. 45/2023-2024) ed eso-federale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 21/2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 59/2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2020) richiamata dal T.F.N. a base della propria decisione.
E allora, va rammentato e condiviso il principio che “il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa” (Corte fed. app., SS.UU., n. 45/2023-2024, che rinvia a Cons. Stato, Sez. V, n. 5609/2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5672/2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 3365/2020).
Dunque, anche il secondo motivo del reclamo merita di essere rigettato.
8. Dalle conclusioni che precedono discende che il reclamo è infondato nel suo complesso e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce